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Eleonora Panizzi - Public Administration

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artt.82 e 83 l.cont.) grava sui dipendenti pubblici per i danni causati allo Stato da azioni<br />

od omissioni poste in essere nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, in conseguenza<br />

di violazioni degli obblighi di servizio, cioè di un illecito amministrativo: rientrano nel<br />

novero dei danni rilevanti sotto questo profilo maggiori spese, minori incassi,<br />

danneggiamento di beni o danni arrecati a terzi 29 . La regola generale è che l'impiegato<br />

Conti”. Il d.p.r. n. 3 del 57, “Testo unico sugli impiegati civili dello Stato” ha dedicato l’intero capo II<br />

all'istituto in argomento, prevedendo all'art. 18 la “violazione degli obblighi di servizio” quale causa<br />

genitrice della responsabilità per danni cagionati allo Stato e, all'art. 19 la correlativa giurisdizione della<br />

Corte dei Conti. Il d.lgs. 165/2001 all'art. 55 richiama la disciplina vigente in materia di responsabilità<br />

amministrativa-contabile cui sottoporre i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Dopo una lunga<br />

serie di provvedimenti, culminati con la legge 639/96, si è giunti ad una riformulazione dell'art. 1 della l.<br />

14 gennaio 1994, n. 20 là dove, da un lato appare individuato un quadro normativo di riferimento<br />

pressoché omogeneo, e dall'altro risultano chiaramente enucleati i seguenti corollari: a) la responsabilità è<br />

personale e non si estende agli eredi se non quando vi sia stato un previo arricchimento del dante causa<br />

responsabile riverberatosi in un indebito arricchimento degli eredi medesimi; b) la responsabilità sussiste<br />

esclusivamente per fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave; c) la responsabilità non si estende<br />

al merito delle scelte discrezionali; d) fermo restando il c.d. potere riduttivo ex art. 52 r.d.1214/34, è<br />

legislativamente riconosciuto il beneficio della compensatio lucri cum damno a favore del responsabile<br />

per i vantaggi comunque conseguiti dalla p.a.; e) nel caso di deliberazioni di organi collegiali, la<br />

responsabilità è imputabile solo a coloro che hanno espresso voto favorevole; f) la responsabilità non si<br />

estende ai titolari di organi politici che in buona fede abbiano approvato, consentito o autorizzato<br />

l'esecuzione dei relativi atti; g) nel caso in cui il danno risulti cagionato da più persone vige la regola della<br />

parziarietà passiva dell'obbligazione risarcitoria, salvo la solidarietà passiva nei confronti di coloro che<br />

hanno agito con dolo o che abbiano conseguito un illecito arricchimento; h) la sussistenza della<br />

responsabilità amministrativa-contabile finanche a carico degli amministratori e dipendenti pubblici che<br />

abbiano cagionato un danno ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza.<br />

Quest'ultimo assunto trova un referente costituzionale nell'art. 98, primo comma Cost., secondo cui “i<br />

pubblici impiegati sono al servizio della nazione” e pertanto dell'intera collettività amministrata. Con il<br />

d.lgs. n. 76/2000 contenente “Principi in materia di contabilità delle Regioni”, il Legislatore ha fatto<br />

ricorso alla consueta tecnica normativa del rinvio, statuendo, all'art. 33, che “gli amministratori e i<br />

dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e<br />

negli stessi limiti di cui alla l. 14 gennaio 1994, n. 20 e l. 20 dicembre 1996, n. 639. Si applicano alle<br />

indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni<br />

statali”. Infine il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs. n. 267/2000 - all'art. 93, oltre ad<br />

effettuare un chiaro rinvio alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello<br />

Stato, individua specificatamente altre categorie di soggetti sottoposti alle norme sulla responsabilità<br />

finanziaria.<br />

29 S. Cassese (a cura di), op.cit., pp.365 ss.: si rammenti che il soggetto danneggiato ingiustamente dal<br />

dipendente o dal funzionario nell'esercizio dei compiti propri del amministrazione può rivalersi non solo<br />

sullo stesso dipendente o funzionario, ma sull'amministrazione pubblica di appartenenza, le cui risorse<br />

sono naturalmente ben più ampie di quelle personali dell’agente e garantiscono quindi meglio il ristoro<br />

alla riparazione del danno. La responsabilità personale e diretta dei dipendenti e dei funzionari per gli atti<br />

compiuti in violazione dei diritti dei terzi, prevista dall'art. 28 Cost., è rinviata, quanto alla sua concreta e<br />

specifica disciplina, alle leggi ordinarie civili, penali, amministrative. Alcune norme generali sulla<br />

responsabilità dei dipendenti dei funzionari sono contenute nello Statuto del pubblico impiego (d.P.R.<br />

3/1957) in base alla cui disciplina la responsabilità personale del dipendente è limitata ai casi di violazioni<br />

commesse per dolo o colpa grave. Da ciò si trae come la connessione fra responsabilità dell'apparato<br />

responsabilità del dipendente non sussiste nei casi in cui il dipendente agisca per finalità strettamente<br />

personali, ed estranee all'attività della pubblica amministrazione nel qual caso manca la connessione fra il<br />

danno provocato e l'esercizio dei compiti dell'amministrazione e di conseguenza l'ente pubblico non deve<br />

rispondere dei danni arrecati dai propri dipendenti; l'impiegato risponde inoltre nei confronti<br />

dell'amministrazione dei danni arrecati a terzi nel caso in cui questi abbiano esperito con successo l'azione<br />

risarcitoria nei confronti dell'amministrazione. La responsabilità dell'amministrazione e la responsabilità<br />

del dipendente o del funzionario sono quindi in linea di principio coestese e concorrenti, con l'eccezione<br />

dei casi di colpa lieve, dei quali risponde solo all'amministrazione e dei casi di comportamento del tutto<br />

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