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Eleonora Panizzi - Public Administration

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Cassazione in sede di regolazione della giurisdizione, la lesione dell’immagine anche se<br />

non comporta una diminuzione patrimoniale diretta sarebbe suscettibile di valutazione<br />

sotto il profilo della spesa necessaria per il ripristino del bene leso 63 . In un primo<br />

momento, infatti, è stato ritenuto che la lesione dell’immagine dell’amministrazione<br />

rientrasse nell’area della patrimonialità e che solo ciò che è valutabile economicamente<br />

potesse essere oggetto di risarcimento. Tuttavia, l’evoluzione della sensibilità<br />

dell’ordinamento nei confronti della lesione dei beni non aventi diretta natura<br />

patrimoniale, quale quello alla salute, all’integrità fisica e all’identità personale ha<br />

condotto negli anni ad una profonda rivisitazione della tematica da parte della più<br />

autorevole dottrina e della giurisprudenza civile. A questo proposito anche nel settore<br />

della responsabilità amministrativa si è avuta un’evoluzione, tant’è che numerose<br />

pronunce, di primo grado e d’appello, hanno affrontato la questione giungendo a<br />

riconoscere la risarcibilità del danno all’immagine, indipendentemente dalla sussistenza<br />

di qualsiasi danno patrimoniale. 64 Infatti, l’utilizzo del criterio delle spese necessarie per<br />

il ripristino del bene individua una tipica ipotesi di danno patrimoniale perché correla il<br />

danno all’esborso di una somma di denaro e, quindi, non appare idoneo a valutare il<br />

danno effettivo che sussiste indipendentemente dalle spese effettuate per il ripristino.<br />

Così la giurisprudenza contabile superando progressivamente tale criterio, ha affermato<br />

che “del danno conseguito alla lesione dell’immagine di una pubblica amministrazione,<br />

i responsabili rispondono anche se non sia provato che l’amministrazione abbia, nella<br />

circostanza, effettuato spese per il ripristino dei beni lesi”. 65 A conclusione<br />

dell’evoluzione sopra tratteggiata le Sezioni Riunite della Corte dei conti 66 hanno<br />

ritenuto trattarsi di un danno-evento consistente in un pregiudizio areddituale valutabile<br />

economicamente, ancorato sulla violazione dell’art. 2043 c.c., trattandosi di un interesse<br />

meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico ai sensi degli artt. 2 e 97 Cost.: la<br />

violazione di questo diritto all’immagine, intesa come diritto al conseguimento, al<br />

mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica<br />

pubblica, è economicamente valutabile. La risarcibilità del danno è stata ancorata al<br />

assume quali ragionevoli indicatori, volti a prevenire giudizi arbitrari, la diffusività dell'episodio nella<br />

collettività, la gravità oggettiva del fatto (desunta dalle modalità di perpetrazione del fatto, dalla eventuale<br />

reiterazione dello stesso, dall'entità dell'arricchimento e, dunque, dall'entità della tangente percepita), la<br />

qualifica dei soggetti agenti e il loro particolare ruolo nell'organizzazione amministrativa”.<br />

63<br />

Cass. civ., Ss. Uu, 25.06.1997, n. 5668; id, 25.10.1999, n. 744; id, 04.04.2000, n.98; id, 12.11.2003, n.<br />

17078.<br />

64<br />

Per tutte, esaustivamente: C. conti, sez. giur. Veneto, 06 .05.2002, n. 238; id, 06.05.2003, n. 598.<br />

65<br />

C. conti, II, 27A/2004 cit.<br />

66<br />

C. conti, sez. riunite, 23.04.2003, n. 10/03/QM.<br />

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