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Eleonora Panizzi - Public Administration

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alla propria autonomia, mal tollerando eventuali controlli esterni, come testimoniato sia<br />

dalle conclusioni della Conferenza Unificata sia dal fatto che a tuttoggi -ad un anno di<br />

distanza dall'inizio dell'attività dell'organismo anticorruzione- non è stata inoltrata<br />

all'Alto Commissario alcuna richiesta di indagine da parte delle pubbliche<br />

amministrazioni.<br />

Non dimentichiamo poi di evidenziare, come d'altra parte sottolineato in sede<br />

parlamentare 28 , come l'ufficio dell'Alto Commissario, composto approssimativamente<br />

da un'ottantina di soggetti, risulti sottodimensionato rispetto all'ampiezza della<br />

competenza attribuita e alla mole di attività che l'organismo è chiamato ad espletare su<br />

livello nazionale; tuttavia, come abbiamo già avuto modo di rilevare, fintantoché la<br />

situazione di stallo rispetto alle autonomie territoriali non verrà ad essere sbloccata da<br />

un'apposita intesa, il problema del sottodimensionamento appare secondario.<br />

4. Rapporto con il Presidente del Consiglio<br />

Le legge istitutiva dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della<br />

corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione<br />

prevede, in apertura, all'art. 1 c. 1 che tale soggetto sia posto “alla diretta dipendenza<br />

funzionale 29 del Presidente del Consiglio dei Ministri”, cui deve altresì<br />

obbligatoriamente riferire a cadenza semestrale ex successivo c. 4 lett. d) l. 3/2003. Il<br />

28 Interrogazione parlamentare cit. 3-04277, per cui “in considerazione dell'alto profilo dell'Alto<br />

Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno<br />

della pubblica amministrazione, benché «rimpolpato» ai sensi del decreto 25 gennaio 2005 n. 171, si ha la<br />

sensazione che l'organico non sia esattamente adeguato alla rilevanza delle indagini che devono essere<br />

compiute e all'estensione su tutto il territorio nazionale di tale organismo.”<br />

29 Per il contenuto della dipendenza funzionale si può vedere l’art. 52 l. 142/90 per cui “il segretario<br />

comunale dipende funzionalmente dal Sindaco (…) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei<br />

dirigenti e ne coordina l’attività, cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle<br />

deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio [Tar<br />

Piemonte, Sez. I, sent. n. 41/1999]. Per la Circolare Inail n. 32 dell'11 aprile 2000 il concetto di<br />

“dipendenza funzionale”, estrinsecantesi in un rapporto di collaborazione caratterizzato dalla<br />

professionalità, sistematicità ed abitualità, è stato coniato dalla giurisprudenza e costituisce un aspetto<br />

tipico della parasubordinazione. In alcuni casi accade che la posizione di indipendenza abbia anche le<br />

caratteristiche dell’autonomia, come succede per gli organi soggetti solo alla legge ovvero che hanno la<br />

possibilità di perseguire specifici interessi settoriali sulla base di scelte proprie; autonome anche nei fini,<br />

perciò non soggette agli indirizzi del Governo e meno lontane dagli schemi dell’autonomia privata. Ciò<br />

non si verifica quando è implicata una dipendenza funzionale la quale impone l’attuazione dell’indirizzo e<br />

delle scelte di fondo degli organi politici: compito che deve essere realizzato da una posizione di<br />

indipendenza operativa, che comprende l’elezione dei mezzi da utilizzare e la valutazione della loro<br />

idoneità a raggiungere i fini in modo imparziale e nel rispetto delle regole costituzionali [Tar Lazio, Sez.<br />

II Ter, sent. n. 3276/2003]. Per Cass. n. 1077/1987, a fronte di un rapporto di dipendenza funzionale –<br />

consistente nell'esecuzione delle direttive e non nella direzione d'impresa-, potrebbe anche non ricorrere<br />

alcun vincolo di subordinazione.<br />

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