15.06.2013 Views

Eleonora Panizzi - Public Administration

Eleonora Panizzi - Public Administration

Eleonora Panizzi - Public Administration

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

un’intera sezione del Titolo III, non fornisce alcuna definizione limitandosi a fare un<br />

generico riferimento all’organizzazione dei pubblici uffici. Le leggi poi, sotto questo<br />

profilo, sono tutte “finalizzate”, ossia recano definizioni valide soltanto entro l’ambito<br />

della specifica disciplina che di volta in volta le concerne.<br />

Il termine “amministrazione”, lessicalmente inteso, indica la cura in concreto di<br />

interessi ed è pertanto riferibile a qualsiasi soggetto che svolga un’attività rivolta alla<br />

soddisfazione di interessi correlati ai fini che il soggetto medesimo persegue; le<br />

amministrazioni sono delle organizzazioni intese come insieme coordinato di uomini e<br />

mezzi materiali in vista del perseguimento di una determinata finalità.<br />

Con la locuzione pubblica amministrazione si fa riferimento, in termini generali,<br />

all’insieme delle persone giuridiche pubbliche preposte alla cura degli interessi della<br />

collettività formalmente costituite per la realizzazione di fini generali e che svolgono<br />

funzioni sostanzialmente amministrative. Gli enti pubblici godono di una serie di poteri<br />

di supremazia generale e speciali che costituiscono i mezzi specifici della loro<br />

amministrazione e di cui le persone giuridiche private sono sprovviste; per questa<br />

ragione l’attività amministrativa nelle persone giuridiche pubbliche è qualificata come<br />

“amministrazione pubblica” in contrapposto a quella di tutti gli altri enti privi dei<br />

suddetti poteri e rientranti perciò nella “amministrazione privata”.<br />

In diritto amministrativo si suole distinguere tra pubblica amministrazione in senso<br />

oggettivo e pubblica amministrazione in senso soggettivo: la prima identifica l’attività<br />

pratica che lo Stato dispiega per curare in modo immediato gli interessi pubblici che<br />

sono naturalmente nei suoi fini o che esso assume volontariamente come tali (nozione<br />

funzionale); la seconda si riferisce invece al complesso di autorità, di agenti, di organi<br />

da cui l’attività anzidetta è dispiegata (nozione organizzativa o strutturale). Fra<br />

giustificata dallo scopo normativo che è quello di sottoporre il maggior numero di soggetti pubblici o<br />

sotto comando pubblico alle procedure di bando e di esame comparativo delle offerte, per la stipulazione<br />

di contratti di appalto di lavori, di servizi e forniture. Una seconda nozione si trae dall’art. 2 del<br />

Protocollo n. 5 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al TCE, per il quale, al fine di<br />

individuare il debito e disavanzo pubblico, per “pubblico” deve intendersi la pubblica amministrazione<br />

ovvero l’amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle<br />

operazioni commerciali, quali definiti dal Sistema europeo di conti economici integrati. Una terza<br />

definizione si ricava dall’art. 1 c. 2 d. lgs. 165/2001, per il cui contenuto v. infra. Infine una quarta<br />

nozione è propria del diritto europeo che stabilisce che la libertà di circolazione dei lavoratori non si<br />

applica agli impieghi nella pubblica amministrazione (art. 39 c. 4 TCE), la quale consterebbe<br />

nell’esercizio di poteri pubblici e nella tutela di interessi generali dello Stato o di altre collettività<br />

pubbliche. In conclusione: non vi è una definizione unitaria di p.a.; le p.a., secondo la nozione funzionale,<br />

possono essere definite o elencate a scopi diversi; le nozioni possono essere individuate con criteri<br />

diversi, per elencazione o per definizione; le nozioni legali, di fonte normativa o giurisprudenziale, hanno<br />

contenuto variabile e non costituiscono un elenco chiuso.<br />

62

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!