Eleonora Panizzi - Public Administration
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un’intera sezione del Titolo III, non fornisce alcuna definizione limitandosi a fare un<br />
generico riferimento all’organizzazione dei pubblici uffici. Le leggi poi, sotto questo<br />
profilo, sono tutte “finalizzate”, ossia recano definizioni valide soltanto entro l’ambito<br />
della specifica disciplina che di volta in volta le concerne.<br />
Il termine “amministrazione”, lessicalmente inteso, indica la cura in concreto di<br />
interessi ed è pertanto riferibile a qualsiasi soggetto che svolga un’attività rivolta alla<br />
soddisfazione di interessi correlati ai fini che il soggetto medesimo persegue; le<br />
amministrazioni sono delle organizzazioni intese come insieme coordinato di uomini e<br />
mezzi materiali in vista del perseguimento di una determinata finalità.<br />
Con la locuzione pubblica amministrazione si fa riferimento, in termini generali,<br />
all’insieme delle persone giuridiche pubbliche preposte alla cura degli interessi della<br />
collettività formalmente costituite per la realizzazione di fini generali e che svolgono<br />
funzioni sostanzialmente amministrative. Gli enti pubblici godono di una serie di poteri<br />
di supremazia generale e speciali che costituiscono i mezzi specifici della loro<br />
amministrazione e di cui le persone giuridiche private sono sprovviste; per questa<br />
ragione l’attività amministrativa nelle persone giuridiche pubbliche è qualificata come<br />
“amministrazione pubblica” in contrapposto a quella di tutti gli altri enti privi dei<br />
suddetti poteri e rientranti perciò nella “amministrazione privata”.<br />
In diritto amministrativo si suole distinguere tra pubblica amministrazione in senso<br />
oggettivo e pubblica amministrazione in senso soggettivo: la prima identifica l’attività<br />
pratica che lo Stato dispiega per curare in modo immediato gli interessi pubblici che<br />
sono naturalmente nei suoi fini o che esso assume volontariamente come tali (nozione<br />
funzionale); la seconda si riferisce invece al complesso di autorità, di agenti, di organi<br />
da cui l’attività anzidetta è dispiegata (nozione organizzativa o strutturale). Fra<br />
giustificata dallo scopo normativo che è quello di sottoporre il maggior numero di soggetti pubblici o<br />
sotto comando pubblico alle procedure di bando e di esame comparativo delle offerte, per la stipulazione<br />
di contratti di appalto di lavori, di servizi e forniture. Una seconda nozione si trae dall’art. 2 del<br />
Protocollo n. 5 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al TCE, per il quale, al fine di<br />
individuare il debito e disavanzo pubblico, per “pubblico” deve intendersi la pubblica amministrazione<br />
ovvero l’amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle<br />
operazioni commerciali, quali definiti dal Sistema europeo di conti economici integrati. Una terza<br />
definizione si ricava dall’art. 1 c. 2 d. lgs. 165/2001, per il cui contenuto v. infra. Infine una quarta<br />
nozione è propria del diritto europeo che stabilisce che la libertà di circolazione dei lavoratori non si<br />
applica agli impieghi nella pubblica amministrazione (art. 39 c. 4 TCE), la quale consterebbe<br />
nell’esercizio di poteri pubblici e nella tutela di interessi generali dello Stato o di altre collettività<br />
pubbliche. In conclusione: non vi è una definizione unitaria di p.a.; le p.a., secondo la nozione funzionale,<br />
possono essere definite o elencate a scopi diversi; le nozioni possono essere individuate con criteri<br />
diversi, per elencazione o per definizione; le nozioni legali, di fonte normativa o giurisprudenziale, hanno<br />
contenuto variabile e non costituiscono un elenco chiuso.<br />
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