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Eleonora Panizzi - Public Administration

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Si esclude anche la possibilità di ricondurre l'Alto Commissario nell'alveo della<br />

controversa categoria tipizzata da parte della dottrina 28 delle autorità semi-indipendenti,<br />

le quali consterebbero in soggetti di nomina governativa, aventi funzioni esclusivamente<br />

regolatorie o miste di garanzia e regolazione rispondenti agli indirizzi generali e<br />

settoriali dell'Esecutivo.<br />

D'altra parte in alcuni casi, a fronte dell'esistenza di autorità le quali presentano un<br />

grado di indipendenza meno marcata, si è parlato di “autorità indipendenti deboli”: tali<br />

soggetti, tra i quali si sono annoverati l’Isvap e l’Autorità per la vigilanza sui lavori<br />

pubblici, non presenterebbero infatti tutti i caratteri delle autorità indipendenti<br />

rigorosamente intese 29 , tant’è che alcuni autori 30 propendono per escluderle nettamente<br />

dall’ambito delle autorità indipendenti. Ammettendo l’esistenza di autorità indipendenti<br />

deboli, prive di poteri di regulation ed operanti in condizioni di indipendenza meno<br />

evidenti, potrebbe sembrare di poter ricondurre nella categoria anche il Commissario<br />

anti-corruzione: gli organismi in questione possono definirsi amministrazioni ad<br />

autonomia tecnica e si caratterizzano per l'espletamento di funzioni di natura<br />

prevalentemente ausiliaria ovvero concernenti l'acquisizione di conoscenze in ordine al<br />

settore di riferimento, e la loro utilizzazione in vista dell'esercizio di poteri informativi,<br />

istruttori, consultivi, propulsivi, propositivi nei confronti degli organi competenti; solo<br />

eccezionalmente questo nucleo di funzioni ausiliarie è completato dall'attribuzione di<br />

poteri autoritativi. Si ritiene comunque indispensabile, perché tali soggetti possono<br />

essere affiancati alle autorità indipendenti propriamente intese, che essi godano di<br />

28 G. Amato, op.cit.; E. Freni, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Enc.Giur., 1999; M. Manetti,<br />

Poteri neutrali e Costituzione, Milano, Giuffrè, 1994.<br />

29 C. Gallucci, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Enc. Giur., 2001. Si pensi ad esempio<br />

all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: ad essa sono infatti attribuiti solo limitati compiti di<br />

vigilanza e controllo, di accertamento, propositivi e sanzionatori, ai quali si affiancano alcuni compiti di<br />

amministrazione attiva ma senza la possibilità di un'effettiva incidenza sulle gare e sull'esecuzione dei<br />

contratti; inoltre manca qualsiasi riferimento alla notoria indipendenza dei membri dell'autorità -prevista<br />

invece con riferimento all'Autorità antitrust-. La durata di cinque anni coincidente con l'ordinaria durata<br />

del mandato parlamentare, l'incompatibilità rivolta al solo passato, la mancata previsione tra le fattispecie<br />

di incompatibilità di una formula residuale che consenta di colpire situazioni di incompatibilità non<br />

espressamente menzionate escludono che si tratti di una vera e propria autorità indipendente e depongono<br />

viceversa per il riconoscimento di una forma debole di indipendenza. A questo si aggiunga che le funzioni<br />

proprie dell'autorità in questione non sono riconducibili né alla regolazione né alla garanzia di diritti<br />

fondamentali; in sostanza l'autorità vigila a che altri organi amministrativi nel momento in cui svolgono la<br />

funzione di stazioni appaltanti non vengano meno alla loro natura di efficaci ed imparziali esecutori della<br />

legge. L'indipendenza è ulteriormente menomata dal fatto che la legge istitutiva dell'Autorità per la<br />

vigilanza sui lavori pubblici non le riconosce il potere di stabilire le norme concernenti la propria<br />

organizzazione ed il proprio funzionamento, essendo quindi evidente come l'indipendenza dell'autorità è<br />

limitata a quanto l'esecutivo vorrà concedere.<br />

30 M. D’Alberti, op.cit.<br />

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