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Eleonora Panizzi - Public Administration

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3/2003 52 , e a suo tempo non accolte; pertanto le medesime osservazioni non possono<br />

che essere contestate anche in sede di esercizio della potestà regolamentare di<br />

esecuzione di tale normativa.<br />

Il parere del Consiglio di Stato, ancorché complessivamente favorevole allo schema di<br />

decreto sottopostogli, contiene un invito- peraltro poi non accolto - ad un ripensamento<br />

del progetto di d.P.R. laddove questo si limita semplicemente all’art. 2 c. 1 a ribadire<br />

quanto previsto dall’art. 1 c. 4 lett. g) della legge istitutiva, la quale genericamente<br />

prescrive che l’espletamento delle funzioni dell’Alto Commissario si realizzi secondo il<br />

principio di “rispetto delle competenze regionali e delle province autonome”:<br />

precisamente, considerando il fatto che al regolamento spetta di determinare in via<br />

specifica le funzioni dell’organismo, per il Consiglio di Stato sarebbe stata auspicabile<br />

“una ulteriore riflessione” atta ad individuare precise modalità applicative del principio<br />

menzionato nella l. 3/2003 , il quale d’altra parte deve operare anche nei confronti degli<br />

enti territoriali non regionali, cui non viene viceversa fatto riferimento. 53 La riserva<br />

espressa dal Consiglio di Stato non è stata recepita nella versione definitiva del<br />

regolamento, il quale all’art. 2 c. 1 seconda parte, si limita a prevedere che le modalità<br />

per esercitare le funzioni nei confronti delle regioni, delle province autonome e degli<br />

enti locali debbano essere definite previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui<br />

all'art. 8 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281 54 .<br />

52 La legge contiene infatti alcune disposizioni intrusive della sfera di competenza riservata dalla<br />

Costituzione a regioni ed enti locali: l’art. 4 c.1, che disciplina la programmazione della formazione del<br />

personale, estende il proprio ambito di operatività a tutte le amministrazioni di cui al d.lgs. 165/2001, tra<br />

le quali figurano regioni, province e comuni; in materia di mobilità del personale, la legge estende<br />

l’ambito di operatività delle proprie disposizioni a regioni ed enti locali (art. 7); un’altra disposizione è<br />

quella che prevede la concessione di contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento<br />

per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare integrato (art. 53)-trattasi di disposizione<br />

contrastante con l’art. 119 Cost in quanto non sembra rispondere ad alcuna necessità di rimozione di<br />

squilibri economici e sociali o di perequazione-; infine, l’art. 16 demanda alla competenza dello Stato la<br />

quantificazione delle sanzioni per la violazione dei regolamenti comunali e provinciali, dando così luogo<br />

ad una restrizione della sfera di autonomia locale che ribalta l’assunto normativo in base al quale la<br />

riserva relativa di legge in materia di sanzioni amministrative deve essere contemperata con la tutela<br />

dell’autonomia degli enti locali, attribuendo a questi ultimi la potestà di individuare con proprio<br />

regolamento la misura delle sanzioni da adottare.<br />

53 Dopo aver contestato le osservazioni formulate in sede di Conferenza unificata ed essersi quindi<br />

espresso in termini generali sullo schema regolamentare, il Consiglio di Stato ha formulato il proprio<br />

parere su singole disposizioni. Per le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sulle singole<br />

disposizioni del testo, si veda infra l’analisi dettagliata del contenuto del regolamento.<br />

54 D.lgs. 281/1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i<br />

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le<br />

materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza<br />

Stato-città ed autonomie locali) all’art.8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza<br />

Unificata) prevede:<br />

“ La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per la materie ed i compiti di interesse comune<br />

delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.<br />

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