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Eleonora Panizzi - Public Administration

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e della circostanza che l'imputato lo abbia commesso. In sede disciplinare, di<br />

conseguenza, l'amministrazione può valutare, ai fini delle sanzioni da applicare, il<br />

comportamento tenuto dal dipendente, ma non può escludere che questi abbia tenuto<br />

quel comportamento e che esso costituisca un reato 45 .<br />

Emerge che la funzione di monitoraggio delle procedure contrattuali affidata all’ Alto<br />

Commissario ex art. 2,c. 2, lett. c), d.P.R. 258/2004, affinché questi verifichi l’eventuale<br />

sussistenza di danno erariale, “costituisce un forte ampliamento delle attività<br />

dell’organismo e una chiave di lettura delle altre forme di illecito di cui si deve<br />

occupare: infatti, tali forme di illecito devono essere intese come ulteriori forme di<br />

illecito nell’ambito della pubblica amministrazione. Non si può non notare la particolare<br />

attenzione che il Legislatore ha riservato alle ipotesi di danno erariale e, quindi,<br />

all’equilibrio finanziario in generale e, in ultima analisi, alla connessa e conseguente<br />

giurisdizione del giudice contabile in materia, al quale è affidata l’osservanza di<br />

comportamenti leciti e puntuali nell’interesse generale della collettività” 46 .<br />

3.1. In particolare: il danno erariale conseguente ad attività di corruzione<br />

Per consolidata giurisprudenza, le vicende di malaffare e di illecito profitto, fonte di<br />

responsabilità per il pubblico dipendente, sono produttive di un danno erariale la cui<br />

risarcibilità si estende anche a profili non aventi natura strettamente patrimoniale:<br />

l'azione di responsabilità amministrativa, necessaria ed irrinunciabile, è diretta infatti<br />

all’accertamento non solo del danno o della quota del danno addebitabile per ciascun<br />

comportamento causativo di nocumento finanziario per l'amministrazione, ma anche per<br />

il ristoro del danno non patrimoniale derivante da reati 47 . Alla luce di recenti sentenze 48<br />

45 S. Cassese (a cura di), cit, pp.138-140.<br />

46 Relazione della Corte dei Conti sull'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005.<br />

47 R. Arrigoni, Moralità pubblica e danno non patrimoniale dinanzi alla Corte dei conti, Riv.amm., II,<br />

1994, pp.102 ss; L. Impeciati, Danno morale: configurabilità e risarcimento nei confronti della p.a.,<br />

T.a.r., II, 1994; M. Perin, Tipologia di danni erariali conseguenti ad attività di corruzione e concussione<br />

nella P.A.: danno da tangente, danno da disservizio e lesione all’immagine pubblica, Giust. amm, 2002,<br />

pp.391 ss.; S. Nappi, Confisca e sequestro preventivo per i delitti contro la pubblica amministrazione<br />

nella legge 27 marzo 2001,n. 97, http://www.amcorteconti.it.<br />

Per quel che riguarda la problematica relativa ai rapporti tra percezione illecita di somme di denaro (c.d.<br />

tangente) da parte di pubblici funzionari e configurazione della responsabilità amministrativa a carico<br />

degli stessi, nell'ambito degli appalti pubblici e di tutte quelle ulteriori procedure volte all'acquisizione di<br />

beni e servizi in favore della p.a., risulta ormai consolidato l'orientamento che riconosce la giurisdizione<br />

della Corte dei conti in materia (Cass., Ss.Uu., 02.04.1993, n. 3970; Cass., Ss.Uu., 04.04.2000, n. 98; C.<br />

conti, sezioni riunite, 25.10.1996, n. 63; C. conti, sez. giur. Piemonte, 20.10.1999, n. 1634). Pur non<br />

negandosi la giurisdizione del giudice contabile, è utile sottolineare che la percezione di tangenti non<br />

costituisce di per sé il fondamento della responsabilità, occorrendo al riguardo, la dimostrazione della<br />

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