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Eleonora Panizzi - Public Administration

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avessero avuto seguito concreto. La legge Frattini ha sbloccato questa situazione di<br />

stallo, rimettendo ad un successivo regolamento la determinazione della composizione<br />

e delle funzioni dell’Alto Commissario, l’adozione del quale era prevista entro sei mesi<br />

dall’entrata in vigore della legge n. 3 /2003. L’assenza di precise definizioni sulla natura<br />

e sul funzionamento concreto dell’organismo 5 rappresentarono tuttavia un rallentamento<br />

nell’iter legislativo. In data 7 novembre 2003 quindi il Consiglio dei Ministri n. 130<br />

deliberò, su proposta del Presidente del Consiglio Berlusconi e del Ministro per la<br />

Funzione Pubblica Mazzella, uno “schema di regolamento che determina le funzioni<br />

dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre<br />

forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, già istituito nell'ambito<br />

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la composizione della sua struttura<br />

di supporto”, da trasmettersi quindi alla Conferenza Unificata ed al Consiglio di Stato<br />

affinché esprimessero il proprio parere. La Conferenza Unificata si pronunciò<br />

negativamente il 29 aprile 2004, per essere poi smentita dal Consiglio di Stato il 31<br />

maggio seguente 6 . Tuttavia, nonostante le critiche delle autonomie locali e un parere del<br />

Consiglio di Stato che, pur positivo nel giudizio finale, muove diverse obiezioni, il<br />

Ministero della Funzione Pubblica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri,<br />

ritenne che l'attività dell’Alto Commissario non contrasti né si sovrapponga con la<br />

normativa europea e con i poteri di indagine che hanno già le amministrazioni, e in<br />

particolar modo con quelli delle autonomie locali. Pertanto il 29 settembre 2004, dopo<br />

una serie di rinvii, il Governo approvò il regolamento concernente le funzioni dell’Alto<br />

Commissario contro la corruzione ( d.P.R. 6 ottobre 2004, n. 258 ). Considerata la<br />

concomitante situazione politica, è tuttavia legittimo chiedersi se alla creazione della<br />

essere menzionato in particolare l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto alla corruzione e<br />

delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, posto alla diretta dipendenza del<br />

Presidente del Consiglio dei Ministri. L'organismo avrà ampi poteri, potrà accedere a tutte le banche dati<br />

delle pubbliche amministrazioni, potrà effettuare verifiche generali e accertamenti specifici sulla legalità e<br />

imparzialità dell'azione amministrativa, sulla regolarità delle funzioni espletate e dei servizi forniti”.<br />

5 G. Bressa, Atti Parlamentari,Camera dei Deputati, XIV Legislatura, Discussioni, Seduta del 19 marzo<br />

2002, n. 118.: “L’articolo 1 riguarda l’istituzione dell’Alto commissario per la prevenzione e il contrasto<br />

della corruzione nella pubblica amministrazione. Come ricordavo, è un articolo, a metà strada tra<br />

l’individuazione di un « grande fratello » e di un ranger, con il compito di sindacare i comportamenti dei<br />

pubblici dirigenti e dei dipendenti pubblici. Questo la dice lunga sul fatto che ritenete debba essere una<br />

competenza in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, stracciando completamente qualsiasi forma<br />

di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è il luogo dove dovrebbe esserci l’alta<br />

direzione politica, dove si forma l’alta politica.”<br />

Bollettino dell’Osservatorio sulla legalità e sui diritti, 16 ottobre 2003: “È un ruolo a metà strada tra<br />

Catone il censore e Tex Willer, una figura mai nominata e i cui poteri sono tanto ampi quanto privi di<br />

efficacia pratica”, G. Bressa; per S. Cassese “le occasioni di corruzione si dimezzerebbero, rendendo il<br />

processo più rapido e trasparente”.<br />

6 Per il contenuto dettagliato dei due pareri: infra.<br />

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