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Eleonora Panizzi - Public Administration

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soggettiva la qualifica discendeva anche in questo caso dall’esistenza di un rapporto di<br />

impiego con l’ente pubblico e si fondava sulla impostazione casistica del vecchio testo<br />

codicistico. Oggi a fronte del nuovo testo si preferisce un’impostazione di natura<br />

oggettiva come confermato dalla dizione normativa “a qualunque titolo”.<br />

In sintesi le attività legislative e giurisdiziarie non saranno mai da considerarsi pubblico<br />

servizio in quanto non rientrano per la loro stessa natura nel sottoinsieme della pubblica<br />

funzione; nel caso di comportamenti amministrativi, il pubblico servizio viene ad essere<br />

individuato in via residuale ogni qualvolta l’attività difetti dei poteri tipici dell’esercizio<br />

di pubblica funzione.<br />

Secondo la dottrina amministrativa il rapporto tra la persona e la p.a. si caratterizza<br />

come rapporto di servizio quando la persona fisica ha l’obbligo di agire per conseguire i<br />

fini dell’ente, differenziandosi pertanto dal rapporto organico in virtù del quale la<br />

persona fisica preposta all’ufficio esercita le potestà pubblicistiche attribuite all’ente in<br />

modo tale che le sue manifestazioni di volontà, conoscenza e giudizio vengono<br />

direttamente imputate all’ente per cui opera. Mentre ai fini dell’esistenza del rapporto<br />

organico è essenziale l’esercizio di una facoltà pubblicistica, per la sussistenza del<br />

rapporto di servizio è irrilevante la natura della prestazione che può consistere in<br />

un’attività materiale, in un’attività giuridica 78 , nell’esercizio di diritti soggettivi<br />

dell’ente, nell’esercizio di potestà pubblicistiche del medesimo. Tuttavia per il disposto<br />

78 G. Cammarota, op.cit.:in materia di servizi pubblici, le dottrine maggioritarie hanno generalmente<br />

escluso di poter ricondurre nella categoria del servizio pubblico le attività giuridiche della pubblica<br />

amministrazione; nella categoria del servizio pubblico, infatti, erano generalmente ricondotte le sole<br />

attività a carattere materiale dell’amministrazione. L’attività giuridica dell’amministrazione, invece, era<br />

solitamente ricondotta nella categoria della funzione amministrativa. Di recente, però, la nozione di<br />

servizio pubblico è stata estesa anche alle attività giuridiche della pubblica amministrazione: su questa<br />

base si ritiene possibile l’estensione della nozione tradizionale di servizio pubblico all’attività giuridica<br />

dell’amministrazione, nella sola misura (e nei soli casi, peraltro numerosi) in cui la mancata erogazione<br />

dell’attività comporti la violazione di un diritto soggettivo del richiedente l’attività stessa. Infatti, facendo<br />

particolare riferimento alla legge sul procedimento amministrativo (l. 241/1990) si è ricostruito il servizio<br />

pubblico come inclusivo dei servizi burocratici, ossia delle attività giuridiche della p.a.<br />

Le attività giuridiche dell’amministrazione possono essere ricondotte in due insiemi omogenei: le attività<br />

la cui erogazione comporta lo svolgimento di (almeno) un procedimento amministrativo e le attività la cui<br />

erogazione non è invece condizionata allo svolgimento di alcun procedimento in senso proprio. Per le<br />

attività del primo insieme, a differenza che per quelle rientranti nel secondo insieme, devono essere<br />

osservate sia le disposizioni contenute nella disciplina generale del procedimento amministrativo, sia le<br />

disposizioni eventualmente dettate con riferimento alla specifica attività amministrativa erogata. A titolo<br />

esemplificativo: appartengono al primo insieme, le attività autorizzatorie e concessorie<br />

dell’amministrazione, posto che l’emanazione di un provvedimento di autorizzazione, oppure di<br />

concessione, comporta lo svolgimento di (almeno) un procedimento amministrativo; appartengono al<br />

secondo insieme, le attività di informazione, di comunicazione, di rilascio di documenti conservati presso<br />

uffici depositari di pubblici registri o di atti pubblici. Possono essere servizi pubblici le attività<br />

amministrative sia del primo insieme, sia del secondo. L’unica condizione richiesta, sul piano oggettivo, è<br />

che l’erogazione del servizio sia obbligatoria per l’amministrazione, ovvero che ad essa corrisponda un<br />

diritto soggettivo del beneficiario.<br />

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