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cospirazioni, economia e società - biblioteca telematica

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Giuseppe Aglirà, se mai era portatore di stile, avvalendosi delle disposizioni date dal Giudice in allora Sig. D. Pietro<br />

Balzano per diligenziare; e poiché nulla si rinvenne ad Aglirà, il di costui Fratello Francesco disse al Commisso, avete<br />

trovato il Cazzo, ed allora fu che il Commisso medesimo gli tirò un colpo di legno: nell’atto di avvenimento siffatto<br />

sopraggiungendo Gaetano Sansalone cugino dello Aglirà, si offese, e delle parole ingiuriose ha profferito contro il<br />

Commisso, che largo a tirare colpi anche con un colpo di bastone a’ percorso il Sansalone, che colla stessa moneta ha<br />

salutato il Commisso: Quindi Commisso, e Sansalone scambievolmente si querelarono, e nell’atto il Commisso<br />

accusava il Sansalone come asportatore di stile, l’istesso carico Sansalone ripeteva in danno del Commisso medesimo.<br />

D’altronde il Commisso non si è limitato a danneggiare il Sansalone, ma si è duoluto eziandio della Guardia di<br />

quel giorno, che impugnando le armi a suo danno, si era servito ad avvalorare le colpe, e de’ reati si sono commessi da’<br />

fratelli Aglirà, e Sansalone.<br />

Che Tom[m]aso Commisso, e D. Gaetano Sansalone percossero scambievolmente nel giorno, nel luogo, e per a<br />

causa come sopra, l’ciò dimostra l’insieme del Processo, e specialmente le dichiarazioni de’ fratelli Francesco, e<br />

Giuseppe Aglirà, D. Francesco Prestinaci, e gl’interrogatori de’ medesimi Tom[m]aso Commisso, e Gaetano Sansalone,<br />

i detti de’ quali non sono in opposizione a quelli delle Guardie di servizio in quel giorno dell’avvenimento.<br />

Che l’accusa a peso del Commisso asportatore di stile viene sostenuta dalla dichiarazione giurata di Mastro<br />

Pietro Oppedisano, i di cui detti studiata difesa cercava abbatterli, ma nemmeno con un discarico si è riuscito ad indebolire<br />

la forza della dichiarazione di un testimone, che l’insieme della discussione pubblica non l’ha presentato per<br />

soggetto capace ad asserire cose non vere. D’altronde è inutile parlare di difetto d’ingenere principale, e suppletario per<br />

abbattere il carico dell’asportazione dell’arma addebitato al Commisso, come dagli atti.<br />

Che Commisso è stato ugualmente felice a provocare Sansalone in quella congiuntura aver asportato lo stile, il<br />

documenta l’insieme del processo scritto, la suppletiva discussione non sfiancata da un ponderato discarico.<br />

Che nella briga del 23 Luglio 1848 tra Commisso e Sansalone, quest’ultimo è stato l’autore della rissa,<br />

l’addimostra l’insieme delle pruove racolte, e discusse.<br />

È ripetuto dice la Legge autore della rissa, colui che prima la provochi per lo meno con offese, o ingiurie: la<br />

definizione della Legge, e quando la Legge parla cessa l’arbitrio, ed il Ministro dell’uomo.<br />

Tom[m]aso Commisso strappava nel 23 Luglio 1848 la coccarda a Bufalo seguendo il comando del rispettivo<br />

superiore: tanto dichiara il documento esistente in processo, che non si è menomamente smentito, e ch’è in condizione<br />

con i detti del 1° Tenente D. Benedetto Accorinti.<br />

Tom[m]aso Commisso diligenziava nel 23 Luglio Giuseppe Aglirà, servendosi degli ordini superiori sostenuti<br />

da un ufficio del Giudice in allora, che si è esibito in giudizio, e discusso non è stato mica smentito.<br />

Ritenuto inoltre il fatto di aver percosso in seguito di provocazione il Commisso a Francesco Aglirà, il fatto<br />

stesso non suggeriva a Sansalone dovere alcuno di mischiars’in quella briga, nella quale egli era estraneo.<br />

E poiché non vi è querela in danno de’ fratelli Aglirà, isolatamente si debbon presentare i fatti tra Commisso, e<br />

Sansalone, a favore di cui nemmeno milita senza alcuna contemplata dalla Legge in vigore.<br />

Isolato, perché non connesso con gli antecedenti il fatto tra Commisso, e Sansalone, non cade dubbio che<br />

Sansalone ha provocato quella rissa, mentre se desso con parole offensive, ed ingiuriose non si faceva ad offendere<br />

Commis so, che deligenziando Aglirà adempiva al proprio dovere, perché eseguiva gli ordini avuti, al certo Commisso<br />

medesimo non era così largo a spandere lo sdegno estraneo in quell’avvenimento.<br />

Ragionamento siffatto ha per base la discussione pubblica, e specialmente i detti giurati di D. Francesco<br />

Prestinaci, che menano a quel convincimento morale per conchiudere senza tema di fallo Sansalone, autore della rissa.<br />

(...) È da ritenere sulle basi degl’interrogatori subiti dalle Guardie Michele Melia fu Giam[battist]a, Antonio<br />

Melia fu Giam[battist]a, Nicola Melia fu Giambattista, Giambattista Melia di Nicola, D. Francesco Prestinaci, Michele<br />

Gozzi, Domenico Carneri, Vincenzo Rippa, che dessi armati di schioppo presero posto impugnando le armi in quella<br />

congiuntura del 23 Luglio 1848 tra Commisso, e Sansalone.<br />

E poiché il fatto esposto tra Commisso, e Sansalone è stato tutto fatto fra provati, giusta i dettami della<br />

discussione pubblica, la Guardia di giornata doveva sedarla, che aveva i mezzi anche per il numero de’ rissanti: quindi<br />

la Guardia stessa è in colpa per avere impugnato le armi sotto la larva di ordine pubblico: il pubblico periglio è<br />

costernazione in quel momento fatale, il trascino di tante conseguenze detta una reprensione all’operato della Guardia<br />

Nazionale, che agendo con imprudenza, ha fatto tradurre generosamente parlando i fatti rispettivi a vie di fatto, che<br />

vanno nella classe alle contravvenzioni contro alle persone.<br />

Però l’insieme della discussione pubblica non presenta sul conto di Nicola Melia, Giambattista Melia, e<br />

Michele Melia il carico di cui si parla nella decisone della Gran Corte, voluto addebitate da Gaetano Sansalone, e<br />

tendente a rubricarli l’impugnamento di arma propria contro di Lui. Sul proposito si ha dovuto incorrere anche un errore<br />

di Fatto.<br />

Considerando che il Fatto del 23 Luglio 1848 si depone per intiero da’ Sig.r D. Ettore Migliaccio, D. Pasquale<br />

Carneri, M.ro Giuseppe Lombardo, D. Rocco Arena, Francesco Lombardo, e Giuseppe Attanasio.<br />

Considerando, che la discussione pubblica per nulla si presta per ritenere il carico diretto a spargere il<br />

malcontento contro il Governo che S[ignor] Accorinti è oggetto come appresso. Ed ecco le pruove.<br />

Il processo scritto, l’insieme della pubblica discussione lungi di presentare la minima ombra di verità a peso di<br />

D. Pasquale Scaglione, gli atti tutti lo definiscono per soggetto, che ha placato gli avvenimenti del 23 Luglio 1848, e

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