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Eleonora Panizzi - Public Administration

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prevenzione, indagini transnazionali, perseguimento dei colpevoli, reciproca assistenza<br />

legale nei procedimenti giudiziari e di estradizione; si impegnano inoltre ad adottare<br />

misure per il reperimento, congelamento e confisca di beni provenienti da atti di<br />

corruzione. Con particolare riferimento al segreto bancario, la Convenzione stabilisce<br />

che esso non deve più rappresentare un ostacolo, ovvero che i Paesi e le loro istituzioni<br />

finanziarie non possono più appellarsi al segreto bancario così da impedire l’impiego di<br />

strumenti giudiziari quali rogatorie, mandati di arresto ed estradizione.<br />

Recupero dei beni (artt.51-59): si prevedono misure per contrastare l’accumulo ed il<br />

trasferimento all’estero dei proventi della corruzione e facilitare il loro recupero. Quella<br />

del recupero delle risorse è una componente assai innovativa, che rappresenta altresì<br />

uno dei deterrenti più rilevanti. Da queste previsioni si trae che non esiste più un “safe-<br />

heaven”, un paradiso fiscale garantito dal segreto bancario, dalla protezione implicita o<br />

esplicita di un determinato sistema, in cui occultare le risorse provenienti dalle pratiche<br />

corruttive.<br />

Seguono tre capitoli conclusivi, i quali si occupano rispettivamente di assistenza tecnica<br />

e scambio di informazioni (artt.60-62), meccanismi si esecuzione (artt.63-64),<br />

disposizioni finali (artt.65-71).<br />

L’Italia deve ancora provvedere alla ratifica della Convenzione: d’altronde, per quanto<br />

la maggior parte delle disposizioni siano già contenute nel nostro Codice, la ratifica è<br />

auspicabile in quanto conferma della totale adesione ai principi convenzionali 25 . Si<br />

coglie, in questa sede, l’importanza delle previsioni contenute negli artt. 6 e 36,<br />

l’attuazione delle quali comporterà la nascita presso ciascuno Stato Parte di autorità di<br />

prevenzione e contrasto delle corruzione, analoghe all’ Alto Commissario già operante<br />

nel nostro ordinamento. 26<br />

25 Per G. Tatozzi, intervistato in merito alla mancata ratifica italiana della UNCAC: “Una ratifica va fatta<br />

bene, oppure diventa una formalità. Ci vogliono i tempi necessari.” Intervista a Panorama del<br />

24/11/2005.<br />

26 In senso analogo anche il punto 25 della dichiarazione di Lima: l' ufficio del difensore civico<br />

(Ombudsman) che costituisce un ponte tra la popolazione e il governo, può dare un importante contributo<br />

all'eliminazione degli ostacoli burocratici e della corruzione. Di conseguenza, i paesi che non possiedono<br />

questa necessaria istituzione devono esaminare la possibilità di adottarla come ufficio indipendente<br />

nell’ambito dell'organo legislativo eletto. Ancora: tra le misure di prevenzione dell’estorsione e<br />

corruzione nelle transazioni commerciali internazionali indicate nel 1999 dall’ICC, è prevista la creazione<br />

di organismi autorizzati di supervisione degli ufficiali governativi coinvolti direttamente o indirettamente<br />

nelle transazioni commerciali. Infine il punto 65 dell’APEC Government Procurement Experts Group<br />

Non-Binding Principles on Government Procurement, fa riferimento ad un’agenzia governativa, che può<br />

essere indipendente oppure no dall’influenza governativa, quale un Ombudsman o organizzazione<br />

governativa di verifica.<br />

Per quanto concerne i profili di indipendenza dell’Alto Commissario: infra, capp.VII e IX.<br />

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