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Eleonora Panizzi - Public Administration

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equisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,<br />

attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive<br />

nei confronti di altri soggetti; accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con<br />

riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di<br />

controllo o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65 c. 4”. Per quel che concerne<br />

precipuamente l'accesso ai documenti delle pubbliche amministrazioni (art. 3 lett. a<br />

d.P.R. 258), ribadendo quanto già previsto in termini generali dall’art. 24 della l.<br />

241/1990, è espressamente previsto che esso non possa ammettersi relativamente a<br />

materiale documentale per il quale operi il segreto di Stato: le ipotesi di legittima<br />

opposizione del segreto di Stato 14 sono quelli comuni e non destano pertanto problemi;<br />

tuttavia dalla sussistenza di tale limite si trae implicitamente l'esclusione del Ministero<br />

della Difesa dal campo operativo della struttura anti-corruzione. D'altra parte nello<br />

svolgimento delle sue indagini l'Alto Commissario ha il potere di accedere liberamente<br />

alle banche dati delle pubbliche amministrazioni 15 , anche concordando con esse idonee<br />

14 Ci si riferisce all’art. 12 della l. 801/1977 per cui “sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti,<br />

le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato<br />

democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla<br />

Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla<br />

indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa<br />

militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine<br />

costituzionale”. Peraltro il potere esecutivo può sempre qualificare segrete altre fattispecie, se lo ritenga<br />

necessario, qualora si tratti di dati la cui conoscenza possa pregiudicare la difesa nazionale o<br />

l’espletamento di funzioni statali vitali. Altre fonti in materia sono: artt. 256-263 e 270- 270bis c.p.; artt.<br />

114, 201- 204, 256, 351, 362, 391quater e septies, 472- 473 c.p.p.; artt. 66 e 129 d. lgs. 271/1989; r.d.<br />

1161/1941 (segreto militare); d.P.R. 480/1982; art. 5 l. 400/1988; l. 241/1990; d.l. 345/1991 conv. l.<br />

410/1991; d.P.R. 352/1992; d.P.R. 680/1994; d.P.R. 756/1994; d.l. 669/1996 conv. l. 30/1997; l.<br />

675/1996; d.p.c.m. 19 dicembre 1997; d.p.c.m. 10 marzo 1999, n. 294; d.p.c.m. 11 aprile 2002; d.p.c.m.<br />

26 novembre 2002. Si veda: G. Labriola, Segreto di Stato, Enciclopedia del diritto, XLI, pp. 1028 ss.; M.<br />

Ricciardi, Appunti sul segreto di Stato e principio di trasparenza, Politica del diritto, 1993, pp. 35 ss.; E.<br />

Cocco, I segreti di informazione e di sicurezza nell’ordinamento italiano, Padova, 1980; A. Rocco, In<br />

tema di segreto di Stato e di accesso ai documenti amministrativi, Il Diritto Sociale, 1992, pp. 179 nonché<br />

Il segreto nella realtà giuridica italiana, (Atti del convegno nazionale), Roma, 26-28 ottobre 1981,<br />

Padova, 1983; S. Barile, Democrazia e segreto, Quaderni Costituzionali, 1987, pp. 29 ss.; V. Italia,<br />

L’accesso ai documenti amministrativi (Regolamento 27 giugno 1992, n. 352), Milano, 1992, pp. 3 ss.;<br />

Enciclopedia del diritto, Segreto (reati in materia di) voce, pp. 1037 ss.; A.M. Sandulli, I limiti al diritto<br />

di accesso: in particolare il segreto, Accesso ai documenti amministrativi (voce), Enciclopedia del<br />

diritto, pp.15 ss.<br />

15 F. Cardarelli, Le banche dati pubbliche: una definizione, saggio pubblicato su Il diritto<br />

dell’informazione e dell’informatica, Giuffrè, 2002, pp. 321 ss: in termini di pura definizione normativa<br />

la nozione di banca dati non appare univoca nel nostro ordinamento. Si rinvengono infatti due diverse<br />

definizioni legislative, ciascuna delle quali appare funzionalizzata al genere di protezione giuridica<br />

prevista dal legislatore: una contenuta nell’art. 1 c. 2 lett. a) della l. n.675/1996 (e successive<br />

modificazioni ed integrazioni) secondo la quale si intende per banca dati “qualsiasi complesso di dati<br />

personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di<br />

criteri determinati tali da facilitarne il trattamento”; l’altra contenuta nell’art. 2 n. 9) della l. n. 633/1941<br />

(e successive modificazioni ed integrazioni), così come modificato dall’art.2 del d.lgs. 6 maggio 1999,<br />

n.169, secondo la quale le banche dati sono intese “come raccolte di opere, dati o altri elementi<br />

indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi<br />

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