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Eleonora Panizzi - Public Administration

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obbligatorie sulla loro attività, svolgono verifiche e controlli, si relazionano<br />

periodicamente col Parlamento -direttamente o tramite il Governo- sui dati acquisiti,<br />

segnalano problemi o questioni da risolvere in via legislativa o amministrativa,<br />

formulano pareri, propongono provvedimenti, denunziano all'autorità giudiziaria<br />

ordinaria gli eventuali illeciti. In alcuni casi questo nucleo di funzioni ausiliarie si<br />

completa con l'attribuzione di poteri autoritativi immediatamente incidenti sui terzi, il<br />

che avviene quando le indagini sono supportate da poteri coercitivi di ispezione ovvero<br />

quando l'acquisizione di dati è assicurata da poteri sanzionatori o è collegata<br />

all'esercizio di poteri inibitori 11 . L’attribuzione alle autorità di poteri di scelta non<br />

legislativamente predeterminati (funzioni di regulation) indica un salto di qualità<br />

denunziando l'emersione di un soggetto pubblico idoneo a porsi in dialettica sia con il<br />

Governo che con il Parlamento.<br />

Sono stati quindi individuati degli “elementi sintomatici dell'indipendenza”, in presenza<br />

dei quali si ritiene plausibile ricondurre un soggetto nel novero delle autorità<br />

indipendenti, senza che peraltro ci sia perfetta corrispondenza, con riguardo ai suddetti<br />

elementi, tra le varie amministrazioni indipendenti: essi sono solitamente rinvenuti nella<br />

personalità giuridica, nel procedimento e nei requisiti soggettivi richiesti per la nomina<br />

dei vertici, nell'autonomia finanziaria, nell'autonomia contabile ed in quella gestionale o<br />

organizzativa.<br />

Sotto il primo profilo sono provviste di personalità giuridica di diritto pubblico la Banca<br />

d'Italia, la Consob, l’Isvap; le altre autorità, al contrario, ne sono sprovviste: tuttavia dal<br />

possesso della personalità giuridica non discendono particolari implicazioni.<br />

Per quanto concerne il procedimento di nomina è opportuno distinguere le autorità di<br />

nomina sostanzialmente governativa (Isvap, Consob), le autorità di nomina<br />

parlamentare (Autorità garante per la concorrenza ed il mercato), le autorità di nomina<br />

mista (Garante della privacy). In particolare si è ritenuto che il meccanismo di nomina<br />

governativa sia astrattamente in contrasto con l'esigenza di garantire un'effettiva<br />

11 Per quanto attiene alla sindacabilità in sede giurisdizionale degli atti delle Autorità amministrative<br />

indipendenti, si veda D. Corletto, Autorità indipendenti e giudice amministrativo, in Autorità indipendenti<br />

e Agenzie. Una ricerca giuridica interdisciplinare (a cura di) P. Cavaleri, G. Dalle Vedove, P. Duret,<br />

Milano, Cedam, 2003, pp. 67 ss. Al giudice amministrativo spetta il delicato compito da un lato di<br />

garantire, con il rispetto della legge, quello dei limiti della missione affidata alle Autorità; deve dall’altro<br />

lato non vanificare la specificità tecnica e il senso stesso dell'esistenza di un'autorità sezionale. Sotto<br />

questo aspetto il punto di equilibrio pare rappresentato dal controllo limitato ad una verifica di<br />

sostenibilità della soluzione adottata, oltre che all'osservanza delle garanzie procedimentali e<br />

all'adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione, il quale assicura l'ottimale soddisfacimento sia delle<br />

esigenze irrinunciabili del controllo giurisdizionale, sia del rispetto dell'indipendenza delle autorità.<br />

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