Eleonora Panizzi - Public Administration
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destinazione funzionale delle società sono predeterminate con atto normativo e rese<br />
indisponibili alla volontà dei propri organi deliberativi. La Corte Costituzionale con la<br />
sentenza n. 466/1993 ha dichiarato la spettanza alla Corte dei Conti del potere di<br />
controllo sulla gestione finanziaria delle società per azioni costituite a seguito di<br />
trasformazione di enti pubblici economici (Iri, Ina, Eni, Enel) finché sussista una<br />
partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario 15 : dunque la<br />
pubblicità, che è il naturale presupposto del controllo della Corte dei Conti ex art. 100 c.<br />
2 Cost., permane anche in presenza di una persona giuridica formalmente privata -<br />
società per azioni –in ragione della riconduzione del soggetto alla finanza pubblica. La<br />
Corte ha contestualmente affermato che le società a partecipazione pubblica<br />
maggioritaria sono assoggettate ad una disciplina di diritto speciale: ai sensi dell’art. 14<br />
del d.l. n. 333/1992 convertito nella l. 359/1992 tali società mantengono a titolo di<br />
concessione i diritti riservati di cui sono titolari gli enti trasformati (Iri, Eni, Ina ed Enel)<br />
e possono altresì mantenere compiti pubblicistici in senso proprio 16 . Le s.p.a. a<br />
partecipazione pubblica sono soggette ad una normativa minuziosa e tendenzialmente<br />
completa, onde l’eventuale conclusione nel senso della loro natura pubblicistica non è<br />
comunque decisiva ai fini dell’estensione ad esse del regime degli enti pubblici 17 .<br />
15<br />
Con riferimento ad una società per azioni il cui capitale è posseduto dal Comune: C. Conti, sez. giur.<br />
Lazio, n. 1015/1999.<br />
16<br />
Il testo unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000) consente all’art. 113 che i servizi pubblici locali siano<br />
gestiti a mezzo di s.p.a. o s.r.l. a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente<br />
titolare del pubblico servizio qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del<br />
servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. Gli enti locali possono altresì costituire s.p.a.<br />
senza il vincolo della proprietà maggioritaria per l’esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere<br />
necessarie allo svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture e di altre opere di<br />
interesse pubblico. Comuni e città metropolitane ex art. 120, anche con la partecipazione della provincia<br />
della regione, possono costituire s.p.a. per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana. Il<br />
problema della natura delle s.p.a. a partecipazione pubblica locale deve essere risolto alla stregua di<br />
quanto affermato per le altre società a partecipazione pubblica.<br />
17<br />
In proposito si consideri la disciplina comunitaria sui cosiddetti settori esclusi e la nozione di<br />
organismo di diritto pubblico. In particolare: L. Capicotto, Organismo di diritto pubblico e società miste<br />
affidatarie, e relativa bibliografia, Comitato per la Valorizzazione della Professionalità,<br />
http://www.covalori.it.htm. Per un quadro completo e per la giurisprudenza in materia si veda E. Casetta ,<br />
op. cit., pp. 91 ss. T. Fenucci, Sulla natura giuridica delle s.p.a. a capitale interamente pubblico,<br />
Giustizia amministrativa-Rivista di diritto pubblico n.11/2004. Secondo la Consulta [Corte Cost., 19<br />
dicembre 2003, n. 363, in Giur. cost., 2003, p. 3752] una s.p.a. a capitale interamente pubblico presenta<br />
tutte le caratteristiche proprie dell’ente strumentale tranne quella della natura giuridica, formalmente<br />
privata: infatti tale società è costituita per legge e non in base ad un patto societario, opera come<br />
strumento per il perseguimento di specifiche finalità stabilite nell’ambito di politiche ministeriali ed<br />
inoltre ad essa sono affidati obbligatoriamente determinati compiti previsti dalla legge. In altre parole la<br />
Corte reputa irrilevante la mera forma ai fini dell’identificazione della natura giuridica sostanziale di un<br />
ente; infatti essa riscontra nella s.p.a. a capitale interamente pubblico prevalenti aspetti pubblicistici sulla<br />
base di elementi di natura sostanziale. Tale conclusione è in linea con la sua giurisprudenza precedente,<br />
con la giurisprudenza nazionale e comunitaria nonché con la dottrina prevalente. Infatti la Corte<br />
costituzionale con la decisione 28 dicembre 1993, n. 466 ritenne che il controllo della Corte dei conti<br />
sugli enti sovvenzionati ordinariamente dallo Stato, previsto dall’art. 12, l. 21 febbraio 1958, n. 259,<br />
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