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Eleonora Panizzi - Public Administration

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Per il Consiglio di Stato 18 le società che svolgono attività di rilievo oggettivamente<br />

pubblicistico e che proprio per questo sono tenute ad operare come pubbliche<br />

amministrazioni devono considerarsi enti pubblici. Secondo un’interpretazione<br />

evolutiva della nozione di pubblica amministrazione sono cioè da considerare enti<br />

pubblici non solo i soggetti che sono organizzati ed operano secondo moduli di tipo<br />

autoritativo tradizionali, ma anche quelli che pongono in essere attività di rilievo<br />

oggettivamente pubblicistico e che proprio per questo sono tenuti ad operare come<br />

pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina sull’evidenza pubblica.<br />

Considerata l’evoluzione della nozione di pubblica amministrazione, si deve quindi<br />

avere riguardo non al regime giuridico formale cui gli enti sottostanno, quanto piuttosto<br />

ai dati sostanziali che ne caratterizzano la struttura, l’attività e la funzione: al di là della<br />

qualificazione operata dal diritto positivo, l’ente è pubblico quando presenta caratteri di<br />

pubblicità individuati dalla giurisprudenza 19 . Nelle ipotesi in cui il controllo sostanziale<br />

di tali persone giuridiche permane in mano pubblica si dubita che alla trasformazione o<br />

qualificazione formalmente privatistica corrisponda una natura sostanziale<br />

permanesse anche dopo la privatizzazione formale degli enti pubblici, cioè dopo la mera trasformazione<br />

in s.p.a. dei precedenti enti pubblici. L’argomento principale su cui fece leva la Corte costituzionale era<br />

costituito dal fatto che le società risultanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici dovevano<br />

essere considerate di “diritto speciale” in quanto la loro disciplina presentava delle deroghe rispetto alla<br />

disciplina generale delle società per azioni sotto diversi profili. Le conclusioni a cui si perviene sono in<br />

linea con il concetto di impresa pubblica elaborato a livello comunitario, che prescinde dalla natura<br />

formale dell’ente. Su basi analoghe si fonda anche il c.d. Accordo Andreatta-Van Miert del 1992: si tratta<br />

di un’intesa tra il governo italiano e la Commissione europea relativa alla liquidazione del gruppo EFIM,<br />

agli ex enti pubblici italiani trasformati in s.p.a., IRI ed ENI, alle società da esse controllate al 100 % e a<br />

ogni altra società a capitale statale al 100 %, con l’eccezione di quelle che operano nel settore dei servizi<br />

pubblici e della difesa. Da tale intesa si evince che le società per azioni a totale partecipazione pubblica<br />

sono considerate ancora imprese pubbliche. In una recente pronuncia il Consiglio di Stato ha affermato<br />

che l’ammissione della quotazione in borsa non cancella la qualità di impresa pubblica, dal momento che<br />

la nozione di impresa pubblica si fonda su requisiti di carattere sostanziale, come la detenzione della<br />

maggioranza del capitale societario da parte dell’ente o degli enti pubblici: ciò che conta è l’influenza<br />

dominante esercitata dai pubblici poteri sulla società [Cons. Stato, IV, 27 maggio 2002, n. 2922, in Foro<br />

it., 2003, III, pp. 463 ss.]. La Corte con la decisione che si annota ha ribadito un principio difficilmente<br />

contestabile, pacifico nella giurisprudenza nazionale e comunitaria: una s.p.a. a totale capitale pubblico è<br />

privata esclusivamente per la forma giuridica assunta, ma sul piano sostanziale essa, visto che continua ad<br />

essere sotto il controllo pubblico, è assimilabile ad un ente pubblico. Infatti la tendenza alla<br />

privatizzazione diffusasi nell’ultimo decennio non ha comportato in molti casi una cessione effettiva ai<br />

privati delle partecipazioni azionarie e con esse del controllo delle società nate dai vecchi enti pubblici ma<br />

soltanto un mutamento formale della natura giuridica dell’ente, in molti casi tuttora sotto il controllo<br />

pubblico<br />

18 Cons. Stato, sez. VI n. 5830/2005 e sez. V n. 6740/02.<br />

19 Sono “indici rivelatori” del carattere pubblicistico delle società per azioni a partecipazione pubblica:<br />

a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e<br />

revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;<br />

b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;<br />

c) l’apporto finanziario da parte dello Stato;<br />

d) la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.<br />

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