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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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servizio o prodotto il cui principale contenuto fosse la musica o<br />

la riproduzione musicale. Entrambe le parti inoltre non<br />

avrebbero tentato di invalidare le registrazione dei rispettivi<br />

marchi. Come rileva un‟Autrice, 168 i problemi legati a questo<br />

trademark coexistence agreement nacquero “quando la Apple<br />

computers lanciò il software iTunes, un iTunes store (un negozio<br />

virtuale dal quale la musica poteva essere scaricata mediante<br />

l‟utilizzo dell‟ iTunes software) e l‟iPod , la Apple Corps citò la<br />

Apple Computers sostenendo la violazione dell‟accordo di<br />

coesistenza in virtù dello sconfinamento perpetrato in uno dei<br />

fields riservati ad Apple Corps. La Corte inglese adita non<br />

accolse la pretesa della parte attrice ritenendo che il logo venisse<br />

utilizzato per contraddistinguere un programma informatico e<br />

non in relazione alla musica riprodotta dallo stesso”. 169 Si può<br />

affermare che le società in questione non si dimostrarono<br />

particolarmente lungimiranti in quanto non furono in grado di<br />

prevedere lo sviluppo della tecnologia nei software e le proprie<br />

prospettive di espansione sul mercato 170 . Ad avviso di una parte<br />

della dottrina, “malgrado gli sforzi di anticipare contrattualmente<br />

i futuri sviluppi, il rapporto che si instaura con l‟accordo di<br />

coesistenza è normalmente destinato ad una serie di successivi<br />

adattamenti (…). Per questi motivi i contratti di coesistenza sono<br />

contratti “incompleti”, suscettibili di modifiche e variazioni<br />

concordate fra le parti nel corso della loro attuazione e che<br />

168 DI BON, Gli accordi di coesistenza tra rischio di confusione e normativa antitrust, in PMI<br />

N. 6/2008, p. 24<br />

169 DI BON, op. cit., p. 24<br />

170 DI BON, op. cit., p. 27 “Particolare attenzione dovrà essere riservata alla pianificazione<br />

futura dell‟ attività: è essenziale che l‟impresa si prefiguri i possibili sviluppi della propria<br />

presenza sul mercato, in particolare individuando i settori merceologici ovvero i territori<br />

geografici nei quali, ragionevolmente, potrebbe espandersi e nei quali potrebbe confliggere con<br />

le altre imprese parti dell‟ accordo. Di tale essenziale aspetto dovrà rendersi conto nella<br />

redazione del testo contrattuale”.<br />

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