Eleonora Panizzi - Public Administration
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indipendenza delle autorità dall'Esecutivo 12 . Tuttavia o si crede nella capacità di<br />
attrazione del mandato affidato alla cura delle autorità indipendenti ed allora il<br />
procedimento di nomina dei relativi vertici può essere considerato, se non addirittura<br />
indifferente, quanto meno non decisivo ai fini dell’indipendenza di tali organismi verso<br />
l'indirizzo politico-governativo o gli interessi dei soggetti regolati; ovvero si crede che<br />
umanamente non si può pretendere l'assoluta indifferenza ed allora non c'è<br />
neutralizzazione dei procedimenti di nomina che preservi dal rischio di un esercizio non<br />
sereno delle funzioni 13 . Né i generici requisiti soggettivi di professionalità, esperienza,<br />
competenza, moralità e indipendenza, paiono garantire l'autonomia dei nominati se non<br />
si spingono fino al punto di esigere uno specifico percorso professionale. In sostanza,<br />
dal procedimento di nomina e dai requisiti richiesti ai candidati non si può trarre molto,<br />
trattandosi certamente di un importante complemento atto a garantire la maggiore<br />
trasparenza possibile, il controllo democratico delle nomine, il vaglio dell'esperienza<br />
professionale dei candidati, la pubblicazione dei loro curricula, ma che tuttavia non<br />
assicura di per sé l'impermeabilità da qualsiasi influenza esterna nell'esercizio del<br />
mandato. E’ senz'altro più proficuo concentrarsi sul complessivo status che dalla<br />
nomina deriva e più propriamente sulla durata, sulle incompatibilità, sull'eventuale<br />
12 Per quanto concerne le autorità di nomina governativa nell'ordinamento italiano si è evidenziato come<br />
tali autorità siano indipendenti per natura, anche se nominate dal Governo ed inserite<br />
nell'amministrazione e anche se il Legislatore non attribuisce ad esse esplicitamente l'indipendenza; esse<br />
sarebbero riconoscibili come autorità indipendenti sulla base di alcuni indizi, quali il ricorso alle formule<br />
della “vigilanza” o della “garanzia”, la speciale competenza tecnica, l'indiscussa moralità e<br />
l’indipendenza richieste ai loro membri. Tuttavia è innegabile che le nomine esclusivamente governative<br />
non sono in grado di assicurare una vera indipendenza alle autorità di questo genere. Di regola le autorità<br />
nominate dal Governo sono anche esplicitamente soggette alla vigilanza governativa e ricadono pertanto<br />
nel plesso Governo-p.a. pur se fruiscono di una particolare autonomia; esse debbono ritenersi soggette<br />
all'indirizzo e ai controlli governativi. Nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva svolta dalla<br />
Commissione affari costituzionali nella decorsa legislatura (29 marzo 2000), si pose in risalto come la<br />
doppia indipendenza dal circuito parlamentare e governativo non possa significare separatezza delle<br />
funzioni. Le autorità indipendenti non sono isolate dal contesto istituzionale, poiché la loro indipendenza<br />
non coincide affatto con l’assenza di dialogo istituzionale. Il potere ad esse spettante di rendere pareri<br />
(obbligatori) alla Presidenza del Consiglio ed ai ministri in relazione alla loro attività normativa (che<br />
coinvolga anche la tutela della riservatezza) o la facoltà di formulare segnalazioni e proposte al Governo e<br />
al Parlamento rappresentano forme di collegamenti specifici tra le autorità indipendenti e gli organi<br />
costituzionali. E (come è stato osservato nel predetto documento) se sotto il profilo teorico è carattere<br />
costitutivo delle autorità la franchigia dall’indirizzo governativo, dall’esame delle singole situazioni si<br />
vede che l’assunto non è valido in senso assoluto. Esempio evidente può essere la l. 481/1995, istitutiva<br />
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, che prevede l’osservanza di indirizzi<br />
governativi di politica generale, nonché l’indicazione del quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi nel<br />
documento di programmazione economico-finanziaria. D’altra parte la stessa Autorità garante della<br />
concorrenza e del mercato è soggetta - ai sensi dell’art. 25, comma 1, della legge n. 287/1990 - ai criteri<br />
generali deliberati dal Governo, cui l’Autorità può solo eccezionalmente derogare nei casi espressamente<br />
previsti dalla legge.<br />
13 F. Merusi, Democrazia ed autorità indipendenti. Un romanzo “quasi” giallo. Bologna, Il Mulino,<br />
2000.<br />
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