indagine conoscitiva - Corriere delle comunicazioni
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prodotti e servizi” e “sponsorizzazioni” all’interno della valorizzazione del Sistema Integrato<br />
<strong>delle</strong> Comunicazioni (SIC) - non ha mai analizzato nel dettaglio consistenza e dinamica <strong>delle</strong><br />
attività afferenti al below the line, peraltro soggette a continue trasformazioni. Considerata,<br />
inoltre, la pertinenza <strong>delle</strong> stesse nel settore pubblicitario, sia sul versante della domanda che<br />
dell’offerta, nonché la rilevanza economica degli investimenti dedicati a tale forme di<br />
comunicazione <strong>delle</strong> imprese, l’Autorità intende procedere ad una loro compiuta<br />
individuazione ed analisi.<br />
La finalità dell’<strong>indagine</strong> <strong>conoscitiva</strong><br />
Il settore <strong>delle</strong> <strong>comunicazioni</strong> rappresenta un ambito di straordinario interesse sia dal punto di<br />
vista economico, sia per le ricadute sull’assetto democratico dei Paesi avanzati. Infatti, la<br />
tutela dei diritti fondamentali della persona, quali il diritto alla libertà di espressione, il diritto<br />
all’autodeterminazione nelle proprie scelte di vita sono imprescindibilmente condizionati<br />
dalla libertà d’informazione. Come noto, quest’ultima è effettivamente garantita dal<br />
pluralismo <strong>delle</strong> fonti e dei mezzi, reso possibile solo in contesti atti a finanziarlo in modo<br />
trasparente e scevro da distorsioni.<br />
In questo senso, la normativa nazionale, e in particolare il TUSMAR, stabilisce le competenze<br />
dell’Autorità nell’ambito del SIC, attribuendone poteri di intervento volti, per un verso,<br />
all’accertamento della costituzione (o del rafforzamento) di una posizione dominante nel SIC<br />
e nei singoli mercati che lo compongono, e, per altro verso, al rispetto dei limiti quantitativi<br />
indicati nei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 2 .<br />
Il primo gruppo di attività, che può essere effettuata su segnalazione di parte ovvero d’ufficio,<br />
presuppone l’individuazione dei mercati rilevanti che compongono il SIC, da effettuarsi nel<br />
rispetto <strong>delle</strong> procedure e metodologie <strong>delle</strong> analisi dei mercati dei servizi di comunicazione<br />
elettronica 3 e, quindi, conformemente ai principi del diritto della concorrenza 4 . In tale senso,<br />
l’Autorità ha recentemente adottato la delibera n. 555/10/CONS “Individuazione dei mercati<br />
rilevanti nell’ambito del SIC” che, fra le altre cose, fornisce dei chiarimenti in merito alla<br />
portata della disciplina dettata dall’articolo 43 del TUSMAR, con particolare riguardo al<br />
rapporto fra i principi antitrust, espressamente richiamati nel medesimo articolo come<br />
riferimento per l’analisi dei mercati, e i principi di tutela del pluralismo, che improntano e<br />
orientano l’operato dell’Autorità nell’accertamento <strong>delle</strong> posizioni dominanti di cui al<br />
2 I limiti in questione riguardano: i) il divieto per uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società<br />
qualificabili come controllate o collegate, di essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del<br />
20% del totale dei programmi televisivi; ii) il divieto per i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli<br />
operatori di comunicazione di conseguire direttamente o attraverso soggetti controllati o collegati, ricavi<br />
superiori al 20% dei ricavi complessivi del sistema integrato <strong>delle</strong> <strong>comunicazioni</strong>; iii) il divieto per le imprese,<br />
anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore <strong>delle</strong> <strong>comunicazioni</strong> elettroniche sono<br />
superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel settore di conseguire nel sistema integrato <strong>delle</strong> <strong>comunicazioni</strong><br />
ricavi superiori al 8% del sistema medesimo; iv) il divieto per i soggetti che esercitano l’attività televisiva in<br />
ambito nazionale attraverso più di una rete di acquisire, prima del 31 dicembre 2012, partecipazioni in imprese<br />
editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.<br />
3 L’individuazione dei mercati rilevanti deve avvenire secondo i principi concretamente applicabili alla<br />
fattispecie in esame di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del<br />
Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro comune per le reti ed i servizi di comunicazione<br />
elettronica, e tenendo in considerazione le raccomandazioni e gli orientamenti espressi dalla Commissione.<br />
4 Altra attività finalizzata a garantire l’effettività del divieto di costituzione di posizione dominante è quella che<br />
impone ai soggetti operanti nel SIC l’obbligo di notifica all’Autorità <strong>delle</strong> intese e <strong>delle</strong> operazioni di<br />
concentrazione (art. 43, co. 1 del TUSMAR).<br />
Allegato A alla Delibera n. 551/12/CONS 2