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Eleonora Panizzi - Public Administration

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di un'azione capillare estesa ad ogni profilo di illegalità così da perseguire una totale<br />

responsabilizzazione del pubblico funzionario rispetto all'incarico ricoperto, eliminando<br />

qualsiasi spazio di tolleranza nei confronti di pratiche illecite, di qualsiasi natura siano,<br />

con lo scopo ultimo di epurare l'amministrazione da logiche clientelari e parziali,<br />

rendendola viceversa il più conforme possibile a quell'ideale di struttura imparziale,<br />

corretta e responsabilizzata cui quanto meno astrattamente dovrebbe tendere. D'altra<br />

parte, il fatto che il neo-costituito organismo anti-frode si occupi anche di responsabilità<br />

amministrativa è rappresentativo di una precisa volontà legislativa non solo di<br />

promuovere il rispetto della legalità, ma anche di incentivare la diligenza professionale<br />

del pubblico dipendente, sul cui comportamento vigila aggiuntivamente anche l’Alto<br />

Commissario.<br />

L'art. 28 Cost., nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e<br />

degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti, ha introdotto un precetto<br />

di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio<br />

pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o<br />

concorso a determinare un depauperamento erariale. Mentre la responsabilità penale<br />

presuppone l’accertamento di un fatto costituente reato al fine della irrogazione di una<br />

pena, per la responsabilità amministrativa è richiesta la produzione di un illecito<br />

amministrativo, non necessariamente riconducibile alla condotta avente rilevanza<br />

penalistica: infatti vi saranno casi in cui il reato presuppone anche un danno<br />

patrimoniale (esempio tipico: l’appropriazione di denaro o beni della p.a.), altri in cui ne<br />

prescinde. In altri termini, non sempre i fatti che possono dar luogo a responsabilità<br />

penale coincidono con quelli che possono dare luogo alla responsabilità amministrativa.<br />

In ogni caso, anche ove i fatti fossero coincidenti, il giudizio penale e quello di<br />

responsabilità amministrativa sono autonomi e separati, non sussistendo una prevalenza<br />

del giudizio penale sugli altri giudizi 25 .<br />

25 La giurisprudenza prevalente ribadisce la piena autonomia dell'azione di responsabilità amministrativa<br />

da quella eventualmente intavolata di fronte al giudice ordinario, con l'unica conseguenza che, in caso di<br />

condanna definitiva del responsabile (e pienamente satisfattoria del danno per la p.a.) innanzi a<br />

quest'ultimo giudice, può venire meno l'interesse ad agire del PM contabile ai sensi dell'art. 100 del c.p.c.<br />

In ragione dei profili caratterizzanti la responsabilità amministrativa, nonché del rinnovato rilievo della<br />

sua connotazione preventivo-sanzionatoria, appare di conseguenza logica l'attribuzione di tale<br />

responsabilità ad un giudice speciale dotato di specifica cultura e preparazione e quindi meglio in grado di<br />

valutare i vari aspetti da considerare per determinare la misura della responsabilità, e quindi del<br />

risarcimento con riferimento al comportamento degli amministratori. Così: L. Cimellaro, Ancora a<br />

proposito dell'esclusiva in capo alla Corte dei conti dei giudizi di responsabilità amministrativa, Riv. C.<br />

conti, n. 3/2001, p. 367.<br />

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