Eleonora Panizzi - Public Administration
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Un’amministrazione corrotta, mossa da interessi particolaristici, agisce iniquamente, nel<br />
dispregio della legge e dei principi costituzionali, fornendo servizi di bassa qualità e<br />
minando alla radice la fides dell’utenza. Alla luce di ciò si comprende l’importanza di<br />
un’azione mirata a contrastare la corruzione quale è quella che si propone l’istituzione<br />
dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre<br />
forme di illecito nella pubblica amministrazione.<br />
2.4. La definizione di corruzione nelle fonti internazionali<br />
Le fonti internazionali si preoccupano di fornire delle definizioni sintetiche idonee ad<br />
operare nei vari ordinamenti, compatibilmente con le previsioni delle legislazioni<br />
nazionali, e che per lo più prescindono dalla distinzione tra corruzione attiva e passiva.<br />
Ricordiamo le definizioni principali.<br />
Ai sensi dell’art. 15 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, sono<br />
da considerare reato, se commesse intenzionalmente, la promessa, l’offerta o la<br />
concessione ad un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, di un beneficio<br />
indebito, per l’ufficiale stesso o per un’altra persona o ente, per far sì che l’ufficiale<br />
compia certi atti, o si astenga dal compierli, nell’esercizio delle proprie funzioni<br />
ufficiali, nonché la sollecitazione o l’accettazione da parte di un pubblico ufficiale,<br />
direttamente o indirettamente, di un beneficio indebito, per l’ufficiale stesso o per<br />
un’altra persona od ente, per far sì che l’ufficiale compia certi atti, o si astenga dal<br />
compierli, nell’esercizio delle proprie funzioni ufficiali. 39<br />
M. Perin, Tipologia di danni erariali conseguenti ad attività di corruzione e concussione nella P.A.:<br />
danno da tangente, danno da disservizio e lesione all’immagine pubblica. Giustizia amministrativa, 2002,<br />
pp. 391- 395.<br />
39 Nell’intervista del 23 ottobre 2004 a A. M. Costa, pubblicata su Altalex, n. 851, 11 novembre 2004,<br />
http://www.altalex.com, si evidenzia l’assenza di una precisa definizione del concetto di corruzione<br />
all’interno della UNCAC. Costa ne dà una spiegazione: “Le Nazioni Unite hanno grande esperienza nello<br />
sviluppo di convenzioni e conoscono le enormi difficoltà che si possono riscontrare quando si tratta di<br />
definirne il soggetto e l'oggetto. Ad esempio, anni addietro l’ONU, che vantava ben 12 convenzioni<br />
contro il terrorismo, lanciò a New York il negoziato sulla prima Convenzione Quadro contro il<br />
terrorismo, consistente in un centinaio di articoli che furono tutti approvati. Si era in procinto di<br />
raggiungere un accordo finale, mancava solo la definizione: il negoziato si è arenato nella primavera del<br />
2001, addirittura prima dell'attentato di New York, e da allora è rimasto bloccato semplicemente per il<br />
problema creato dalla definizione. Quando si negoziò a Vienna la Convenzione contro la Criminalità<br />
Organizzata, per evitare di cadere in questa trappola “politica”, si decise di non puntare sulla definizione<br />
di criminalità organizzata, ma si descrisse piuttosto una modalità di commissione dei reati e si individuò<br />
una serie di specifiche fattispecie. Da allora, e sulla base della suddetta Convenzione, il concetto di<br />
criminalità organizzata può essere derivato dalla combinazione di tale modalità con le tipologie criminali<br />
individuate. Nella Convenzione contro la Corruzione si è seguito lo stesso criterio, definendo l'area di<br />
applicazione della Convenzione facendo ricorso a fattispecie concrete piuttosto che a una mera<br />
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