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Eleonora Panizzi - Public Administration

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infine instaurato in via di fatto (cioè in assenza di atto di investitura, dando luogo alla<br />

figura del funzionario di fatto).<br />

Il dipendente, in quanto titolare di una sfera di funzioni pubbliche, di dice funzionario<br />

pubblico.<br />

Sono pubblici impiegati le persone fisiche legate all’ente pubblico da un rapporto di<br />

servizio di impiego 61 , le quali svolgono il proprio lavoro a titolo professionale 62 in<br />

modo esclusivo e permanente e sono assoggettate ad un regime che presenta alcune note<br />

distintive rispetto alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro. (d.lgs. 165/2001) 63 :<br />

60<br />

S. Cassese ( a cura di), cit, pp.112-113: quando la titolarità dell’ufficio è conferita ad un funzionario<br />

non professionale, questi ha l’obbligo di prestare il proprio servizio a favore dell’amministrazione a<br />

partire dal momento in cui si costituisce il rapporto d’ufficio- con l’estinzione del quale tale obbligo viene<br />

meno-. L’aspetto professionale, costituito dal rapporto di servizio, passa in secondo piano. In genere la<br />

scelta del funzionario onorario è di natura politico-discrezionale, anziché tecnico-amministrativa: essa<br />

non presuppone un concorso, ma avviene per nomina o elezione. La disciplina dei diritti e degli obblighi<br />

del funzionario onorario verso l’amministrazione è, di regola, molto ridotta, in conseguenza del fatto che<br />

l’aspetto professionale –scambio tra lavoro e retribuzione –ha un rilievo marginale, prevalendo l’aspetto<br />

dell’identificazione del funzionario nell’organizzazione. Per la stessa ragione il compenso del funzionario<br />

onorario non è un elemento essenziale del rapporto e, in ogni caso, non costituisce una vera e propria<br />

retribuzione. Inoltre il rapporto del funzionario onorario è, di regola, a termini. Infine, la giurisdizione<br />

sulle controversie non è individuata per materia ed affidata allo stesso giudice ma è ripartita tra giudice<br />

ordinario e giudice amministrativo sulla base del criterio della situazione soggettiva lesa. I titolari non<br />

professionali degli uffici costituiscono un meccanismo di collegamento tra società ed amministrazione,<br />

attuativo del principio democratico.<br />

61<br />

Gli impiegati di carriera cui viene riservata la titolarità di uffici amministrativi rappresentano quasi un<br />

quinto del personale professionale.<br />

62<br />

S. Cassese ( a cura di), cit., pp.114 ss.: nel caso di personale professionale, la titolarità dell’ufficio è<br />

attribuita al soggetto, sul presupposto che questi appartenga ad una “carriera”, cioè ad un corpo di<br />

burocrati di professione, selezionati in base al merito, i quali, in cambio di una retribuzione, pongono<br />

permanentemente e continuativamente la propria capacità lavorativa al servizio dell’amministrazione. Qui<br />

il rapporto di servizio esiste indipendentemente dal rapporto d’ufficio e non si estingue insieme ad esso.<br />

Gli uffici a titolarità professionale sono espressione del principio d’imparzialità. Gli uffici dirigenziali<br />

sono organi la cui titolarità spetta a personale professionale. Sotto altro profili, mentre una parte del<br />

personale professionale è titolare di organi, un’altra più consistente è titolare di uffici “privatizzati”. Il<br />

personale professionale costituisce la maggioranza del personale pubblico: trattasi di più di tre milioni e<br />

mezzo di persone (dati al 31 dicembre 2000).Vi sono d’altra parte categorie di personale professionale il<br />

cui rapporto di servizio presenta l’elemento della subordinazione ma non quello della stabilità:<br />

attualmente infatti lavorano nelle p.a. italiane quasi mezzo milione di dipendenti con rapporto di lavoro a<br />

tempo determinato. Il personale precario è spesso reclutato senza concorso e al di fuori della dotazione<br />

organica, per esigenze straordinarie e temporanee. Proprio per il fatto che i precari si sottraggono a<br />

concorso, la legge ha posto una serie di divieti generali di assunzioni, salvo poi disattenderli in un ampio<br />

numero di casi particolari. La Corte costituzionale contrasta l’abitudine dell’immissione in ruolo di<br />

precari [sentt. n. 153/1997 e n. 59/1997]; e il giudice amministrativo ha dichiarato addirittura nullo il<br />

provvedimento di assunzione a tempo determinato di un dipendente pubblico, al di fuori delle ipotesi<br />

espressamente previste dalla legge [Cons. Stato, ad.plen., n. 1, 2, 5, 6 del 1992]. Il disfavore verso il<br />

lavoro a termine nelle p.a. è tuttavia stato superato dal d. lgs. 165/2001il quale autorizza in via generale le<br />

p.a. ad avvalersi delle “forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e<br />

dalle leggi sul lavoro subordinato nell’impresa”. Ad alcune categorie di personale professionale fa difetto<br />

sia l’elemento della stabilità che quello della subordinazione: trattasi del personale assunto con rapporto<br />

di lavoro autonomo, che le p.a. sono autorizzate a costituire con soggetti scelti discrezionalmente, sulla<br />

base di criteri oggettivi stabiliti preventivamente e di valutazioni certe e puntuali, per rispondere ad<br />

esigenze specifiche e contingenti cui non è possibile far fronte con personale di servizio.<br />

63<br />

A seguito della privatizzazione del pubblico impiego i rapporti di lavoro sono di regola disciplinati<br />

dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva; sono previsti specifici limiti<br />

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