15.06.2013 Views

Eleonora Panizzi - Public Administration

Eleonora Panizzi - Public Administration

Eleonora Panizzi - Public Administration

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

funzione propositiva e consultiva rispetto al vertice politico - potendo indicare<br />

correzioni ed interventi di riforma in ambito legislativo - che si raccorda<br />

particolarmente con la funzione di elaborazione di analisi e studi sull’adeguatezza del<br />

quadro normativo di cui all’art. 2 c. 2 lett. b).<br />

Accanto a quest’obbligo di informativa periodica, si colloca l’obbligo di denuncia ex<br />

art. 5: come abbiamo già avuto occasione di osservare infatti, l’Alto Commissario,<br />

nell’esercizio delle sue funzioni, provvede a denunciare all’Autorità Giudiziaria i fatti di<br />

reato, e alla Corte dei conti, nei casi previsti dalla legge, i fatti nei quali sia ravvisabile<br />

danno erariale. In proposito si è osservato che il dettato normativo nella prima parte<br />

sarebbe pleonastico, stante l’esistenza nell’ordinamento del dovere di tutti i pubblici<br />

ufficiali di denunciare i fatti di reato riscontrati nell’esercizio delle proprie funzioni,<br />

secondo quanto previsto dall’art. 331 c.p.p. 25 Per sgombrare da subito il dubbio sui<br />

rapporti tra i due procedimenti ed i rispettivi campi di indagine, che presentano<br />

inevitabilmente punti di contatto, il regolamento al c. 2 dell’art. 5 si preoccupa di<br />

precisare che la denuncia stessa non determina la sospensione dell’attività di<br />

competenza dell’Alto Commissario, il quale potrà pertanto proseguire autonomamente<br />

l’attività istruttoria eventualmente avviata, per far luce sui fenomeni organizzativi che<br />

hanno consentito la corruzione e per prospettare soluzioni normative che riducano il<br />

rischio di corruzione. Peraltro Valero osserva che “forse una simile previsione<br />

normativa avrebbe potuto avere una migliore collocazione in ambito legislativo (fonte<br />

primaria) che regolamentare, analogamente a quanto previsto per i rapporti tra i vari<br />

procedimenti giurisdizionali e tra questi e quelli amministrativo- disciplinari a carico dei<br />

dipendenti pubblici”.<br />

A tale proposito, è previsto quindi dal capoverso della norma che, qualora dagli<br />

accertamenti compiuti dall’Alto Commissario emergano fatti rilevanti sotto il profilo<br />

della responsabilità amministrativa e disciplinare dei pubblici dipendenti, questi<br />

provveda a trasmettere apposita relazione informativa alle rispettive amministrazioni,<br />

specificando eventuali profili di rilievo disciplinare.<br />

La formulazione della disposizione all’art. 5 chiarisce alcuni dubbi lasciati aperti dalla<br />

legge istitutiva: in merito infatti essa si limitava ad imporre all’Alto Commissario di<br />

svolgere le proprie funzioni nel rispetto del principio fondamentale di “obbligo di<br />

rapporto all’Autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge” e<br />

25 M. Valero, op.cit .<br />

171

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!