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Eleonora Panizzi - Public Administration

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esclusione di conferma nella carica, sull'impossibilità di revoca per ragioni di<br />

opportunità, criteri dai quali si può inferire la piena autonomia di un soggetto investito<br />

di pubbliche funzioni 14 .<br />

Altri elementi strutturali che militano nella direzione dell'indipendenza delle autorità<br />

sono l'autonomia finanziaria, quella contabile, quella gestionale od organizzativa.<br />

Per quanto concerne il sistema di finanziamento, il quadro è molto variegato: a fronte di<br />

organismi, come la Banca d'Italia, operanti nell'assenza di qualsiasi canale di<br />

dipendenza finanziaria dallo Stato, ve ne sono viceversa altri, come il Garante della<br />

privacy, privi di autonomia finanziaria che provvedono alla gestione delle spese relative<br />

al proprio funzionamento nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo<br />

istituito a tale scopo nel bilancio statale. Quest'ultima circostanza costituisce<br />

chiaramente una grave lacuna nel regime per altri versi assai autonomo di tali<br />

organismi, atteso che le loro determinazioni potrebbero astrattamente essere<br />

condizionate dalla dipendenza finanziaria verso soggetti esterni.<br />

Più omogeneo è il quadro dell'autonomia contabile e di quella gestionale ed<br />

organizzativa, in base alle quali l'autorità ha potestà di determinare il contenuto della<br />

struttura del bilancio di previsione e provvedere alla gestione delle spese nonché di<br />

stabilire autonomamente le norme relative all'organizzazione, al funzionamento,<br />

all'ordinamento delle carriere, al trattamento giuridico ed economico del personale di<br />

ruolo ed alla gestione flessibile delle risorse umane. Al contrario dell'autonomia<br />

14 Il regime è alquanto disomogeneo nelle varie autorità. Per quel che concerne la durata del mandato, si<br />

va dai tre anni previsti per la Commissione sullo sciopero, ai quattro anni per il Garante sulla privacy e ai<br />

componenti dell'Isvap diversi dal presidente, ai cinque anni previsti per il presidente dell'Isvap e per i<br />

commissari della Consob, ai sette anni dei membri dell'Antitrust e delle Autorità di regolazione. Quanto<br />

alle possibilità di conferma, i membri dell'Antitrust e delle Autorità di regolazione non possono essere<br />

confermati, mentre i componenti di tutte le altre autorità possono essere confermati una sola volta, con la<br />

precisazione che i componenti dell'Isvap diversi dal presidente possono essere confermati addirittura due<br />

volte. Quanto al possibile esercizio del potere di autotutela sulle nomine ormai effettuate è previsto<br />

l'istituto della revoca per il governatore della Banca d'Italia, l'istituto della rimozione o sospensione<br />

dall'ufficio per il presidente dell’Isvap, quello della decadenza dall'incarico per gli altri componenti del<br />

suddetto istituto e quello dello scioglimento della Consob; per le altre autorità non sono invece<br />

espressamente previsti istituti di autotutela, salvo evidentemente l'eventuale sopravvenienza di casi di<br />

incompatibilità, perlopiù predisposti a pena di decadenza dall'incarico. Nel caso in cui è contemplata, la<br />

revocabilità degli incarichi è legata ad un obiettivo riscontro di comportamenti assolutamente inadeguati<br />

rispetto al mandato ricevuto, rinvenibili in prolungata inerzia, in continue violazioni di legge, se non<br />

addirittura in impossibilità di funzionamento dell'organo. La disciplina delle incompatibilità, sia pure con<br />

qualche differenza di intensità, è ovunque presente. Ai componenti delle varie autorità sono infine<br />

riconosciute dell'indennità di carica o di funzione, solitamente determinate con decreto del Presidente del<br />

Consiglio dei Ministri. In definitiva lo status derivante da una durata dell'incarico se non lunga almeno<br />

significativa, dall'esclusione di conferma o dalla conferma comunque limitata nella carica,<br />

dall'impossibilità di revoca per ragioni di opportunità, da incompatibilità rigorose pone al riparo da<br />

condizionamenti che possano minare l'esercizio sereno del mandato dell'organismo.<br />

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