Eleonora Panizzi - Public Administration
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Ai sensi della lett. c) dell’art. 6, l'Ufficio dell'Alto Commissario si compone altresì di<br />
personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 c. 2 d.lgs.<br />
165/2001, in posizione di comando, secondo i rispettivi ordinamenti; tale previsione non<br />
fa altro che ribadire quanto contenuto all'art. 4 lett. e) della legge istitutiva. In<br />
considerazione delle peculiari finalità della struttura anti-corruzione, per il<br />
perseguimento delle quali è richiesto a tutti i soggetti appartenenti all'organizzazione<br />
dell'ufficio un elevato grado di professionalità e competenza, si richiede espressamente<br />
che il personale dipendente possegga una specifica qualificazione professionale<br />
amministrativa ed informatica- quest'ultimo profilo assume rilevanza in considerazione<br />
della necessità di un efficiente raccordo telematico tra l'Alto Commissario e le banche<br />
dati delle amministrazioni e degli altri soggetti istituzionali-.<br />
L’organismo si avvale quindi per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale, ex<br />
lett. d) che rinvia all’art. 9 c. 2 d.lgs. 303/1999 22 , anche di consulenti ed esperti, anche<br />
estranei alla pubblica amministrazione, nominati secondo i criteri e i limiti fissati dal<br />
Presidente del Consiglio dei Ministri per fronteggiare le specifiche esigenze che l'azione<br />
di contrasto e prevenzione della corruzione e dell’illiceità amministrativa in genere può<br />
presentare.<br />
Secondo quanto previsto dal capoverso della norma all’esame, il contingente di<br />
personale a disposizione della struttura anti-corruzione può essere concretamente fissato<br />
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: così il d.p.c.m. del 25 gennaio<br />
2005, n. 171 ha stabilito che la dotazione dell'organico, a regime, consista in un<br />
dirigente attributario di incarico di prima fascia nell'ambito delle dotazioni di staff 23<br />
fissate dall'art. 5 del d.p.c.m. 23 luglio 2002 e di tre dirigenti di seconda fascia,<br />
coordinamento non può essere ritenuto né un potere né un tipo di relazione organizzativa, ma solo il<br />
risultato cui si può pervenire attraverso relazioni sia di sovraordinazione sia di equiordinazione,<br />
consistente nell'azione coordinata di più uffici o più strutture organizzative. Per F. Piga, Coordinamento-<br />
principio del, Enc. Giur., IX, Roma, 1988, nel concetto di coordinamento sta l'idea di un'azione coerente<br />
volta a realizzare obiettivi specifici tenendo conto di esigenze generali.<br />
22 “ La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,<br />
entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni<br />
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizioni di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti<br />
posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile<br />
con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di<br />
diretta collaborazione; di consulenti e esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per<br />
speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente”.<br />
23 Vengono denominati uffici di staff, quegli uffici che, nell'ambito della struttura organizzativa, sono fuori<br />
dalla linea gerarchica, ed ai quali sono affidati compiti e ruoli ausiliari, indirettamente collegati con gli<br />
scopi dell'organizzazione. Sono invece uffici di line quelli collocati nella scala o linea gerarchica. La<br />
distinzione tra uffici di staff e di line è entrata nel linguaggio legislativo: si veda l'art. 12 c. 1 lett. o) della<br />
l. 15 marzo 1997, n. 59. Tale articolazione degli uffici si ispira al criterio di organizzazione per funzioni<br />
omogenee, in base al quale si distingue tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.<br />
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