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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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<strong>IN</strong>TRODUZIONE<br />

Gli obiettivi di questo studio sono quelli di analizzare la disciplina della<br />

comunione di marchio e di comprendere i problemi connessi all‟uso<br />

plurimo del medesimo segno distintivo cui dà luogo la contitolarità del<br />

marchio nonché di proporre una soluzione per questi ultimi. La necessità<br />

di questo approfondimento deriva dal fatto che il legislatore del Codice<br />

della Proprietà Industriale ha affrontato in modo poco approfondito il<br />

tema della comproprietà dei diritti di proprietà industriale. Per la<br />

regolamentazione di quest‟ultima ipotesi, infatti, il legislatore, all‟art. 6<br />

del predetto codice, rinvia semplicemente alla disciplina della comunione<br />

civilistica in quanto compatibile e salvo convenzioni in contrario, senza<br />

tener conto delle peculiarità della comunione dei diritti immateriali. Si<br />

analizzeranno inoltre, per completezza, altri casi in cui un diritto di<br />

proprietà intellettuale appartiene a più soggetti, cioè la comunione del<br />

diritto di brevetto e la comunione del diritto d‟autore.<br />

Per meglio comprendere i problemi connessi all‟uso plurimo del<br />

medesimo segno distintivo, nella seconda parte di questa trattazione, si<br />

esaminerà un‟altra situazione in cui si verifica il couso dello stesso<br />

marchio, l‟istituto del marchio di gruppo, cioè del marchio che è nella<br />

titolarità della società capogruppo o holding ed è utilizzato anche o<br />

soltanto dalle società o imprese affiliate. Lo sfruttamento del marchio in<br />

comunione e del marchio all‟interno di un‟impresa di gruppo, pur<br />

presentando delle differenze di fondo (perché solo nel primo caso si<br />

verifica una situazione di contitolarità e di couso dello stesso marchio,<br />

mentre nel secondo si verifica solo un‟ipotesi di couso) hanno in comune<br />

il fatto che ad entrambi è sottesa la medesima esigenza di tutela del<br />

pubblico dei consumatori da usi decettivi del marchio. Quale strumento<br />

per evitare il pericolo di uso ingannevole del marchio co-usato, si<br />

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