Eleonora Panizzi - Public Administration
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e della circostanza che l'imputato lo abbia commesso. In sede disciplinare, di<br />
conseguenza, l'amministrazione può valutare, ai fini delle sanzioni da applicare, il<br />
comportamento tenuto dal dipendente, ma non può escludere che questi abbia tenuto<br />
quel comportamento e che esso costituisca un reato 45 .<br />
Emerge che la funzione di monitoraggio delle procedure contrattuali affidata all’ Alto<br />
Commissario ex art. 2,c. 2, lett. c), d.P.R. 258/2004, affinché questi verifichi l’eventuale<br />
sussistenza di danno erariale, “costituisce un forte ampliamento delle attività<br />
dell’organismo e una chiave di lettura delle altre forme di illecito di cui si deve<br />
occupare: infatti, tali forme di illecito devono essere intese come ulteriori forme di<br />
illecito nell’ambito della pubblica amministrazione. Non si può non notare la particolare<br />
attenzione che il Legislatore ha riservato alle ipotesi di danno erariale e, quindi,<br />
all’equilibrio finanziario in generale e, in ultima analisi, alla connessa e conseguente<br />
giurisdizione del giudice contabile in materia, al quale è affidata l’osservanza di<br />
comportamenti leciti e puntuali nell’interesse generale della collettività” 46 .<br />
3.1. In particolare: il danno erariale conseguente ad attività di corruzione<br />
Per consolidata giurisprudenza, le vicende di malaffare e di illecito profitto, fonte di<br />
responsabilità per il pubblico dipendente, sono produttive di un danno erariale la cui<br />
risarcibilità si estende anche a profili non aventi natura strettamente patrimoniale:<br />
l'azione di responsabilità amministrativa, necessaria ed irrinunciabile, è diretta infatti<br />
all’accertamento non solo del danno o della quota del danno addebitabile per ciascun<br />
comportamento causativo di nocumento finanziario per l'amministrazione, ma anche per<br />
il ristoro del danno non patrimoniale derivante da reati 47 . Alla luce di recenti sentenze 48<br />
45 S. Cassese (a cura di), cit, pp.138-140.<br />
46 Relazione della Corte dei Conti sull'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005.<br />
47 R. Arrigoni, Moralità pubblica e danno non patrimoniale dinanzi alla Corte dei conti, Riv.amm., II,<br />
1994, pp.102 ss; L. Impeciati, Danno morale: configurabilità e risarcimento nei confronti della p.a.,<br />
T.a.r., II, 1994; M. Perin, Tipologia di danni erariali conseguenti ad attività di corruzione e concussione<br />
nella P.A.: danno da tangente, danno da disservizio e lesione all’immagine pubblica, Giust. amm, 2002,<br />
pp.391 ss.; S. Nappi, Confisca e sequestro preventivo per i delitti contro la pubblica amministrazione<br />
nella legge 27 marzo 2001,n. 97, http://www.amcorteconti.it.<br />
Per quel che riguarda la problematica relativa ai rapporti tra percezione illecita di somme di denaro (c.d.<br />
tangente) da parte di pubblici funzionari e configurazione della responsabilità amministrativa a carico<br />
degli stessi, nell'ambito degli appalti pubblici e di tutte quelle ulteriori procedure volte all'acquisizione di<br />
beni e servizi in favore della p.a., risulta ormai consolidato l'orientamento che riconosce la giurisdizione<br />
della Corte dei conti in materia (Cass., Ss.Uu., 02.04.1993, n. 3970; Cass., Ss.Uu., 04.04.2000, n. 98; C.<br />
conti, sezioni riunite, 25.10.1996, n. 63; C. conti, sez. giur. Piemonte, 20.10.1999, n. 1634). Pur non<br />
negandosi la giurisdizione del giudice contabile, è utile sottolineare che la percezione di tangenti non<br />
costituisce di per sé il fondamento della responsabilità, occorrendo al riguardo, la dimostrazione della<br />
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