Eleonora Panizzi - Public Administration
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Per il Consiglio di Stato 18 le società che svolgono attività di rilievo oggettivamente<br />
pubblicistico e che proprio per questo sono tenute ad operare come pubbliche<br />
amministrazioni devono considerarsi enti pubblici. Secondo un’interpretazione<br />
evolutiva della nozione di pubblica amministrazione sono cioè da considerare enti<br />
pubblici non solo i soggetti che sono organizzati ed operano secondo moduli di tipo<br />
autoritativo tradizionali, ma anche quelli che pongono in essere attività di rilievo<br />
oggettivamente pubblicistico e che proprio per questo sono tenuti ad operare come<br />
pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina sull’evidenza pubblica.<br />
Considerata l’evoluzione della nozione di pubblica amministrazione, si deve quindi<br />
avere riguardo non al regime giuridico formale cui gli enti sottostanno, quanto piuttosto<br />
ai dati sostanziali che ne caratterizzano la struttura, l’attività e la funzione: al di là della<br />
qualificazione operata dal diritto positivo, l’ente è pubblico quando presenta caratteri di<br />
pubblicità individuati dalla giurisprudenza 19 . Nelle ipotesi in cui il controllo sostanziale<br />
di tali persone giuridiche permane in mano pubblica si dubita che alla trasformazione o<br />
qualificazione formalmente privatistica corrisponda una natura sostanziale<br />
permanesse anche dopo la privatizzazione formale degli enti pubblici, cioè dopo la mera trasformazione<br />
in s.p.a. dei precedenti enti pubblici. L’argomento principale su cui fece leva la Corte costituzionale era<br />
costituito dal fatto che le società risultanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici dovevano<br />
essere considerate di “diritto speciale” in quanto la loro disciplina presentava delle deroghe rispetto alla<br />
disciplina generale delle società per azioni sotto diversi profili. Le conclusioni a cui si perviene sono in<br />
linea con il concetto di impresa pubblica elaborato a livello comunitario, che prescinde dalla natura<br />
formale dell’ente. Su basi analoghe si fonda anche il c.d. Accordo Andreatta-Van Miert del 1992: si tratta<br />
di un’intesa tra il governo italiano e la Commissione europea relativa alla liquidazione del gruppo EFIM,<br />
agli ex enti pubblici italiani trasformati in s.p.a., IRI ed ENI, alle società da esse controllate al 100 % e a<br />
ogni altra società a capitale statale al 100 %, con l’eccezione di quelle che operano nel settore dei servizi<br />
pubblici e della difesa. Da tale intesa si evince che le società per azioni a totale partecipazione pubblica<br />
sono considerate ancora imprese pubbliche. In una recente pronuncia il Consiglio di Stato ha affermato<br />
che l’ammissione della quotazione in borsa non cancella la qualità di impresa pubblica, dal momento che<br />
la nozione di impresa pubblica si fonda su requisiti di carattere sostanziale, come la detenzione della<br />
maggioranza del capitale societario da parte dell’ente o degli enti pubblici: ciò che conta è l’influenza<br />
dominante esercitata dai pubblici poteri sulla società [Cons. Stato, IV, 27 maggio 2002, n. 2922, in Foro<br />
it., 2003, III, pp. 463 ss.]. La Corte con la decisione che si annota ha ribadito un principio difficilmente<br />
contestabile, pacifico nella giurisprudenza nazionale e comunitaria: una s.p.a. a totale capitale pubblico è<br />
privata esclusivamente per la forma giuridica assunta, ma sul piano sostanziale essa, visto che continua ad<br />
essere sotto il controllo pubblico, è assimilabile ad un ente pubblico. Infatti la tendenza alla<br />
privatizzazione diffusasi nell’ultimo decennio non ha comportato in molti casi una cessione effettiva ai<br />
privati delle partecipazioni azionarie e con esse del controllo delle società nate dai vecchi enti pubblici ma<br />
soltanto un mutamento formale della natura giuridica dell’ente, in molti casi tuttora sotto il controllo<br />
pubblico<br />
18 Cons. Stato, sez. VI n. 5830/2005 e sez. V n. 6740/02.<br />
19 Sono “indici rivelatori” del carattere pubblicistico delle società per azioni a partecipazione pubblica:<br />
a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e<br />
revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;<br />
b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;<br />
c) l’apporto finanziario da parte dello Stato;<br />
d) la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.<br />
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