Eleonora Panizzi - Public Administration
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alla propria autonomia, mal tollerando eventuali controlli esterni, come testimoniato sia<br />
dalle conclusioni della Conferenza Unificata sia dal fatto che a tuttoggi -ad un anno di<br />
distanza dall'inizio dell'attività dell'organismo anticorruzione- non è stata inoltrata<br />
all'Alto Commissario alcuna richiesta di indagine da parte delle pubbliche<br />
amministrazioni.<br />
Non dimentichiamo poi di evidenziare, come d'altra parte sottolineato in sede<br />
parlamentare 28 , come l'ufficio dell'Alto Commissario, composto approssimativamente<br />
da un'ottantina di soggetti, risulti sottodimensionato rispetto all'ampiezza della<br />
competenza attribuita e alla mole di attività che l'organismo è chiamato ad espletare su<br />
livello nazionale; tuttavia, come abbiamo già avuto modo di rilevare, fintantoché la<br />
situazione di stallo rispetto alle autonomie territoriali non verrà ad essere sbloccata da<br />
un'apposita intesa, il problema del sottodimensionamento appare secondario.<br />
4. Rapporto con il Presidente del Consiglio<br />
Le legge istitutiva dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della<br />
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione<br />
prevede, in apertura, all'art. 1 c. 1 che tale soggetto sia posto “alla diretta dipendenza<br />
funzionale 29 del Presidente del Consiglio dei Ministri”, cui deve altresì<br />
obbligatoriamente riferire a cadenza semestrale ex successivo c. 4 lett. d) l. 3/2003. Il<br />
28 Interrogazione parlamentare cit. 3-04277, per cui “in considerazione dell'alto profilo dell'Alto<br />
Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno<br />
della pubblica amministrazione, benché «rimpolpato» ai sensi del decreto 25 gennaio 2005 n. 171, si ha la<br />
sensazione che l'organico non sia esattamente adeguato alla rilevanza delle indagini che devono essere<br />
compiute e all'estensione su tutto il territorio nazionale di tale organismo.”<br />
29 Per il contenuto della dipendenza funzionale si può vedere l’art. 52 l. 142/90 per cui “il segretario<br />
comunale dipende funzionalmente dal Sindaco (…) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei<br />
dirigenti e ne coordina l’attività, cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle<br />
deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio [Tar<br />
Piemonte, Sez. I, sent. n. 41/1999]. Per la Circolare Inail n. 32 dell'11 aprile 2000 il concetto di<br />
“dipendenza funzionale”, estrinsecantesi in un rapporto di collaborazione caratterizzato dalla<br />
professionalità, sistematicità ed abitualità, è stato coniato dalla giurisprudenza e costituisce un aspetto<br />
tipico della parasubordinazione. In alcuni casi accade che la posizione di indipendenza abbia anche le<br />
caratteristiche dell’autonomia, come succede per gli organi soggetti solo alla legge ovvero che hanno la<br />
possibilità di perseguire specifici interessi settoriali sulla base di scelte proprie; autonome anche nei fini,<br />
perciò non soggette agli indirizzi del Governo e meno lontane dagli schemi dell’autonomia privata. Ciò<br />
non si verifica quando è implicata una dipendenza funzionale la quale impone l’attuazione dell’indirizzo e<br />
delle scelte di fondo degli organi politici: compito che deve essere realizzato da una posizione di<br />
indipendenza operativa, che comprende l’elezione dei mezzi da utilizzare e la valutazione della loro<br />
idoneità a raggiungere i fini in modo imparziale e nel rispetto delle regole costituzionali [Tar Lazio, Sez.<br />
II Ter, sent. n. 3276/2003]. Per Cass. n. 1077/1987, a fronte di un rapporto di dipendenza funzionale –<br />
consistente nell'esecuzione delle direttive e non nella direzione d'impresa-, potrebbe anche non ricorrere<br />
alcun vincolo di subordinazione.<br />
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