Eleonora Panizzi - Public Administration
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fatto dannoso, la precisa determinazione del danno si presenti difficoltosa. 56 Se d'altra<br />
parte in capo al dipendente condannato definitivamente per reati contro la pubblica<br />
amministrazione viene accertato un patrimonio di cui lo stesso non può fornire alcuna<br />
giustificazione plausibile, appare ragionevole che questo debba essere acquisito alla<br />
pubblica amministrazione danneggiata e non lasciato nelle mani di colui che si è<br />
approfittato della pubblica funzione.<br />
Per quel che concerne il danno da disservizio esso si verifica ogni qualvolta<br />
amministratori e agenti pubblici, abusando delle loro funzioni per fini di profitto<br />
personale, realizzano una lesione del buon andamento e della imparzialità<br />
amministrativa: esso consiste cioè in una strumentalizzazione vera e propria delle<br />
funzioni pubbliche con violazione delle prescrizioni penali, amministrative e dei precetti<br />
costituzionali di cui all'art. 97. 57 Il danno da disservizio è stato indicato quale<br />
conseguenza di una disorganizzazione della struttura burocratica dedita all’illecito<br />
esercizio di pubbliche funzioni, con evidente mancata resa del servizio e mancata resa<br />
della prestazione lavorativa 58 . Per la prova del danno da disservizio la giurisprudenza<br />
non ritiene sufficiente la sola presunzione della violazione dei doveri d'ufficio ma<br />
richiede la prova specifica; tuttavia per la quantificazione del danno medesimo si ritiene<br />
sufficiente il ricorso al potere equitativo di cui all'art. 1226 c.c., trattandosi di un<br />
pregiudizio economico di difficile valutazione 59 .<br />
56 Cass., sez. II, sent. n.1201/1998.<br />
57 Rientra nel danno da disservizio il danno conseguente allo sviamento di energie lavorative dei<br />
funzionari (C. conti, sez. giur. Veneto, 06.05.2003, n. 598; id, sez. giur. Lombardia, n. 722/2004; C.conti,<br />
I, n. 340/2003) che, a fronte della retribuzione percepita, non abbiano reso all’amministrazione<br />
un’adeguata controprestazione lavorativa in conformità ai doveri d’ufficio poiché, durante l’espletamento<br />
dei loro compiti d’ufficio avrebbero compiuto attività illecite, sottraendo tempo ed energie ai loro compiti<br />
istituzionali. Il danno derivante dallo sviamento dalle finalità istituzionali dell’ente ha natura patrimoniale<br />
e consegue alla condotta illecita del funzionario pubblico che determini una significativa alterazione del<br />
rapporto sinallagmatico tra la prestazione dell’attività lavorativa e la retribuzione percepita. In sostanza,<br />
tale danno si verifica qualora il pubblico dipendente utilizzi la sua funzione e l’orario di lavoro per<br />
svolgere attività, siano esse lecite o meno, estranee ai doveri d’ufficio, con conseguente nocumento per<br />
l’amministrazione che corrisponde una retribuzione senza ottenere la dovuta esatta contropartita.<br />
Al riguardo è bene precisare, però, che la denominazione utilizzata in alcune occasioni di “danno da<br />
disservizio” non appare esatta perché il danno in questione si verifica indipendentemente dalla qualità del<br />
servizio che l’amministrazione eroga alla collettività, dipendendo esclusivamente dalla rottura del<br />
rapporto sinallagmatico fra prestazione lavorativa eseguita e retribuzione percepita.<br />
58 C. conti, sez. giur. Umbria,n. 315/2001.<br />
Il danno da disservizio è stato evidenziato anche in ipotesi dove il dipendente non rende la propria<br />
prestazione lavorativa all'amministrazione, come nel caso di un funzionario tributario che, abusando delle<br />
sue funzioni ed in violazione dei doveri di imparzialità ed esclusività, abbia svolto attività di consulenza<br />
fiscale per conto di privati ricavandone, poi, profitto personale (C. Conti, sez. Friuli Venezia Giulia,<br />
n.35/2001).<br />
59 C. conti, sez. centrale II, n.125/2000; C. conti, sez. giur. Umbria, n.511R/2001.<br />
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