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Eleonora Panizzi - Public Administration

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quindi che una strategia di prevenzione delle situazioni di rischio e di riduzione delle<br />

opportunità di commettere reati inciderebbe efficacemente sui tassi di criminalità.<br />

Viceversa, alle istanze sociali di maggior sicurezza si è risposto in termini di<br />

ipercriminalizzazione, ravvisandosi nella legislazione penale ritorsiva un rimedio al<br />

crescente senso di insicurezza collettiva. Tuttavia, ferma restando la irrinunciabilità<br />

della sanzione, è innegabile che la medesima comporti pesanti costi di attuazione a<br />

partire dall’impatto sulle strutture investigative e processuali: all’aumento del tasso di<br />

criminalità si accompagna un aumento delle garanzie processuali quali i costi richiesti<br />

dalle indagini preliminari e dalle attività difensive. Un ulteriore svantaggio dell’abuso<br />

legislativo di meccanismi repressivi è rappresentato dalla consequenziale perdita di<br />

deterrenza ed autorità della stessa norma penale. Dal sovraffollamento normativo deriva<br />

infatti un eccesso di reati ed un eccesso di processi che determinano a loro volta<br />

un’inefficace risposta giudiziaria; e l’inefficacia del processo rende inefficace l’impatto<br />

motivante della norma penale sui comportamenti sociali 100 . D’altra parte, come<br />

evidenziato dal Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione 101 , gli episodi di<br />

malcostume recenti dimostrano che scandali e processi, lungi dall’eliminare la<br />

100 Contro la dilatazione degli strumenti repressivi:<br />

F.Favara Relazione sull’amministrazione delle giustizia nell’anno 2004. Bozze di stampa, Roma, 11<br />

gennaio 2005, pp.49-50: “L’efficacia del processo penale è minata alla radice dall’inefficacia della legge<br />

penale. In un ordinamento fondato sulla obbligatorietà della legge penale è pertanto contro ogni logica di<br />

efficacia l’espansione del diritto penale.”<br />

Per A. G. Abbate, in Prevenire la corruzione, Collana Documenti CNEL, II serie, n.1, Roma, 1996, p. 45:<br />

l’eccessiva valorizzazione dell’intervento giudiziario non può alla lunga produrre effetti benefici nei<br />

rapporti tra i vari poteri.<br />

Secondo C. Longobardo, op.cit, p.301: l’illusione di poter combattere i crimini solo con i giudici piuttosto<br />

che con interventi di natura politico-sociale e politico-criminale finisce col generare disorientamento nei<br />

consociati e determina una sovraesposizione della magistratura.<br />

Per G. M. Flick, in Oltre Tangentopoli?Intervista sulla giustizia a cura di A. Ciancarella, Milano, 1995: la<br />

magistratura è chiamata a svolgere permanentemente un ruolo che non le compete e ad assolvere ad una<br />

funzione di controllo del sistema. Sempre per G. M. Flick, in Prevenire la corruzione, Collana Documenti<br />

CNEL, II serie, n.1, Roma, 1996, p. 35, il tema della prevenzione della corruzione non è stato affrontato a<br />

monte attraverso interventi di sistema ma soltanto a valle attraverso la repressione penale la quale ha<br />

un’elevata componente preventiva ma corre il rischio di perderla dal momento in cui si inneschi questo<br />

meccanismo di emergenza per cui si scelga di affidare soltanto al magistrato penale una serie di<br />

supplenze.<br />

Per E.U. Savona, Intervento di fronte alla Commissione Libertà Pubbliche ed Affari Interni del<br />

Parlamento Europeo, Bruxelles, 18 luglio 1995 citato in La corruzione in Europa, E. U. Savona,<br />

L.Mezzanotte, op. cit., p.11: in tema di corruzione le sanzioni penali non bastano e, se non si interviene<br />

in modo strutturale, l’attività penale rischia di scivolare sui problemi senza cambiare e modificare le<br />

origini e le cause della corruzione. E’ urgente mettere in campo strumenti adeguati a combattere fenomeni<br />

quali crimine organizzato e corruzione, spesso intrecciati e aventi crescente carattere internazionale,<br />

consapevoli della necessità di giocare su molti fronti, oltre a quello giudiziario.<br />

Per l’osservatorio del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro in Prevenire la corruzione,<br />

Collana Documenti CNEL, II serie, n.1, Roma, 1996, p. 79, l’azione giudiziaria, per quanto esemplare,<br />

per sua natura può sanzionare ma non prevenire la violazione della legalità<br />

101 Atti parlamentari, XIII Legislatura, Doc. CXI n.1, p.15.<br />

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