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Eleonora Panizzi - Public Administration

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La definizione della categoria di soggetti incaricati di un pubblico servizio non è<br />

concorde in dottrina così come in giurisprudenza: è necessario fare riferimento alla<br />

definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito<br />

dell’applicazione pratica. In particolare, l’art. 358 c.p. 77 recita che “sono incaricati di un<br />

pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”.<br />

L’elemento necessario e sufficiente perché un soggetto sia incaricato di pubblico<br />

servizio è cioè la prestazione di un pubblico servizio. Per la menzionata teoria<br />

nozione di servizio pubblico va allora oggi completamente sganciata dal suo tradizionale riferimento<br />

soggettivo ad una pubblica amministrazione o ad un concessionario di questa, e va concepita in termini di<br />

funzionalizzazione al perseguimento di pubblici interessi.L’esistenza di un interesse generale va desunta,<br />

con un’analisi da compiersi di volta in volta ed ex post, sulla base di un confronto tra gli atti emessi ed i<br />

comportamenti tenuti da un lato e le norme attributrici della capacità di agire nell’interesse generale<br />

dall’altro, al fine di capire se l’azione intrapresa è funzionale al perseguimento degli interessi della<br />

collettività.Un utile indice di riconoscibilità dell’esistenza di un pubblico interesse, mutuato dalla<br />

giurisprudenza comunitaria, è allora l’esistenza in capo all’autorità pubblica soggettivamente intesa, di<br />

poteri di controllo, indirizzo o vigilanza sull’ente attributario della funzione o la possibilità di influire<br />

sulla nomina dei suoi amministratori e in generale sulle decisioni. Ed infatti, laddove il perseguimento di<br />

un pubblico interesse venga affidato alle cure di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione<br />

soggettivamente intesa, ma ontologicamente pubblici proprio in relazione al fine loro affidato, residuano<br />

sempre, in capo all’Ente dal quale essi derivano la “pubblic mission” loro affidata, poteri di vigilanza e di<br />

indirizzo tali da consentire un influenza decisiva sulle politiche da adottare e di verificare la rispondenza<br />

di esse al fine pubblico da perseguire.Obiettivo del legislatore penale, con la riforma del 1990 con la<br />

quale è stata attuata la riformulazione delle fattispecie di reato inserite nel capo dei delitti contro la P.A., è<br />

stato quello di dare nuovo impulso ai principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all’art. 97<br />

della Costituzione, al fine di garantire che l’azione amministrativa sia retta solo ed esclusivamente da quei<br />

parametri prevedendo la punizione per i casi di devianza (corruzione, concussione, abuso d’ufficio<br />

etc.).Ed infatti con la previsione delle fattispecie di reato di cui al capo III del codice penale, si è inteso<br />

evitare che l’operatore pubblico sia in qualche modo condizionato da fattori esterni tali da alterare e<br />

compromettere l’obiettività che deve sempre caratterizzarne l’azione; “l’imparzialità cui il legislatore<br />

penale ha avuto riguardo e che con la formulazione di determinate tipologie delittuose ha inteso tutelare,<br />

non può esaurirsi nel mero obbligo di ponderare in modo comparato gli interessi pubblici o privato<br />

coinvolti nella vicenda amministrativa (…) ma, pur comprendendo tale contenuto minimo, assume una<br />

valenza più pregnante, implicando il divieto di porre in essere ogni condotta costituente forma e sostanza<br />

di favoritismo o discriminazione”.Il dovere di imparzialità così inteso, nel senso di evitare<br />

discriminazioni e favoritismi comporta, quando trattasi di servizi resi nell’interesse della generalità dei<br />

consociati, il dovere di ammettere al servizio stesso e alle prestazioni alle quali è preordinato, tutti coloro<br />

che vi hanno titolo, adottando criteri uniformi per la determinazione del prezzo. L’imparzialità allora,<br />

consistente del duplice dovere di garantire la prestazione a chiunque ne faccia richiesta e di renderla<br />

dietro versamento di un corrispettivo uniforme è allora l’ulteriore paradigma che caratterizza il pubblico<br />

servizio insieme a quel pubblico interesse che del primo costituisce presupposto (ed infatti non avrebbe<br />

senso un dovere di imparzialità se il servizio non fosse da rendere nell’interesse della generalità dei<br />

consociati).Nella moderna accezione di pubblico servizio, per come esso è desumibile dall’evoluzione<br />

normativa e amministrativa, vanno allora ricomprese anche tutte quelle attività che originariamente<br />

rientravano nella nozione di pubblica funzione e che oggi vedono invece, accanto a quelli tradizionali,<br />

nuovi e più moderni modi di esplicazione. Le nozioni di “funzione pubblica” e di “pubblico servizio”<br />

vengono allora a fondersi in un unico concetto di “attività pubblica” alla cui luce appaiono coerenti le<br />

recenti modifiche in materia di riparto giurisdizionale tra giudice ordinario e giudice amministrativo<br />

introdotte con la legge 205/2000 con le quali, accanto al tradizionale criterio basato sulla situazione<br />

giuridica lesa si è aggiunto quello per materia.<br />

77 358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. Agli effetti della legge penale, sono<br />

incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.<br />

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione,<br />

ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di<br />

semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.<br />

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