LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
servizio o prodotto il cui principale contenuto fosse la musica o<br />
la riproduzione musicale. Entrambe le parti inoltre non<br />
avrebbero tentato di invalidare le registrazione dei rispettivi<br />
marchi. Come rileva un‟Autrice, 168 i problemi legati a questo<br />
trademark coexistence agreement nacquero “quando la Apple<br />
computers lanciò il software iTunes, un iTunes store (un negozio<br />
virtuale dal quale la musica poteva essere scaricata mediante<br />
l‟utilizzo dell‟ iTunes software) e l‟iPod , la Apple Corps citò la<br />
Apple Computers sostenendo la violazione dell‟accordo di<br />
coesistenza in virtù dello sconfinamento perpetrato in uno dei<br />
fields riservati ad Apple Corps. La Corte inglese adita non<br />
accolse la pretesa della parte attrice ritenendo che il logo venisse<br />
utilizzato per contraddistinguere un programma informatico e<br />
non in relazione alla musica riprodotta dallo stesso”. 169 Si può<br />
affermare che le società in questione non si dimostrarono<br />
particolarmente lungimiranti in quanto non furono in grado di<br />
prevedere lo sviluppo della tecnologia nei software e le proprie<br />
prospettive di espansione sul mercato 170 . Ad avviso di una parte<br />
della dottrina, “malgrado gli sforzi di anticipare contrattualmente<br />
i futuri sviluppi, il rapporto che si instaura con l‟accordo di<br />
coesistenza è normalmente destinato ad una serie di successivi<br />
adattamenti (…). Per questi motivi i contratti di coesistenza sono<br />
contratti “incompleti”, suscettibili di modifiche e variazioni<br />
concordate fra le parti nel corso della loro attuazione e che<br />
168 DI BON, Gli accordi di coesistenza tra rischio di confusione e normativa antitrust, in PMI<br />
N. 6/2008, p. 24<br />
169 DI BON, op. cit., p. 24<br />
170 DI BON, op. cit., p. 27 “Particolare attenzione dovrà essere riservata alla pianificazione<br />
futura dell‟ attività: è essenziale che l‟impresa si prefiguri i possibili sviluppi della propria<br />
presenza sul mercato, in particolare individuando i settori merceologici ovvero i territori<br />
geografici nei quali, ragionevolmente, potrebbe espandersi e nei quali potrebbe confliggere con<br />
le altre imprese parti dell‟ accordo. Di tale essenziale aspetto dovrà rendersi conto nella<br />
redazione del testo contrattuale”.<br />
71