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Eleonora Panizzi - Public Administration

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effettivamente privatistica. 20 In conclusione quindi, l’ente pubblico rientra<br />

nell’organizzazione amministrativa pubblica a seguito dell’imputazione della cura di<br />

interessi pubblici.<br />

Per l’ipotesi di privatizzazione attuata mediante trasformazione in fondazioni di diritto<br />

privato un esempio è offerto dagli enti di “prioritario interesse nazionale” che operano<br />

nel settore musicale di cui al d. lgs. 367/1996: dopo averli qualificati come persone<br />

giuridiche di diritto privato, il Legislatore ha previsto una disciplina pervasiva e<br />

fortemente limitativa della loro autonomia, ispirata a logiche pubblicistiche e volta a<br />

garantire una particolare organizzazione interna. Analogamente col d. lgs. 19/1998 si è<br />

operata la trasformazione della “Biennale di Venezia” in persona giuridica di diritto<br />

privato, mantenendo però su di essa i poteri di vigilanza dell’autorità di governo ed il<br />

controllo della gestione finanziaria in capo alla Corte dei Conti. Da ciò consegue un<br />

quadro in cui alla sostanza pubblicistica corrisponde una forma privatistica<br />

espressamente dichiarata dal Legislatore: è da ammettersi pertanto il riconoscimento<br />

della natura pubblicistica di un soggetto anche in contrasto con la definizione fornita<br />

dalla legge, potendosi altresì ripiegare su interpretazioni che sottolineano il carattere<br />

derogatorio e speciale di tali soggettività rispetto al modello di diritto comune.<br />

L’orientamento della prevalenza della sostanza sulla forma ai fini della qualificazione di<br />

un soggetto come pubblico o privato è ormai consolidato nella giurisprudenza<br />

nazionale, amministrativa 21 , civile 22 e penale 23 . Pur aderendo all’interpretazione<br />

20 La Rai-tv è considerata persona giuridica privata anche se il suo capitale è quasi interamante pubblico;<br />

la concessione, dal punto di vista giuridico è temporanea, e non potrebbe pertanto escludersi la<br />

sopravvivenza della società indipendentemente dalla gestione del servizio. Lo Stato si avvale della forma<br />

societaria ma il regime applicabile è peculiare: gli organi societari sono infatti di nomina parlamentare e<br />

sussistono poteri di influenza e controllo in capo ad apposita commissione parlamentare. Su queste basi è<br />

stata sostenuta l’applicabilità della disciplina relativa ai reati commessi da pubblici ufficiali ed incaricati<br />

di pubblico servizio nei confronti degli amministratori Rai.<br />

21 Cons. Stato, VI, 17.09.2002, n. 4711 e Cons. Stato, VI, 05.03.2002, n. 1303, in Dir. proc. amm., 2003,<br />

pp. 486 ss.; Cons. Stato, VI, 24.05.2002, n. 2855, in Foro amm., 2002, pp. 1325 ss.; Cons. Stato, VI,<br />

07.06.2001, n. 3090, Cons. Stato, VI, 02.03.2001, n. 1206, e Cons. Stato, III, parere 11.04.2000, n.<br />

588/00, in Foro it., 2002, III, pp. 423 ss.; Cons. Stato, V, 01.04.2000, n. 2078, Cons. Stato, VI,<br />

04.04.2000, n. 1948 e Cons. Stato, VI, 01.04.2000, n. 1885, in Urb. app., 2000, pp. 528 ss.<br />

22 Infatti la Corte di cassazione con la decisione n. 2471999 (Cass. civ., Ss. Uu., 05.02.1999, n. 24, in<br />

Giur. it., 1999, pp. 1510-1511) si è pronunciata sulla giurisdizione relativa ad una controversia avente ad<br />

oggetto l’affidamento di un appalto di fornitura da parte del Consorzio tra i comuni della provincia di<br />

Bolzano, avente veste di società cooperativa a responsabilità limitata. A tal proposito secondo la Corte<br />

poiché nel nostro ordinamento non esiste alcun istituto che corrisponde al concetto di organismo di diritto<br />

pubblico, i parametri da utilizzare al fine di ricondurre un ente in tale categoria devono essere ricercati<br />

sulla base di categorie giuridiche di diritto comunitario e non di diritto interno: quindi bisogna tenere<br />

conto del profilo sostanziale dell’attività svolta. Infatti la Corte, prescindendo dalla qualifica formale,<br />

scorge nell’attività svolta dal Consorzio una valenza pubblicistica, mutando in tal modo il proprio<br />

precedente orientamento (v. a tal proposito Cass. civ., Ss. Uu., 27.03.1997, n. 2738, in Riv. ital. dir.<br />

pubbl. comunit., 1997, pp. 775 ss.; Cass. civ., Ss. Uu., 06.05.1995, n. 4991, in Riv. ital. dir. pubbl.<br />

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