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Eleonora Panizzi - Public Administration

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tanto il testo di legge all’art. 2 c. 5, quanto le menzionate osservazioni formulate su tale<br />

disposizione dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 31 maggio 2004.<br />

Peraltro qualche dubbio in merito a questa conclusione sorge dalla lettura dei successivi<br />

commi 6 e 7 i quali, come abbiamo avuto occasione di osservare in precedenza,<br />

presentano molteplici incongruenze e danno conseguentemente luogo ad alcuni<br />

problemi interpretativi: precisamente l'uno parla di “segnalazioni”, l'altro di “richieste”.<br />

A prescindere dagli erronei rinvii con cui si apre il c. 6, di cui si è già detto 21 , la<br />

disposizione prevede che le amministrazioni interessate dalle attività di accertamento e<br />

monitoraggio condotte dall'Alto Commissario riferiscano a questi “in merito al seguito<br />

dato alle segnalazioni”: è evidente l'improprietà del termine utilizzato. E’ da escludersi<br />

che le segnalazioni cui fa riferimento la disposizione siano da ricondursi alle denunce<br />

private che giungono alla struttura anti-corruzione ex c. 2, non solo perché in tal caso lo<br />

stile di formulazione risulterebbe alquanto contorto bensì anche perché, essendo altrove<br />

denominate tecnicamente “denunce”, non vi sarebbe ragione per definire altrimenti<br />

atecnicamente come “segnalazioni” le dichiarazioni d’accusa provenienti dal privato.<br />

Analogamente è da escludere che il termine “segnalazione” sia riconducibile all’attività<br />

informativa ex art. 4. Corretto sotto il profilo terminologico e sistematico sarebbe stato<br />

piuttosto il riferimento alle “valutazioni” menzionate nel comma precedente: pertanto il<br />

ricorso ad un termine diverso ed inappropriato è da ricondurre al lassismo che<br />

caratterizza per intero la formulazione del c. 6 e che va ad aggiungersi alle sviste che<br />

aprono la disposizione.<br />

D'altra parte il c. 7 impone alle amministrazioni di rispondere alle “ richieste” dell'Alto<br />

Commissario, profilandosi così un ulteriore interrogativo: le richieste cui si riferisce il<br />

Legislatore altro non sono che le valutazioni conclusive del procedimento o si tratta<br />

piuttosto di richieste 22 aventi ad oggetto informazioni e documenti inoltrabili dal<br />

Commissario nei confronti delle pubbliche amministrazioni in qualunque momento?<br />

istituzioni e di aderenza alle istanze (bisogni sociali) delle comunità amministrate. Alla valutazione spetta<br />

perciò un ruolo di razionalizzazione dell’attività politico amministrativa per ricondurla a criteri di<br />

rendimento istituzionale conformi alle aspettative di democrazia. I provvedimenti che più o meno<br />

esplicitamente prevedono attività di valutazione coinvolgono prevalentemente le amministrazioni locali,<br />

che assumono nel corso degli anni Novanta il ruolo di laboratori e che vengono chiamate perciò a<br />

sottoporre a verifica singoli aspetti della loro azione amministrativa. Tra i vari strumenti ricordiamo la<br />

valutazione della dirigenza (nuclei di valutazione), la verifica della qualità, la valutazione della<br />

produttività in termini di efficacia, efficienza ed economicità (controlli interni).<br />

21 Supra par. 1.<br />

22 A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989: per richiesta in senso proprio si deve<br />

intendere l'atto di iniziativa, consistente in una manifestazione di volontà, mediante il quale un'autorità<br />

sollecita ad altro soggetto pubblico l'emanazione di un determinato atto amministrativo.<br />

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