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Eleonora Panizzi - Public Administration

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amministrativa e contabile è espressamente richiesta la produzione del danno erariale<br />

come conseguenza dell'illecito.<br />

Ancorché il dolo non sia espressamente previsto nel regolamento come elemento della<br />

fattispecie illecita rilevante ai fini dell’attività dell’Alto Commissario, la necessità<br />

dell’esistenza di una precisa volontà antigiuridica del soggetto agente si trae<br />

implicitamente, avendo riguardo alla ratio propria dell’organismo, ovvero fungere da<br />

strumento di prevenzione e contrasto dell’illegalità -intesa anzitutto come volontà<br />

antigiuridica- , scovando l’esistenza di possibili connivenze tra amministratori e<br />

criminalità nonché mettendo in luce radicate prassi corruttive, per affrontare le quali sia<br />

possibile predisporre precisi programmi di prevenzione e contenimento. L’organismo si<br />

attiva cioè laddove emerga una specifica ed inaccettabile volontà del pubblico<br />

dipendente di abusare della propria posizione per trarre vantaggi personali o per<br />

indirizzare l’attività amministrativa ingiustificatamente a favore di determinati soggetti:<br />

la struttura è anzitutto chiamata a fronteggiare il fenomeno della corruzione e delle altre<br />

forme di illecito che, per analogia con la fattispecie corruttiva, ne presentino lo stesso<br />

disvalore, rappresentato appunto dall’intenzione di violare le regole e i principi di<br />

correttezza ed onestà che presidiano l’azione amministrativa. A questo si aggiunga che<br />

l’eventuale responsabilità del funzionario determinata da colpa non assurge a mos o<br />

fenomeno, limitandosi ad intervenire perlopiù sotto forma di realtà episodica; né ad essa<br />

può attribuirsi un disvalore equiparabile a quello che viceversa connota la condotta<br />

dolosa. Pertanto anche l’eventuale responsabilità amministrativa, per l’emergere della<br />

quale è sufficiente la colpa grave sotto forma di imperizia, imprudenza, nonché mancata<br />

vigilanza sull'operato dei dipendenti (a meno che non si possa dimostrare che l'attività<br />

dolosa o colposa di questi ultimi era di tale natura da sfuggire anche ad un'accurata<br />

sorveglianza) 6 , andrà anch’essa considerata in termini circoscritti alle solo condotte<br />

dolose 7 .<br />

Per quel che concerne l'eventualità di fenomeni di corruzione legislativa, i quali operano<br />

cioè nel momento di formazione delle leggi, essi risulteranno esclusi dall'ambito di<br />

intervento dell'Alto commissario poiché, come già rilevato precedentemente, la struttura<br />

dalla legge come presupposti per l'esistenza in concreto del potere. La violazione del precetto,<br />

presupposto la cui sussistenza apre la via all'emanazione del provvedimento sanzionatorio, dà luogo<br />

all'illecito amministrativo, per il quale la l. 689/981 prevede una riserva di legge. E. Casetta, Manuale di<br />

diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 303, 419 e 469 ss.<br />

Ancora: F. Mantovani, Diritto penale-Parte generale, Cedam, 2001, pp. 110 ss. e 1006 ss.<br />

6 Art. 1 l. 20/1994; C.cost. sent. del 20.12.1998 n. 371.<br />

7 Interpretazione avvalorata dallo stesso G. Tatozzi nel colloquio del 14/06/2005.<br />

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