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Eleonora Panizzi - Public Administration

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scelta di una ditta aggiudicataria di appalti pubblici, addivenendo così ad un turpe<br />

negotium che l'ordinamento non può consentire 50 . Sotto questo profilo si evidenzi che il<br />

codice penale prevede all'art. 322ter e all'art. 335bis la confisca dei beni che<br />

costituiscono il prezzo o il profitto dei reati di cui agli artt. da 314 a 320; d'altra parte la<br />

l. 97/2001 impone anche accertamenti patrimoniali da parte della Corte dei conti sui<br />

soggetti condannati per i reati contro la pubblica amministrazione, poiché non è detto<br />

che l'oggetto della confisca corrisponda integralmente a quanto il dipendente infedele è<br />

riuscito a lucrare ai danni della collettività. Tale accertamento potrà servire per<br />

individuare quei cespiti che, in qualche maniera, siano sfuggiti all'accertamento del<br />

giudice penale. Appare poi criticabile l'orientamento di qualche sentenza 51 che non<br />

individua una responsabilità erariale in virtù della sola percezione di un tangente in<br />

relazione all’aggiudicazione di un appalto, senza che venga fornita la prova tra tale<br />

illecito e il maggior costo dell'opera: la debolezza di tale impostazione strettamente<br />

formalista si ravvisa nel fatto che nessun amministratore o funzionario può trattenere<br />

per sé somme illecitamente introitate in ragione dell'ufficio ricoperto, perché se il<br />

percettore della tangente non avesse rivestito quel determinato incarico pubblico,<br />

nessuno gli avrebbe mai dato quelle somme destinate comunque ad alterare i regolari<br />

equilibri di mercato cui si sarebbe dovuta attenere la p.a. nel rispetto dei canoni di<br />

legalità, efficienza ed economicità. In quest’ottica il malcostume presente nella pubblica<br />

amministrazione per fenomeni corruttivi non può essere lasciato esente da sanzione e da<br />

responsabilità per danno erariale. Avendo lo stesso Legislatore con la l. 97/2001<br />

previsto l'obbligo di disporre accertamenti patrimoniali a carico dei dipendenti<br />

condannati in relazione a fattispecie criminose contro la pubblica amministrazione per<br />

fini patrimoniali quali corruzione, concussione, peculato (art. 6 c. 2-3, e art. 7), è ovvio<br />

che una volta accertato in capo al dipendente pubblico un patrimonio acquisito<br />

attraverso l'uso illecito della pubblica funzione e per fini di arricchimento personale,<br />

questo patrimonio dovrà in qualche maniera essere acquisito alla pubblica<br />

amministrazione per essere destinato a favore della collettività. Sulla quantificazione del<br />

50 Nel caso di corresponsione di “tangente” da parte di un imprenditore - allo scopo di aggiudicarsi un<br />

appalto - ad un pubblico funzionario, la somma oggetto di dazione diventerebbe un potenziale elemento<br />

di costo per lo stesso imprenditore, e quindi non può configurarsi come atto di liberalità. Invero, il<br />

versamento della “tangente” ha come controprestazione favoritismi o irregolarità (es. inadeguato<br />

controllo delle quantità e della qualità dei materiali forniti) che esporrebbero la pubblica amministrazione<br />

a costi superiori, dovendosi presumere che l'imprenditore abbia aumentato il prezzo ovvero abbia eseguito<br />

i lavori e/o le forniture in modo deteriore, almeno per l'importo sufficiente a recuperare le somme erogate<br />

per tangenti; mancherebbe, altrimenti, una convenienza economica all'aggiudicazione degli appalti stessi.<br />

51 C. conti, sez. giur. Toscana, n.1098/1999.<br />

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