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Eleonora Panizzi - Public Administration

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La pubblica funzione si manifesta sempre in un’azione di volontà che si impone<br />

unilateralmente ai soggetti passivi della potestà amministrativa.<br />

Nel caso della potestà amministrativa lo Stato tuttavia raggiunge i suoi fini anche al di<br />

fuori dell’esercizio della coercizione e dell’imperio, cioè mediante la produzione di<br />

utilità materiali poste a disposizione dei cittadini in forma di prestazioni gratuite o<br />

retribuite aventi la stessa natura di quelle offerte in godimento dall’attività economica<br />

privata. La relativa produzione è assunta dallo Stato o da altri enti pubblici per offrire i<br />

prodotti gratuitamente o al di sotto del prezzo di produzione o per assicurare la qualità<br />

migliore del prodotto o viceversa per far godere allo Stato un prezzo di monopolio<br />

eccedente il costo di produzione. Il servizio pubblico può essere prodotto in regime di<br />

concorrenza o di monopolio, nel qual caso l’assunzione è accompagnata da una<br />

pubblica funzione rappresentata dal divieto per i privati di produrre ed offrire lo stesso<br />

servizio ai consumatori 76 .<br />

76 U. Montella, Verso il superamento della distinzione tra “pubblica funzione” e “pubblico servizio” e<br />

conseguenze in tema di giurisdizione della Corte dei Conti, documento reperibile on-line: la distinzione<br />

contenuta negli articoli 357 e 358 del codice penale, tra pubblica funzione e pubblico servizio mostri i<br />

segni del tempo e, se coerente con il concetto di attività amministrativa sviluppatosi nel dibattito<br />

dottrinario e giurisprudenziale fino al 1990, non è più rispondente alla mutata realtà politica, sociale e<br />

normativa. Lo stesso legislatore nelle fonti più recenti mostra di non distinguere più tra l’una e l’altra<br />

nozione; ed infatti la giurisdizione in materia di pubblici servizi viene affidata, in via esclusiva, al giudice<br />

amministrativo (che quale giudice degli interessi legittimi era tradizionalmente preposto proprio alla<br />

verifica del corretto uso, da parte dell’amministrazione, dei propri poteri autoritativi);la legge 142/90 ed il<br />

successivo T.U. 267/2000 prevedono, per gli enti locali, la possibilità di costituzione di consorzi per la<br />

gestione associata, indifferentemente, di pubblici servizi e/o pubbliche funzioni; i pubblici dipendenti, da<br />

soggetti dotati di uno status particolare con rapporto di lavoro disciplinato da fonti normative, vedono<br />

oggi nel contratto collettivo da un lato, ed in quello individuale dall’altro, la regolamentazione del proprio<br />

rapporto di lavoro (compresi gli obblighi di comportamento, le connesse responsabilità disciplinari ed il<br />

relativo procedimento).La distinzione tra pubblica funzione e pubblico servizio, venendo meno il criterio<br />

legato alla pubblicità della fonte regolatrice e all’esplicazione di poteri d’imperio unidirezionali sfuma<br />

allora in un unico concetto di attività pubblica che prescinde totalmente dal soggetto che pone in essere<br />

l’attività e che va fondato sulla funzionalizzazione dell’attività stessa a fini di pubblico interesse.Il nucleo<br />

centrale attorno al quale deve essere costruita questa nuova nozione di attività pubblica amministrativa è<br />

allora il concetto di pubblico servizio come desumibile oggi dal contenuto delle norme del decreto<br />

legislativo 31 marzo 1998 n. 80 e nella trasposizione che di esso ha effettuato il legislatore parlamentare<br />

con la legge 21 luglio 2000 n. 205. In queste fonti normative infatti, il servizio pubblico si qualifica tale,<br />

non perché gestito da una pubblica amministrazione o da un concessionario di questa, ma, innanzitutto,<br />

per le sue finalità di interesse pubblico (vedi art. 33, comma 2, lett. b del decreto legislativo 80/98 ove si<br />

fa riferimento ai “gestori comunque denominati di pubblici servizi”).Conferma viene anche da autorevole<br />

giurisprudenza sia della Corte di Cassazione, sia del Consiglio di Stato. Ed infatti le Sezioni Unite con<br />

sentenza 30 marzo 2000 n. 71, ribadita da sentenza 72/2000 hanno affermato che “il servizio si qualifica<br />

come pubblico perché l’attività in cui esso consiste si indirizza istituzionalmente al pubblico, mirando a<br />

soddisfare direttamente esigenze della collettività in coerenza con i compiti dell’amministrazione<br />

pubblica che possono essere realizzati direttamente o indirettamente attraverso l’attività dei privati. Il<br />

servizio pubblico è cioè caratterizzato da un elemento funzionale, il soddisfacimento diretto di bisogni di<br />

interesse generale, che non si rinviene nell’attività privata imprenditoriale anche se indirizzata e<br />

coordinata a fini sociali”. Il Consiglio di Stato da parte sua ha ribadito il concetto nell’ordinanza<br />

dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 30 marzo 2000 nella quale si legge come il legislatore abbia richiamato<br />

“la nozione di servizio pubblico nel suo significato giuridico potenzialmente più vasto, quale attività, di<br />

qualsiasi natura, connessa alla cura di interessi collettivi, sia essa svolta da soggetti pubblici o privati.”La<br />

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