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Eleonora Panizzi - Public Administration

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la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di<br />

manifestazione di pericolosità sociale”, prevede all’art. 6 la pena della reclusione da due<br />

a quattro anni a carico del pubblico amministratore, del funzionario o del dipendente<br />

dello Stato o di altro ente pubblico ovvero del concessionario di opere e di servizi<br />

pubblici che, in violazione dei divieti previsti dall'art. 10 della l. 575/1965, consente alla<br />

conclusione di contratti o subcontratti con le persone cui sia stata applicata con<br />

provvedimento definitivo una misura di prevenzione o con chiunque conviva con la<br />

persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché con le imprese, associazioni,<br />

società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia<br />

amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi; il successivo art. 7<br />

impone pertanto alla p.a. di acquisire apposita certificazione dall’interessato volta ad<br />

escludere che questi rientri in una delle categorie menzionate. 75<br />

Alla l. 26 aprile 1990, n. 86 si devono invece le “Modifiche in tema di delitti dei<br />

pubblici ufficiali contro al pubblica amministrazione”, le quali hanno profondamente<br />

svecchiato le relative disposizioni del codice penale, conformandole alle mutate<br />

esigenze costituzionali e alla diversa organizzazione amministrativa, e consentendo il<br />

superamento di incertezze e imprecisioni che caratterizzavano la precedente normativa<br />

e incidevano negativamente anche sull’applicazione della stessa. Per il reato di abuso<br />

d’ufficio si è tuttavia reso necessario un ulteriore intervento ad opera della l. 16 luglio<br />

1997, n. 234, che superasse l’atipicità della definizione offerta dal Legislatore del 1990<br />

e consentisse pertanto anche il superamento della paralisi amministrativa che ne era<br />

conseguita: infatti era accaduto che perfino gli amministratori onesti, stante<br />

l’indeterminatezza delle condotte cui faceva riferimento la norma dell’art. 323 c.p. nella<br />

versione della l. 86, rimanessero inerti piuttosto che compiere atti che, pur essendo, a<br />

appalti con la conseguenza che la rilevanza sostanziale dell'interesse pubblico sotteso alla clausola<br />

inosservata implica, pur in difetto di espressa previsione della lex specialis, l'esclusione dalla gara<br />

dell'impresa resasi inadempiente”. In sostanza, il concorrente che non produca il modello G.A.P. richiesto<br />

dal bando di gara deve essere escluso addirittura anche quando nel bando non sia contenuta un'esplicita<br />

comminatoria di esclusione. TAR Sicilia - Catania, Sez. III - 12 novembre 2003 sentenza n. 1893.<br />

TAR Lazio, Sez. III, sent. n. 6159/2005: è legittimo rifiutare il rinnovo del contratto ad una impresa<br />

qualora sussista il pericolo di infiltrazioni mafiose. L’amministrazione può, a tutela del pubblico<br />

interesse, decidere di non stipulare contratti con le imprese verso le quali sussiste un tentativo di<br />

infiltrazione da parte della criminalità organizzata. L’informativa antimafia, che non comporta decadenze<br />

o interdizioni ma evidenzia soltanto il pericolo di condizionamenti, consente alla pubblica<br />

amministrazione di tutelarsi preventivamente ed è conforme alla normativa che si propone di prevenire<br />

l’inserimento della criminalità nel tessuto economico ed imprenditoriale.<br />

75 Si veda anche l. 203/1991; l. 509/1996; l. 653/1996; l. 386/2001.<br />

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