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Eleonora Panizzi - Public Administration

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penale occorre apportare alcune modifiche alle concezioni proprie del diritto<br />

amministrativo. Poiché la tutela penale non concerne un rapporto statico tra il soggetto<br />

fisico e l’ente ma il concreto operare del soggetto per il conseguimento dei fini pubblici,<br />

l’aspetto pubblicistico appare spostato dalla natura dell’ente alla natura del servizio sì<br />

da comprendere le attività dirette a raggiungere pubbliche finalità ancorché lasciate<br />

all’iniziativa dei privati. Il pubblico servizio può essere individuato come l’attività non<br />

rientrante nella pubblica funzione ma che non scade nella mera opera, inclusa l’attività<br />

svolta di fatto ed usurpata. Esempi di prestazione di un pubblico servizio sono l’attività<br />

del medico condotto, della guardia giurata, dell’insegnante nelle scuole statali o<br />

parificate, del medico convenzionato con il SSN.<br />

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della<br />

pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri di natura certificativa,<br />

autorizzativa e deliberativa tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di<br />

semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.<br />

L’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di<br />

incaricato di un pubblico servizio è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o<br />

detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella<br />

cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.<br />

A prescindere dalle complesse questioni definitorie 79 e sistematiche che si protraggono<br />

da oltre un secolo, è certo che la riconduzione di una determinata attività nella categoria<br />

del servizio pubblico ha profonde ricadute anche sul piano della individuazione dei<br />

principi e delle discipline di regolamentazione dell’attività medesima. Infatti, come<br />

evidenziato dalla dottrina francese e, su questa scorta, anche dalla dottrina italiana, se<br />

una attività è erogata in regime di servizio pubblico, questa dovrà necessariamente<br />

soddisfare i tre principi dell’adattamento (ossia, del costante adeguamento del servizio<br />

alle esigenze dell’utenza), della continuità (tale per cui gli utenti devono poter<br />

richiedere ed ottenere la erogazione del servizio senza discontinuità) e della eguaglianza<br />

nella erogazione dei servizi (ossia, della non discriminazione nella erogazione per<br />

motivi di carattere socio-economico o di localizzazione geografica degli utenti).<br />

Come osservato, si rimane fuori tanto dalla pubblica funzione quanto dal pubblico<br />

servizio qualora si tratti di svolgere mansioni di ordine o prestazioni d’opera meramente<br />

79 Cons. Stato, ad.plen., ord. n. 1/2000; Cass. Ss.Uu. n. 500/1999; Cass. n. 71/2000.<br />

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