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Eleonora Panizzi - Public Administration

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informazioni in materia. Recependo tale proposta, la legge 93-122 5 all’art.1 istituisce<br />

per l’appunto il Service central de prévention de la corruption. Trattasi di una struttura<br />

a metà fra autorità amministrativa indipendente e organismo strumentale-ausiliario 6 , la<br />

cui funzione principale è a termini di legge “centralizzare le informazioni necessarie<br />

all’individuazione ed alla prevenzione” dei comportamenti passibili di configurare reati<br />

ascrivibili alla pubblica amministrazione. 7 Ai sensi dell’art.2, il servizio, privo di poteri<br />

investigativi, funge principalmente da canale informativo verso la procura della<br />

repubblica interessata ai “fatti suscettibili di costituire delle infrazioni” di cui venga a<br />

conoscenza nello svolgimento della sua funzione di raccolta delle informazioni sulla<br />

corruzione; infatti il suo ruolo si esaurisce con l’apertura dell’inchiesta giudiziaria. Il<br />

Service inoltre, su richiesta delle autorità giudiziarie, può offrire loro la propria<br />

collaborazione; può altresì rilasciare pareri segreti alle autorità amministrative<br />

richiedenti relativi a misure di prevenzione della corruzione da adottare da parte di<br />

queste ultime. L’organismo in questione ha quindi natura suppletiva, potendo svolgere<br />

tutt’al più funzioni di coordinamento e di intelligence in rapporto alle informazioni che<br />

gli pervengono ed assumere un ruolo propositivo nei confronti delle amministrazioni<br />

che vogliano porre in atto riforme o campagne anti-corruzione. Potenzialmente sembra<br />

corretto potersi prospettare lo sviluppo della struttura come sorta di difensore civico 8 ,<br />

assimilabile ad uno sportello cui possa rivolgersi chi, pur non avendo a propria<br />

disposizione elementi sufficienti a sporgere denuncia nelle sedi competenti, nondimeno<br />

sia stato danneggiato dal comportamento di pubblici funzionari sospetti di corruzione.<br />

Si rammenti che in Francia la creazione di una struttura di prevenzione della corruzione<br />

non fu immediata e semplice. Difatti la legge votata dal parlamento in ultima lettura<br />

prevedeva un ruolo più incisivo del Service in quanto attribuiva ad esso anche poteri di<br />

5 La legge si articola in tre sezioni principali: istituzione del Service central de prévention de la<br />

corruption, nuove norme nel sistema di finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali, disposizioni<br />

relative alla trasparenza delle attività economiche.<br />

6 Secondo la definizione di D. Amirante in Quaderni Costituzionali Anno XV, n.1, aprile 1995, p.135.<br />

7 In Italia la Commissione speciale per l’esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la<br />

repressione dei fenomeni di corruzione, istituita dalla Camera dei deputati con deliberazione del<br />

settembre 1996 aveva proposto analogamente la creazione di una Commissione di garanzia con il compito<br />

di raccogliere informazioni su un gran numero di dipendenti pubblici e di coordinare le attività di diversi<br />

organi amministrativi e giurisdizionali. Il progetto si arenò in quanto le funzioni dell’organismo in<br />

questione, ribattezzato “Gendarmone”, erano composite e sovrapposte a quelle di organi amministrativi e<br />

giurisdizionali esistenti e troppo impegnative per essere svolte efficacemente. Sul punto B. G. Mattarella,<br />

in Controllo della corruzione amministrativa e regole di etica pubblica, Riv. It. Dir. Pubbl. Com., Anno<br />

XII, numero 5/2002, p.1032: “Se i controlli sugli amministratori non funzionano, occorre migliorarli, non<br />

moltiplicare le funzioni e gli organi di controllo: è inutile raccogliere grandi quantità di informazioni,<br />

destinate a rimanere non verificate.”<br />

8 Trattasi di opinione di D. Amirante in op. cit, p.135 che condividiamo in quanto intrinseca alla natura<br />

dell’organismo, ancorché non esplicitata nel testo legislativo.<br />

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