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Eleonora Panizzi - Public Administration

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l’attività amministrativa in senso stretto ma tutta l’attività dello Stato comprensiva cioè<br />

di legislazione, giurisdizione ed amministrazione.<br />

La definizione penalistica di pubblica amministrazione non innova ma richiama concetti<br />

ed istituti del diritto pubblico, costituzionale ed amministrativo; il Legislatore, per<br />

scrupolo di chiarezza, ha introdotto in diritto penale una nozione già acquisita nel diritto<br />

pubblico ma con essa non totalmente coincidente. Infatti agli effetti della legge penale,<br />

il concetto di pubblica amministrazione si pone in senso lato e comprende appunto<br />

l’intera attività dello Stato nelle funzioni amministrative, legislative e giudiziarie,<br />

nonché l’attività di tutti gli altri enti pubblici: esso è cioè comprensivo di tutta la<br />

soggettività funzionale, caratteristica dello Stato e degli altri enti territoriali o<br />

istituzionali. Il Legislatore penale non allude perciò alla pubblica amministrazione nel<br />

senso della dottrina del diritto costituzionale ed amministrativo, la quale, muovendo dal<br />

principio di separazione dei poteri, distingue le funzioni fondamentali dello Stato in<br />

legislativa, amministrativa, giurisdizionale e di governo. La funzione legislativa<br />

consiste nel porre regole generali ed astratte; la funzione amministrativa nel curare<br />

interessi pubblici assunti dallo Stato come propri; la funzione giurisdizionale nel<br />

valutare un comportamento umano alla stregua di una norma; la funzione di governo nel<br />

determinare l’indirizzo politico. Nel senso della dottrina della separazione dei poteri,<br />

pubblica amministrazione è la stessa funzione amministrativa (p.a. in senso oggettivo)<br />

oppure è il complesso degli organi deputati all’esercizio della funzione amministrativa<br />

(p.a. in senso soggettivo). Nella dizione del codice penale invece, pubblica<br />

amministrazione, come oggetto di tutela delle norme del titolo II del libro II (“Dei delitti<br />

contro la pubblica amministrazione”), è l’intera attività funzionale dello Stato e degli<br />

altri enti pubblici, con l’eccezione relativa a quelle particolari attività che formano<br />

oggetto di specifica incriminazione nel titolo I (“Dei delitti contro la personalità dello<br />

Stato”) e nel titolo III (“Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia”) del libro II<br />

del codice penale e anche in isolate disposizioni altrove contenute (per esempio, l’art.<br />

476 c.p.:falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti d’ufficio). Peraltro<br />

queste eccezioni non sono dovute al fatto che le incriminazioni relative ai delitti di cui<br />

ai menzionati titoli I e III tutelino un interesse diverso da quello tutelato attraverso le<br />

incriminazioni dei delitti contro la pubblica amministrazione: la ragione della differenza<br />

sta nella circostanza che quelle incriminazioni tutelano anche un interesse ulteriore.<br />

In conclusione nel diritto penale vi è dunque un concetto assai più ampio di pubblica<br />

amministrazione, tale da ricomprendere oggettivamente l’intera attività funzionale dello<br />

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