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Eleonora Panizzi - Public Administration

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prevedeva la possibilità per il Service di ricorrere a persone qualificate per le<br />

“investigazioni”. Secondo il Conseil, “il Legislatore, pur qualificando queste tecniche,<br />

non le ha definite in modo sufficientemente chiaro e preciso limitandosi a quelle che<br />

danno risalto alle inchieste amministrative; e allora, questa formulazione è suscettibile<br />

di colpire la libertà individuale senza la garanzia dell’autorità giudiziaria ed è pertanto<br />

contraria alla Costituzione”. Dopo aver delineato un profilo generale del Service pour la<br />

prévention de la corruption, riteniamo interessante evidenziare analogie e differenze<br />

rispetto al nostro Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e<br />

delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione. Per quanto<br />

concerne il profilo funzionale mentre il Service assolve a funzioni di centralizzazione<br />

delle informazioni necessarie all’individuazione e prevenzione degli illeciti<br />

specificamente indicati all’art.1 della legge 93-122, dal combinato disposto degli artt. 1<br />

e 2 del d.P.R. 258/2004 emerge una più ampia e generica competenza dell’Alto<br />

Commissario in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di<br />

illecito nell’ambito della pubblica amministrazione. Per quel che riguarda i criteri di<br />

nomina, la natura specialistica e l’elevato livello di competenza richiesto per presiedere<br />

le strutture in questione hanno imposto in entrambi gli ordinamenti di affidarne la<br />

responsabilità a soggetti appartenenti alla categoria magistratuale: tuttavia mentre per il<br />

Service pour la prévention de la corruption si fa riferimento ai soli magistrati ordinari,<br />

l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre<br />

forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione è scelto in un ambito più<br />

ampio ovvero tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, tra avvocati dello Stato,<br />

tra i gradi generali della dirigenza militare o tra i dirigenti amministrativi di prima fascia<br />

ed equiparati. Dall’analisi delle rispettive leggi istitutive emerge poi una differenza<br />

sostanziale tra i due organismi sul piano della composizione: il Service infatti si<br />

configura come organismo collegiale presieduto per l’appunto da un magistrato<br />

appartenente all’ordinamento giudiziario e composto da magistrati e pubblici agenti,<br />

laddove, diversamente, l’Alto Commissario si profila come organismo monocratico cui<br />

è dato avvalersi, nell’esercizio delle proprie funzioni, di strutture di supporto<br />

individuate dall’art.6 del d.P.R. 258/04 nonchè degli uffici e degli organi ispettivi e di<br />

verifica delle p.a. e dei servizi di controllo interno. I soggetti in esame, ancorché<br />

accomunati dalla finalità di prevenire il sorgere e diffondersi del fenomeno della<br />

corruttela all’interno dei pubblici uffici, si differenziano altresì profondamente per quel<br />

che riguarda i poteri ad essi attribuiti a questo scopo. Infatti, come già evidenziato, il<br />

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