Eleonora Panizzi - Public Administration
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moderni sistemi aziendalistici, sono i pilastri sui cui viene costruito il nuovo sistema –<br />
azienda della pubblica amministrazione. La produzione di servizi diventa lo strumento<br />
principale dell’attività amministrativa e l’azienda p.a. deve esercitare un controllo del<br />
processo produttivo che ne garantisca la qualità.<br />
Nello stesso senso si pongono altresì le previsioni concernenti il riordino della dirigenza<br />
pubblica, operato dalla l. 15 luglio 2002, n. 145 e dal d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108: 71 per<br />
l’ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive<br />
imputabili al dirigente, valutato con i sistemi e le garanzie dell’art. 5 del d.lgs.<br />
286/1999, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, l’incarico dirigenziale<br />
non può essere rinnovato, e nei casi più gravi, l’amministrazione può revocarlo ovvero<br />
recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. Ed è<br />
ovvio che l’obiettivo di un’amministrazione responsabile e sulla quale grava l’obbligo<br />
71 Entra in vigore il 14 maggio 2004 il regolamento che disciplina le modalità di istituzione,<br />
organizzazione e funzionamento nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, del<br />
ruolo dei dirigenti, le procedure e le modalità per l'inquadramento in ruolo dei dirigenti di prima e<br />
seconda fascia iscritti nel ruolo unico della dirigenza soppresso con la l. 145 del 15 luglio 2002. Il<br />
provvedimento prevede anche la facoltà di opzione dei dirigenti e le modalità di utilizzazione di quelli<br />
non titolari di uffici. Le amministrazioni interessate sono quelle della Presidenza del Consiglio dei<br />
Ministri, dei Ministeri, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Avvocatura generale<br />
dello Stato, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. La legge sulla riforma della dirigenza, varata<br />
nel 2002, ha introdotto numerose novità:<br />
a)il ripristino dei ruoli separati per ciascuna amministrazione dello Stato e la contestuale abrogazione del<br />
ruolo unico interministeriale dei dirigenti istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -<br />
Dipartimento della Funzione pubblica;<br />
b) la possibilità per il Governo, ad ogni inizio di legislatura, di confermare o revocare i dirigenti nominati<br />
negli ultimi sei mesi del precedente Governo. Coloro che non verranno confermati, svolgeranno "su<br />
richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di<br />
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento";<br />
c) gli incarichi presso enti, società, agenzie possono essere confermati, revocati, modificati, rinnovati<br />
entro il termine di sei mesi dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali<br />
non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza;<br />
d) in deroga al Testo unico sugli impiegati civili dello Stato, i dirigenti pubblici possono, su richiesta,<br />
essere collocati in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso enti pubblici o privati senza<br />
perdere la qualifica posseduta. Nel caso di attività presso soggetti diversi dall'amministrazione pubblica,<br />
l'aspettativa non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e<br />
previdenza;<br />
e) è prevista, a determinate condizioni, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private ed<br />
il servizio prestato dai dipendenti in tale periodo costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in<br />
carriera;<br />
f) è ammesso, infine, l'accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi internazionali.<br />
In seguito alla legge che ha riordinato la dirigenza, il 31 luglio 2002 è stata emanata dal ministro della<br />
Funzione pubblica anche una circolare riguardante le modalità applicative.<br />
Provvedimenti recenti riguardanti la dirigenza pubblica sono anche il d.p.c.m. 11 febbraio 2004 n. 118<br />
recante "Modalità di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti a<br />
quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale,<br />
bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione" e il d.P.R. 2 marzo 2004 n. 114 recante le<br />
"Modalità di elezione del dirigente di prima fascia delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento<br />
autonomo, a componente del Comitato dei garanti, a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo 30<br />
marzo 2001, n. 165".<br />
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