15.06.2013 Views

Eleonora Panizzi - Public Administration

Eleonora Panizzi - Public Administration

Eleonora Panizzi - Public Administration

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

specifiche richieste di collaborazione alla p.a., alla quale non è consentito di rifiutarsi.<br />

In questo senso quindi la previsione del c. 7 sembrerebbe riferirsi in senso ampio a tutte<br />

le richieste provenienti dall'Alto Commissario, dovendosi conseguentemente ammettere<br />

la possibilità per l'organismo di segnalare al Procuratore della Repubblica la mancata<br />

risposta della p.a. non solo per l'ipotesi in cui l'amministrazione non corrisponda alla<br />

valutazione conclusiva in merito agli interventi da porre in essere per rendere più<br />

difficile il ripetersi di fatti di corruzione, bensì in ogni caso in cui il funzionario non<br />

presti collaborazione alla struttura. L'Alto Commissario perciò, pur difettando di poteri<br />

sanzionatori veri e propri, ha a propria disposizione uno strumento indiretto per<br />

garantirsi il supporto delle amministrazioni interessate dalla sua attività: la ragione di<br />

una simile misura è da ricercarsi innanzitutto nell'importanza che assume la<br />

collaborazione dell'amministrazione a fini di prevenzione dell'illiceità ed in particolare<br />

nella rilevanza che riveste l'acquisizione di informazioni e documentazione in genere ai<br />

fini dell'elaborazione di misure anti-corruzione; in secondo luogo, considerato che<br />

l'azione dell'Alto Commissario si svolge nell'interesse della stessa amministrazione<br />

coinvolta al fine di epurarla da eventuali pratiche corruttive, sul piano logico ed in<br />

un’ottica di reciproca collaborazione non è ammissibile che la medesima rifiuti di<br />

cooperare 23 .<br />

Alla luce delle previsioni del capoverso dell’art. 2 risulta quindi che le amministrazioni<br />

sono sempre tenute a collaborare con l'Alto Commissario, essendo previsto a fronte<br />

della mancata risposta da parte delle p.a. alle richieste formulate dal Commissario che<br />

tale comportamento sia segnalato al Procuratore della Repubblica competente per<br />

territorio, ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative di competenza. Ciò sta a<br />

significare che la mancata risposta di un funzionario pubblico alle acquisizioni di dati,<br />

documenti o semplici notizie da parte dell'Alto Commissario può integrare, laddove ne<br />

ricorrano i presupposti 24 , una fattispecie di omissione (o rifiuto) di atti d'ufficio, in<br />

quanto tale passibile di sanzione penale.<br />

Sotto altro profilo, Valero ha osservato che, mentre la mancata risposta da parte dei<br />

funzionari della pubblica amministrazione è espressamente contemplata e sanzionata dal<br />

testo di legge, lo stesso non si verifica per l'ipotesi in cui il privato coinvolto dalle<br />

23 La richiesta di informazioni può essere inquadrata nel “principio di utile collaborazione fra organi<br />

pubblici”. Il dovere di collaborazione della pubblica amministrazione nei confronti dell'Alto Commissario<br />

è giustificato dalla comune appartenenza all'organizzazione complessiva dell'ordinamento e da interessi e<br />

finalità comuni.<br />

24 A. Pagliaro, Principi di diritto penale- Parte Speciale I, Delitti contro la pubblica amministrazione,<br />

Milano, 2000, Giuffrè, pp. 289 ss.<br />

169

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!