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Eleonora Panizzi - Public Administration

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servizio, giovandosi dell'errore altrui - sull’an debeatur, sul quantum debeatur o sulla<br />

competenza del funzionario ad essere destinatario del pagamento- riceve o ritiene<br />

indebitamente per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. Trattasi di delitto lesivo del<br />

buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione nonché degli interessi<br />

patrimoniali e non patrimoniali del soggetto cui il pubblico funzionario carpisce denaro<br />

o utilità. L'errore altrui deve preesistere ed essere determinato da una causa diversa dal<br />

comportamento ingannatorio del funzionario, dovendosi diversamente ravvisare<br />

un'ipotesi di concussione laddove l'errore sia stato indotto dal pubblico ufficiale. La<br />

figura delittuosa in esame ha carattere autonomo rispetto a quella prevista dall'art. 314<br />

poiché prescinde dal possesso ed ha ad oggetto utilità, non necessariamente cose<br />

mobili..<br />

Concussione (art. 317) 13 : il reato consiste nel fatto del pubblico ufficiale o incaricato di<br />

pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce<br />

taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Tale<br />

fattispecie è offensiva dell’interesse al regolare funzionamento della pubblica<br />

amministrazione, del principio di fedeltà, correttezza e probità del pubblico funzionario<br />

nonché dell'interesse del privato a determinarsi libero da costrizioni o inganni. La<br />

condotta tipica può articolarsi anzitutto nell'abuso della qualità ovvero della condizione<br />

di fatto propria di chi esercita la pubblica funzione, la quale viene teleologicamente<br />

deviata verso l'immediata finalità illecita: il funzionario fa cioè valere la posizione che<br />

gli deriva dall'esercitare una pubblica funzione al fine immediato di costringere o<br />

indurre altri all'indebito 14 . La condotta può quindi consistere nell'abuso di poteri il quale<br />

si realizza se essi sono esercitati quando non dovrebbero o in modo diverso da come<br />

dovrebbero ovvero se non sono esercitati quando dovrebbero o infine se l’agente<br />

minaccia una delle situazioni precedenti; al contrassegno obiettivo si deve<br />

accompagnare un orientamento soggettivo del pubblico funzionario verso la deviazione<br />

dell'esercizio del potere dalla causa tipica. Alla condotta tipica del soggetto attivo<br />

consegue la costrizione psichica relativa della vittima ovvero l'alterazione del processo<br />

A. Pagliaro, op.cit, pp. 81-93.<br />

13 317. Concussione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua<br />

qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo,<br />

denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.<br />

A. Pagliaro, op.cit, pp. 105-142.<br />

14 L'abuso di qualità può essere commesso anche mediante omissione quando il pubblico ufficiale, a<br />

conoscenza della situazione psicologica del privato che si sente costretto a dare o promettere alcunché,<br />

non gli rifiuta l’indebito. Peraltro non può aversi concussione per induzione mediante omissione, poiché<br />

in tal caso subentra la figura del peculato mediante profitto dell'errore altrui.<br />

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