Eleonora Panizzi - Public Administration
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per gli Stati parte, mentre solo per un numero limitato di articoli i Paesi sono<br />
semplicemente invitati, o si richiede loro soltanto di “compiere i loro migliori sforzi<br />
per…”. Con l’entrata in vigore della Convenzione , le Nazioni Unite sono legittimate a<br />
svolgere un’azione di verifica sull’applicazione delle sue disposizioni e a richiedere ai<br />
contraenti l’adempimento degli obblighi previsti. Inoltre l’entrata in vigore della<br />
Convenzione permette la convocazione di una Conferenza degli Stati Parte alla<br />
Convenzione stessa entro un anno dal meccanismo di attuazione del trattato, fornendo<br />
così agli Stati anche un forum per consentire un’appropriata assistenza tecnica. La<br />
UNCAC si apre con previsioni di carattere generale, concernenti definizioni e obiettivi,<br />
(artt. 1-4) cui seguono disposizioni relative a quattro pilastri fondamentali: prevenzione,<br />
criminalizzazione, cooperazione internazionale e recupero dei beni. In sintesi questo è<br />
quanto previsto:<br />
Prevenzione (artt.5-14): Gli Stati parte sviluppano una strategia nazionale anti-<br />
corruzione e prevengono, per quanto possibile, le forme di corruzione tanto nel settore<br />
pubblico quanto nel settore privato. Sotto il primo profilo è previsto il ricorso a<br />
personale specializzato e selezionato sulla base di criteri predefiniti di merito e probità;<br />
è quindi prevista l’ adozione di codici etici e misure riguardanti la verifica dei patrimoni<br />
individuali dei funzionari pubblici, con possibilità per i Paesi di investigare sui casi di<br />
incompatibilità tra il reddito percepito dai funzionari pubblici e lo standard di vita da<br />
loro condotto. E’ poi previsto che i finanziamenti ai partiti e le procedure di<br />
approvvigionamento pubblico si ispirino all’assoluta trasparenza. Nel settore privato è<br />
sancita la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, l’accesso alle informazioni, la<br />
predisposizione di canali per la denuncia di fatti illeciti e corruttivi. Ai fini del nostro<br />
studio si rileva quanto previsto all’art. 6 della UNCAC 23 il quale prevede, tra le misure<br />
di prevenzione della corruzione, che presso ciascuno Stato membro, in conformità con<br />
23 Article 6 Preventive anti-corruption body or bodies<br />
1. Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the<br />
existence of a body or bodies, as appropriate, that prevent corruption by such means as:<br />
(a) Implementing the policies referred to in article 5 of this Convention and, where appropriate,<br />
overseeing and coordinating the implementation of those policies;<br />
(b) Increasing and disseminating knowledge about the prevention of corruption.<br />
2. Each State Party shall grant the body or bodies referred to in paragraph 1 of this article the necessary<br />
independence, in accordance with the fundamental principles of its legal system, to enable the body or<br />
bodies to carry out its or their functions effectively and free from any undue influence. The necessary<br />
material resources and specialized staff, as well as the training that such staff may require to carry out<br />
their functions, should be provided.<br />
3. Each State Party shall inform the Secretary-General of the United Nations of the name and address of<br />
the authority or authorities that may assist other States Parties in developing and implementing specific<br />
measures for the prevention of corruption.<br />
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