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Eleonora Panizzi - Public Administration

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previsto un compenso, esso deve essere disciplinato dal diritto pubblico e incamerato<br />

dalla pubblica amministrazione. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 318, 319 e<br />

320 c.p. la corruzione è definibile come il fatto del pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o<br />

incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) 23 che, per compiere o per aver compiuto un<br />

atto del suo ufficio, ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto<br />

del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di<br />

ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non<br />

gli è dovuta, o ne accetta la promessa (corruzione passiva). Parallelamente, ex art. 321<br />

c.p., integra il reato di corruzione anche il fatto di chi dà o promette al pubblico ufficiale<br />

o all’incaricato di pubblico servizio il denaro o l’altra utilità (corruzione attiva) 24 . Su<br />

queste basi si distingue tra corruzione impropria (art. 318) e corruzione propria (art.<br />

319) a seconda che l’indebita retribuzione riguardi il compimento di una atto conforme<br />

ovvero contrario ai doveri d’ufficio. Un’ulteriore distinzione poi è quella tra corruzione<br />

antecedente ( art. 318 primo comma e 319) la quale ricorre nell’ipotesi in cui l’indebita<br />

retribuzione versata o promessa concerna il compimento futuro di un atto conforme o<br />

contrario ai doveri d’ufficio, e corruzione susseguente (art. 318 cpv. e 319) per il caso<br />

in cui l’indebita retribuzione riguardi l’atto conforme o contrario ai doveri d’ufficio già<br />

compiuto.<br />

Passando ad un’analisi dettagliata delle fattispecie, la condotta tipica della corruzione<br />

passiva consiste nella ricezione per sé o per altri ovvero nell’accettazione della<br />

promessa di denaro o altra utilità.<br />

Ricevere significa fungere consapevolmente da termine all’altrui dazione; accettare la<br />

promessa significa aderire all’altrui proposta riconoscendo in essa l’altrui volontà di<br />

retribuire il pubblico funzionario con una prestazione futura.<br />

Dal lato attivo, il concetto di dazione indica il trasferimento di denaro o altra utilità<br />

corrisposto a titolo di controprestazione a fronte del compimento da parte del pubblico<br />

agente dell’atto conforme o contrario ai doveri d’ufficio e accompagnato dalla<br />

23 Per le definizioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio si veda infra cap.III.<br />

Per A. Pagliaro, Principi di Diritto Penale. Parte Speciale I. Delitti contro la Pubblica Amministrazione.<br />

Giuffrè, Milano, 2000, p.152; V. Manzini, Trattato di diritto penale, V, Torino, 1962, p. 201; Cass. 2<br />

aprile 1946, in Riv. Pen., 1947, p. 75: il fatto del pubblico ufficiale e quello dell’incaricato di pubblico<br />

servizio costituiscono reati autonomi.<br />

24 Per A. Pagliaro, op.cit. pp.155 ss., corruzione attiva e passiva sono titoli autonomi di reato.<br />

Contra: V. Manzini, op.cit. p. 240, per cui il fatto del corruttore ed il fatto del corrotto sarebbero<br />

comportamenti di concorso nel medesimo reato; F. Grispigni, Diritto Penale Italiano, II, Milano, 1952,<br />

pp.220 ss. per cui le due fattispecie formerebbero un unico reato plurisoggettivo.<br />

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