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Eleonora Panizzi - Public Administration

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circa l'attività esaminata, mettendo a disposizione tutti gli elementi rilevanti ed utili<br />

acquisiti nel corso dell'istruttoria 19 . Il Consiglio di Stato ha peraltro ritenuto illegittima<br />

la previsione originaria – poi espunta- in base alla quale tali elementi potessero essere<br />

utilizzati “ai fini della valutazione dei dirigenti”: infatti il procedimento per tale<br />

valutazione è specificamente regolato, quanto ai presupposti ed alle modalità, da norme<br />

primarie (artt. 21 e 22 d.lgs. 165/2001 e art. 5 d.lgs. 286/1999) le quali prescrivono tra<br />

l'altro che il procedimento medesimo sia ispirato al principio della “ diretta conoscenza”<br />

dell'attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza - circostanza questa che<br />

non si verifica nel procedimento innanzi all'Alto Commissario.<br />

Sembrerebbe quindi che l’atto conclusivo del procedimento di accertamento condotto<br />

dall'Alto Commissario consista in una “valutazione” 20 , ed in questo senso depongono<br />

19 Nella formulazione originaria dello schema regolamentare era prescritto che gli elementi riscontrati nel<br />

corso dell'attività di accertamento e quindi messi a disposizione dell'amministrazione interessata<br />

dovessero essere “positivi”: tale prescrizione è stata espunta dal testo definitivo, dietro osservazione del<br />

Consiglio di Stato, in quanto il significato non appare chiaro. Si deve invece ritenere che l'Alto<br />

Commissario segnali alle amministrazioni, tra gli elementi riscontrati, soltanto quelli “rilevanti ed utili”.<br />

20 AA.VV., Diritto Amministrativo, Monduzzi, III ed., 2001, pp. 1444 ss.: la valutazione consiste<br />

nell'attività per cui, acquisiti tutti gli interessi ed esaurita la loro ponderazione comparativa nel rispetto del<br />

principio di ragionevolezza, si procede ad individuare la soluzione preferibile fra quelle ancora praticabili<br />

perché tutte congrue rispetto all'interesse pubblico perseguito. Essa è chiaramente attività di merito in<br />

quanto implica la verifica dell’adeguatezza concreta del provvedimento rispetto al risultato da perseguire.<br />

A. Lippi, La valutazione nell’amministrazione locale tra teoria e pratiche.I controlli di gestione: La<br />

valutazione offre una rappresentazione in forma di problem solving (finalità, metodologie, strumenti,<br />

impatti attesi ecc..).L’idea di sottoporre a valutazione l’intervento pubblico è stata istituzionalizzata prima<br />

nel contesto anglosassone e poi, successivamente, in quello continentale, rafforzata dal processo di<br />

diffusione del New <strong>Public</strong> Management. Tuttavia nel primo orientamento anglosassone la valutazione ha<br />

un carattere fortemente interno, orientata al produttore, volto a concepire l’attività del valutare<br />

prevalentemente come un momento di verifica di un contratto di mercato verso un destinatario che può<br />

essere di volta in volta definito client o customer. Questo tipo di valutazione amministrativa risponde<br />

all’interrogativo del management “in quali margini di produzione è stata erogata quella data prestazione?”<br />

e funge essenzialmente allo scopo di ottimizzare il risultato migliorando con esso anche la soddisfazione<br />

del rapporto con il destinatario, considerato parte integrante del ciclo di produzione. Nel secondo<br />

orientamento continentale la valutazione subisce invece le influenze dell’impronta culturale delle<br />

burocrazie amministrative weberiane sia pure con una forte variante dettata dal superamento della<br />

tradizionale autoreferenzialità del modello burocratico per una apertura verso l'esterno. Questo tipo di<br />

valutazione, che si riscontra in Italia, Germania e Francia, presenta, rispetto alla precedente, una forte<br />

connotazione di tipo esterno, orientata al cittadino, relativa ad un ideale contratto sociale tra lo Stato<br />

amministrativo e i destinatari della sua azione. Il suo scopo è essenzialmente quello di sancire e ribadire<br />

un contratto di democrazia tra l’amministrazione e gli utenti (sia interni che esterni). L’interrogativo al<br />

quale essa risponde è di carattere essenzialmente garantista: “c’è stato un rispetto degli accordi e una<br />

soddisfazione dei bisogni nei rapporti amministrativi?” Assunto sottostante a questo approccio è quello<br />

della verifica del rendimento delle istituzioni: assicurarne alla comunità il loro ruolo democratico,<br />

riscontrarne l’azione nell’attuazione delle politiche pubbliche ed evitarne declinazioni devianti nei sistemi<br />

di relazioni (cittadini – servizi pubblici, politica – dirigenza, centro - periferia) in cui esse sono immerse.<br />

Se la preoccupazione della valutazione orientata al produttore è quella di ottimizzare un rapporto di<br />

democrazia ottimizzando una prestazione sul lato dell’offerta quella della valutazione relativa al cittadino<br />

è invece garantirne la rispondenza ai bisogni di quella stessa prestazione sul lato della domanda. La<br />

“teoria prescrittiva” della valutazione che si è sviluppata in Italia nella prima metà degli anni Novanta<br />

rientra perfettamente nell’orientamento “del contratto sociale”: l’idea di fondo è quella di instillare<br />

all’interno della burocrazia amministrativa una cultura dei risultati per garantire il ruolo democratico delle<br />

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