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Eleonora Panizzi - Public Administration

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destinazione funzionale delle società sono predeterminate con atto normativo e rese<br />

indisponibili alla volontà dei propri organi deliberativi. La Corte Costituzionale con la<br />

sentenza n. 466/1993 ha dichiarato la spettanza alla Corte dei Conti del potere di<br />

controllo sulla gestione finanziaria delle società per azioni costituite a seguito di<br />

trasformazione di enti pubblici economici (Iri, Ina, Eni, Enel) finché sussista una<br />

partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario 15 : dunque la<br />

pubblicità, che è il naturale presupposto del controllo della Corte dei Conti ex art. 100 c.<br />

2 Cost., permane anche in presenza di una persona giuridica formalmente privata -<br />

società per azioni –in ragione della riconduzione del soggetto alla finanza pubblica. La<br />

Corte ha contestualmente affermato che le società a partecipazione pubblica<br />

maggioritaria sono assoggettate ad una disciplina di diritto speciale: ai sensi dell’art. 14<br />

del d.l. n. 333/1992 convertito nella l. 359/1992 tali società mantengono a titolo di<br />

concessione i diritti riservati di cui sono titolari gli enti trasformati (Iri, Eni, Ina ed Enel)<br />

e possono altresì mantenere compiti pubblicistici in senso proprio 16 . Le s.p.a. a<br />

partecipazione pubblica sono soggette ad una normativa minuziosa e tendenzialmente<br />

completa, onde l’eventuale conclusione nel senso della loro natura pubblicistica non è<br />

comunque decisiva ai fini dell’estensione ad esse del regime degli enti pubblici 17 .<br />

15<br />

Con riferimento ad una società per azioni il cui capitale è posseduto dal Comune: C. Conti, sez. giur.<br />

Lazio, n. 1015/1999.<br />

16<br />

Il testo unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000) consente all’art. 113 che i servizi pubblici locali siano<br />

gestiti a mezzo di s.p.a. o s.r.l. a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente<br />

titolare del pubblico servizio qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del<br />

servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. Gli enti locali possono altresì costituire s.p.a.<br />

senza il vincolo della proprietà maggioritaria per l’esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere<br />

necessarie allo svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture e di altre opere di<br />

interesse pubblico. Comuni e città metropolitane ex art. 120, anche con la partecipazione della provincia<br />

della regione, possono costituire s.p.a. per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana. Il<br />

problema della natura delle s.p.a. a partecipazione pubblica locale deve essere risolto alla stregua di<br />

quanto affermato per le altre società a partecipazione pubblica.<br />

17<br />

In proposito si consideri la disciplina comunitaria sui cosiddetti settori esclusi e la nozione di<br />

organismo di diritto pubblico. In particolare: L. Capicotto, Organismo di diritto pubblico e società miste<br />

affidatarie, e relativa bibliografia, Comitato per la Valorizzazione della Professionalità,<br />

http://www.covalori.it.htm. Per un quadro completo e per la giurisprudenza in materia si veda E. Casetta ,<br />

op. cit., pp. 91 ss. T. Fenucci, Sulla natura giuridica delle s.p.a. a capitale interamente pubblico,<br />

Giustizia amministrativa-Rivista di diritto pubblico n.11/2004. Secondo la Consulta [Corte Cost., 19<br />

dicembre 2003, n. 363, in Giur. cost., 2003, p. 3752] una s.p.a. a capitale interamente pubblico presenta<br />

tutte le caratteristiche proprie dell’ente strumentale tranne quella della natura giuridica, formalmente<br />

privata: infatti tale società è costituita per legge e non in base ad un patto societario, opera come<br />

strumento per il perseguimento di specifiche finalità stabilite nell’ambito di politiche ministeriali ed<br />

inoltre ad essa sono affidati obbligatoriamente determinati compiti previsti dalla legge. In altre parole la<br />

Corte reputa irrilevante la mera forma ai fini dell’identificazione della natura giuridica sostanziale di un<br />

ente; infatti essa riscontra nella s.p.a. a capitale interamente pubblico prevalenti aspetti pubblicistici sulla<br />

base di elementi di natura sostanziale. Tale conclusione è in linea con la sua giurisprudenza precedente,<br />

con la giurisprudenza nazionale e comunitaria nonché con la dottrina prevalente. Infatti la Corte<br />

costituzionale con la decisione 28 dicembre 1993, n. 466 ritenne che il controllo della Corte dei conti<br />

sugli enti sovvenzionati ordinariamente dallo Stato, previsto dall’art. 12, l. 21 febbraio 1958, n. 259,<br />

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