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Eleonora Panizzi - Public Administration

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danno soccorre il principio equitativo di cui all'art. 1226 del c.c.; sul punto inoltre la<br />

Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che il danno è quanto meno pari alla tangente,<br />

ferma restando la possibilità di una diversa e più ampia quantificazione del danno<br />

stesso. 52 La Cassazione penale ha altresì affermato che il meccanismo della tangente<br />

crea un sistema protezionistico di ben individuate imprese che, in quanto arbitre del<br />

mercato, si assicurano l’aggiudicazione dei lavori pubblici a prezzi da loro prefissati,<br />

con la conseguenza che è evidente il sovvertimento delle regole procedimentali dettate<br />

in tema di appalti pubblici e la lesione del principio della libera concorrenza, tutelato<br />

anche sul piano penale dall'art. 353 c.p. a garanzia degli interessi della pubblica<br />

amministrazione; pertanto un siffatto modo di operare da parte di amministratori e<br />

agenti pubblici risulta non solo contrario ai principi di trasparenza e imparzialità ma<br />

anche economicamente dannoso per gli interessi erariali. 53 Ancora, la Cassazione penale<br />

ribadisce che il sistema delle tangenti disattiva i meccanismi della concorrenza cosicché<br />

il soggetto erogatore è stimolato a spendere una quantità sempre maggiore di denaro<br />

pubblico, privilegiando l'imprenditore che paga e tace, rispetto a quello che non mostra<br />

di aderire al pagamento della tangente; il privato che ricorre a tale sistema si considera<br />

poi libero dalla preoccupazione della concorrenza, potendo convenientemente ottenere<br />

una maggiore introito a parità di prestazioni ovvero provvedere a prestazioni minori a<br />

parità di compenso. 54 Sotto il profilo probatorio poi non appare condivisibile<br />

l'orientamento di parte della dottrina 55 che considera non accettabile, ogni qualvolta che<br />

il pubblico ufficiale riceva una tangente, la ragionevole presunzione del suo vantaggio<br />

patrimoniale e del conseguente danno subito dalla pubblica amministrazione,<br />

richiedendo che la parte attrice fornisca una piena prova del danno patito<br />

dall'amministrazione; in materia di tangenti infatti fornire una piena prova non è<br />

semplice, trattandosi di un'attività illecita dove i responsabili tendono a occultare il più<br />

possibile le vicende che li riguardano. A questo si aggiunga che il giudizio di<br />

responsabilità amministrativa segue le vicende penali a distanza di diversi anni, con la<br />

conseguenza che il recupero del materiale probatorio diviene assai difficoltoso. Secondo<br />

l'orientamento espresso dalla Cassazione il danno prodotto da fenomeni corruttivi potrà<br />

essere valutato secondo i criteri indicati all'art. 1226 del c.c. e pertanto la liquidazione<br />

potrà essere effettuata in via equitativa ogni qualvolta, in relazione alla peculiarità del<br />

52 Cass. Ss.Uu., sent. n. 3970/1993.<br />

53 Cass. pen., sez. VI, sent. n. 7240/1998.<br />

54 Cass. pen., sez. VI, sent. n. 5116/1998.<br />

55 F. Staderini, A. Silveri, op.cit., p.152.<br />

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