Eleonora Panizzi - Public Administration
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dell'indipendenza e quindi la sua assenza non giustifica di per sé l'esclusione di un<br />
soggetto dal novero delle autorità indipendenti.<br />
Secondariamente si tratta di analizzare il procedimento e i requisiti soggettivi di<br />
nomina: il Commissario “è nominato con decreto del presidente della Repubblica,<br />
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio<br />
dei Ministri” e viene scelto “tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili con<br />
qualifica non inferiore a consigliere, tra gli avvocati dello Stato appartenenti almeno alla<br />
terza classe di stipendio, tra i gradi generali della dirigenza militare o tra i dirigenti di<br />
prima fascia delle amministrazioni dello Stato ed equiparati”. Pertanto, se da un lato la<br />
circostanza che esso sia individuato nell'ambito di categorie professionali altamente<br />
qualificate farebbe propendere per una maggiore -ancorché non sicura- indipendenza,<br />
dall'altro lato il fatto che il Commissario sia nominato dall'Esecutivo solleva dei dubbi<br />
circa l'indipendenza della struttura, peraltro ricorrenti - come osservato - anche nei<br />
confronti delle autorità indipendenti di nomina governativa. Tuttavia il tratto genetico,<br />
per quanto importante, non costituisce l'elemento identificante o caratterizzante<br />
l'indipendenza di un'autorità, sulla base della preferenza accordata al piano funzionale<br />
rispetto a quello dell'investitura 26 .<br />
La durata del mandato (quinquennale al pari del mandato parlamentare ma attualmente<br />
sfalsata rispetto alla durata della legislatura), la possibilità di conferma (per una sola<br />
volta) e l’assenza di previsioni che consentano la revoca dell'incarico per ragioni di<br />
opportunità, non sembrano invece dar luogo a perplessità di sorta. Nulla è poi previsto<br />
in merito alle eventuali incompatibilità con l'incarico. Infine la previsione di una<br />
specifica indennità di funzione in capo all'Alto Commissario rappresenta, come abbiamo<br />
osservato, un’ulteriore garanzia rispetto a condizionamenti esterni.<br />
Sotto il profilo funzionale, stante l’atipicità delle funzioni proprie delle autorità<br />
indipendenti presenti nel nostro ordinamento, la circostanza che l’Alto Commissario<br />
assolva a compiti di vigilanza, monitoraggio, indagine, consulenza non dà luogo a<br />
particolari problemi 27 .<br />
Passando ad esaminare i profili di autonomia finanziaria, contabile, gestionale ed<br />
organizzativa, si rileva anzitutto l'assenza dell'autonomia finanziaria in virtù della<br />
previsione di un fondo speciale istituito nel bilancio statale; parimenti l'organismo<br />
26 S. Niccolai, I poteri garanti della Costituzione e le autorità indipendenti, Pisa, 1996.<br />
27 Contra E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2001, p. 204, ravvisa nelle<br />
funzioni di amministrazione attiva il nucleo imprescindibile dell'attività di tali organismi.<br />
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