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Eleonora Panizzi - Public Administration

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Infine per quel che concerne il danno all'immagine 60 , esso si fonda sulla circostanza che<br />

le condotte illecite poste in essere da funzionari pubblici risultano lesive del prestigio e<br />

dell’immagine che i consociati hanno dell’amministrazione pubblica e, più in generale,<br />

dello stesso Stato. Le condotte illecite poste in essere dai pubblici dipendenti che<br />

pretendano od ottengano somme di denaro (non dovute) violano infatti l’art. 97 Cost.<br />

che sancisce il dovere di imparzialità ed il principio di buon andamento<br />

dell’amministrazione provocando, quale conseguenza immediata e diretta, la lesione<br />

dell’immagine e del prestigio dell’ente pubblico. In proposito è stato autorevolmente<br />

precisato che la lesione dell’immagine è un effetto diretto ed immediato<br />

dell’accertamento dell’abuso della pubblica funzione che causa secondo comune<br />

esperienza, un deterioramento del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l’istituzione<br />

pubblica, la quale viene percepita come entità non affidabile, talvolta finanche nemica,<br />

finita nelle mani di soggetti dediti a perseguire soltanto propri illeciti interessi<br />

particolari. 61 Il danno all’immagine non consiste esclusivamente in una diminuzione<br />

patrimoniale certa ed attuale già verificatasi, bensì è un pregiudizio economico che si<br />

dipana anche per il futuro in quanto l'amministrazione, nel ricostruire una corretta<br />

visibilità di sé stessa e nel recuperare la fiducia presso i cittadini, non può limitarsi ad<br />

episodici strumenti di divulgazione e di presa di distanza dall’attività posta in essere<br />

dall'amministratore o funzionario infedele ma deve realizzare una graduale e continua<br />

azione di miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi resi alla<br />

collettività, incrementando la propria trasparenza e rendendosi controllabile dalla<br />

pubblica opinione: queste azioni di miglioramento hanno chiaramente dei costi i quali<br />

non è giusto siano addebitati esclusivamente sulla collettività ma devono gravare anche<br />

su coloro che hanno sottomesso l'immagine pubblica ad azioni di tornaconto privato,<br />

strumentalizzando per fini egoistici le pubbliche funzioni. E’ pertanto da respingersi<br />

l'opinione dottrinale per cui il danno all'immagine deve essere risarcito solo in quanto<br />

60 La risarcibilità del danno all'immagine della P.A. innanzi alla Corte dei conti rappresenta ormai un<br />

approdo univoco sia per la Magistratura contabile che per la stessa Corte di Cassazione: C. conti, sez. I,<br />

07.03.1994 n. 55; id., sez. II, 27.04.1994 n. 114; id., sez. giur. Lombardia, 24.03.1994 n. 31; id., sez. giur.<br />

Umbria, 23.05.1995 n. 211; id., sez. giur. Umbria, 10.02.1995 n. 20; id., sez. giur. Lombardia, 12.01.1996<br />

n. 133; id., sez. giur. Sardegna, 14.04.1997 n. 372; id., sez. giur. Campania, 23.04.1998 n. 29; id., sez. I,<br />

28.04.1998 n. 10; id., sez. giur. Sicilia, 04.05.1998 n. 179; id., sez. giur. Umbria, 28.05.1998 n. 628; id.,<br />

sez. giur. Piemonte, 07.06.1999 n. 1041; id., sez. riunite, 28.05.1999 n. 16/99/QM; id., sez. giur.<br />

Lombardia, 15.12.1999 n. 1551; id., sez. giur. Lombardia, 18.05.2000 n. 672; id., sez. I centr. app.,<br />

25.03.2002 n. 96; Cass., Ss. Uu., 25.06.1997 n. 5668; id., Ss. Uu., 25.10.1999 n. 744; id., Ss. Uu.,<br />

04.04.1998 n. 98.<br />

61 C. conti, II, 26, n. 27A/2004.<br />

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