Eleonora Panizzi - Public Administration
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funzione propositiva e consultiva rispetto al vertice politico - potendo indicare<br />
correzioni ed interventi di riforma in ambito legislativo - che si raccorda<br />
particolarmente con la funzione di elaborazione di analisi e studi sull’adeguatezza del<br />
quadro normativo di cui all’art. 2 c. 2 lett. b).<br />
Accanto a quest’obbligo di informativa periodica, si colloca l’obbligo di denuncia ex<br />
art. 5: come abbiamo già avuto occasione di osservare infatti, l’Alto Commissario,<br />
nell’esercizio delle sue funzioni, provvede a denunciare all’Autorità Giudiziaria i fatti di<br />
reato, e alla Corte dei conti, nei casi previsti dalla legge, i fatti nei quali sia ravvisabile<br />
danno erariale. In proposito si è osservato che il dettato normativo nella prima parte<br />
sarebbe pleonastico, stante l’esistenza nell’ordinamento del dovere di tutti i pubblici<br />
ufficiali di denunciare i fatti di reato riscontrati nell’esercizio delle proprie funzioni,<br />
secondo quanto previsto dall’art. 331 c.p.p. 25 Per sgombrare da subito il dubbio sui<br />
rapporti tra i due procedimenti ed i rispettivi campi di indagine, che presentano<br />
inevitabilmente punti di contatto, il regolamento al c. 2 dell’art. 5 si preoccupa di<br />
precisare che la denuncia stessa non determina la sospensione dell’attività di<br />
competenza dell’Alto Commissario, il quale potrà pertanto proseguire autonomamente<br />
l’attività istruttoria eventualmente avviata, per far luce sui fenomeni organizzativi che<br />
hanno consentito la corruzione e per prospettare soluzioni normative che riducano il<br />
rischio di corruzione. Peraltro Valero osserva che “forse una simile previsione<br />
normativa avrebbe potuto avere una migliore collocazione in ambito legislativo (fonte<br />
primaria) che regolamentare, analogamente a quanto previsto per i rapporti tra i vari<br />
procedimenti giurisdizionali e tra questi e quelli amministrativo- disciplinari a carico dei<br />
dipendenti pubblici”.<br />
A tale proposito, è previsto quindi dal capoverso della norma che, qualora dagli<br />
accertamenti compiuti dall’Alto Commissario emergano fatti rilevanti sotto il profilo<br />
della responsabilità amministrativa e disciplinare dei pubblici dipendenti, questi<br />
provveda a trasmettere apposita relazione informativa alle rispettive amministrazioni,<br />
specificando eventuali profili di rilievo disciplinare.<br />
La formulazione della disposizione all’art. 5 chiarisce alcuni dubbi lasciati aperti dalla<br />
legge istitutiva: in merito infatti essa si limitava ad imporre all’Alto Commissario di<br />
svolgere le proprie funzioni nel rispetto del principio fondamentale di “obbligo di<br />
rapporto all’Autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge” e<br />
25 M. Valero, op.cit .<br />
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