Eleonora Panizzi - Public Administration
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enti in parola valgono i principi che sovrintendono l'organizzazione e l'azione<br />
amministrativa rinvenibili nella Costituzione, nelle leggi amministrative 25 e<br />
nell'elaborazione giurisprudenziale, se non espressamente derogati dalla normativa<br />
speciale che li riguarda.<br />
Avendo sin qui tracciato un quadro generale, ancorché limitato in conseguenza delle<br />
problematiche interpretative che l'eterogeneità della categoria delle autorità indipendenti<br />
origina, si tratta di interrogarsi sulla possibilità di ricondurre l'Alto Commissario contro<br />
la corruzione nel novero dei soggetti in questione, secondo quanto ipotizzato da parte<br />
della dottrina.<br />
Partendo dal testo normativo si deve evidenziare l'assenza di qualsiasi riferimento<br />
espresso, tanto nella legge istitutiva quanto nel regolamento disciplinante le funzioni del<br />
Commissario, alla “indipendenza” dell’organismo, limitandosi infatti l’art. 1 c. 3 della l.<br />
3/2003 a sancire che il Governo determini “la composizione e le funzioni dell'Alto<br />
Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa”.<br />
Dall’altro lato il ricorso al nomen “Alto Commissario” non esclude di per sé la<br />
riconduzione di tale soggetto nel novero delle autorità indipendenti, stante anzitutto la<br />
prassi legislativa di attribuire l'indipendenza anche a soggetti non espressamente<br />
denominati “autorità indipendenti” ed altresì considerando che ad una qualificazione<br />
formale di autorità indipendente non si accompagna necessariamente un'indipendenza<br />
sostanziale.<br />
Premesso quindi che la pretesa indipendenza dell'Alto Commissario non può trarsi né<br />
dalla denominazione dell'organismo né da chiari dati positivi che depongano in tal<br />
senso, riteniamo opportuno procedere a un'indagine volta ad individuare nella sua<br />
impostazione strutturale eventuali elementi sintomatici di indipendenza.<br />
Anzitutto l'Alto Commissario non sembra provvisto di personalità giuridica: tuttavia,<br />
come osservato, la personalità giuridica non è considerata elemento indefettibile<br />
e da regolamenti governativi o emanati dalla stessa autorità. Si tratta di normative altamente peculiari in<br />
relazione all'organizzazione, al personale, alle attività. Poiché comunque le autorità indipendenti sono pur<br />
sempre riconducibili nella categoria delle pubbliche amministrazioni, è da ritenersi che valgano i principi<br />
sull'organizzazione e sull'azione amministrativa, ed anche le regole generali in materia, ma solo in via di<br />
integrazione rispetto alla normativa speciale.<br />
25 Le autorità indipendenti, in quanto pubbliche amministrazioni, non si sottraggono al regime<br />
amministrativo e di conseguenza all'applicazione della l. 241/1990: peraltro detta legge non si applica in<br />
toto bensì limitatamente ai principi, cui deve conformarsi la specifica disciplina contenuta nei regolamenti<br />
sul procedimento emanati dalle amministrazioni indipendenti.<br />
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