Eleonora Panizzi - Public Administration
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Costituzione”: con l’approvazione della riforma costituzionale del 2001 infatti sono<br />
venuti meno i controlli di legittimità sull’attività delle autonomie territoriali e tale<br />
assetto è stato peraltro confermato ed attuato dalla l. 131/2003 48 . Alla luce di ciò e<br />
considerando che “le esigenze di buon andamento e di imparzialità della pubblica<br />
amministrazione locale, devono essere interamente affidate alla responsabilità delle<br />
autonomie territoriali ed al sistema dei controlli interni, mentre l’accertamento di illeciti<br />
è riservato alla magistratura”, “la previsione di un ulteriore organismo con poteri di<br />
indagine e di controllo molto esteso e pervasivo sulle attività delle autonomie<br />
territoriali” è sembrato in contrasto con il quadro normativo delineato. Pertanto ANCI<br />
ed UPI hanno affermato la necessità di “rivedere l’impianto complessivo del<br />
provvedimento” sottoposto al loro esame e “limitare opportunamente l’ambito di attività<br />
dell’Alto Commissario alle pubbliche amministrazioni centrali”; d’altra parte hanno<br />
evidenziato che, anche in mancanza dell’accoglimento di tale richiesta, è pressante “la<br />
necessità di superare il rischio di duplicazione di organismi e controlli, anche rivedendo<br />
l’attuale sistema dei controlli degli Uffici territoriali del Governo sulle deliberazioni<br />
degli enti”. Esse hanno pertanto proposto di “delimitare in modo più appropriato<br />
l’ambito di attività dell’Alto Commissario, per quanto riguarda il rapporto con le<br />
autonomie territoriali, attraverso un’intesa della Conferenza unificata al fine di definire<br />
il campione delle amministrazioni regionali e locali sottoposte alle indagini e verificare<br />
le attività di monitoraggio del nuovo organismo”, le quali attività “dovrebbero avere la<br />
finalità prevalente di fornire al Governo un quadro di analisi e conoscenza soddisfacente<br />
per eventuali ulteriori interventi normativi per la prevenzione ed il contrasto della<br />
corruzione e degli illeciti nella pubblica amministrazione”. 49 Alle osservazioni di ANCI<br />
ed UPI si è associato il rappresentante dell’UNCEM.<br />
D’altronde sullo schema di regolamento è stato chiamato a pronunciarsi anche il<br />
Consiglio di Stato, il quale è, ai sensi dell’art. 100 Cost., “organo di consulenza<br />
giuridico-amministrativa”. Le richieste di pareri al Consiglio di Stato sono effettuate<br />
dagli “organi di governo che esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo”<br />
ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. f) del d. lgs. 165/2001 50 . Per la precisione nell’adunanza<br />
48 G.U. n. 132 del 10 Giugno 2003.<br />
49 Allegato B al parere.<br />
50 L’art. 17 c. 25 l. 127/1997 individua i casi in cui i pareri al Consiglio di Stato sono richiesti in via<br />
obbligatoria: emanazione di atti normativi del governo ex art. 17 l. 400/1988, emanazione di testi unici,<br />
decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, schemi generali di contratti tipo, accordi<br />
e convenzioni predisposti da uno o più ministri. Il c. 26 abroga “ogni diversa disposizione di legge che<br />
preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria”; tuttavia secondo Cons. Stato, sez. I, n.<br />
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