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Eleonora Panizzi - Public Administration

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Peraltro è opportuno rilevare come lo stesso nomen non accomuni necessariamente le<br />

strutture menzionate quanto a caratteristiche e poteri. In particolar modo, prestando<br />

attenzione al citato Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, esso ancorché<br />

chiamato a svolgere nel proprio settore funzioni di monitoraggio, pianificazione e<br />

studio, affini a quelle cui è preposto l’Alto Commissario contro la corruzione, sembra<br />

provvisto di margini di autonomia più ampi 45 .<br />

Da queste osservazioni si trae anzitutto una prima considerazione: al medesimo nomen<br />

iuris “Alto Commissario” non corrisponde un’unica figura giuridica con caratteri<br />

tassativamente predefiniti, bensì essa è utilizzata rispetto a soggetti istituzionali<br />

eterogenei. Tale eterogeneità ha da sempre reso difficoltosa la qualificazione giuridica<br />

di simili figure: tuttavia volendo in questa sede fornire una collocazione all’Alto<br />

Commissario anti-corruzione nell’ambito dei soggetti ordinamentali, nel tentativo di<br />

riportare ad unità concettuale l’istituto “Alto Commissario”, esso può essere identificato<br />

come struttura governativa non necessaria 46 preposta, in qualità di organo ausiliario, ad<br />

una specifica missione. Peraltro, conformemente alle istanze di decentramento proprie<br />

della recente esperienza amministrativa e all’evoluzione propria delle forme giuridiche,<br />

il Sottosegretario di Stato alle Attività Produttive, avv. Roberto Cota. L’Alto Commissario è una struttura<br />

operativa che agisce in raccordo con le Forze di Polizia, principalmente la Guardia di Finanza e l’Agenzia<br />

delle Dogane, e con le altre amministrazioni competenti nei settori della lotta alla contraffazione, quali<br />

l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e l’IPI (Istituto per la Promozione Industriale). L’Alto<br />

Commissario ha sede presso il Ministero delle Attività Produttive. L’Alto Commissario avrà anche un<br />

ruolo di indirizzo e coordinamento dell’attività dei Desk anticontraffazione, dei quali è prevista la<br />

prossima apertura presso le sedi degli uffici ICE all’estero. Questi Desk costituiranno uno strumento di<br />

supporto alle imprese italiane per contrastare la contraffazione dei prodotti e la concorrenza sleale in quei<br />

mercati esteri dove il fenomeno è più ampiamente diffuso. Il Ministro delle Attività Produttive ha dotato<br />

l'Alto Commissario per la lotta alla Contraffazione di una struttura operativa composta di due Vice Alti<br />

Commissari, un Coordinatore degli Uffici e un Coordinatore dello Staff Tecnico. La Legge Finanziaria<br />

2006 ha inoltre autorizzato la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 per ottimizzare la condizioni di<br />

espletamento e potenziare le strutture di supporto dell'Alto Commissario.<br />

45 Trattasi di struttura provvista di poteri regolamentari ed autonomia organizzativa. Essa viene anche<br />

definita “Autorità”; da tale denominazione pare potersi trarre una tendenza del Legislatore a considerare<br />

come Autorità indipendenti anche soggetti che non ne presentano tutte le caratteristiche secondo un<br />

approccio poco rigoroso verso la categoria, atto a ricomprendervi soggetti ad essa estranei.<br />

46 L. Paladin, op.cit., p. 416. A livello governativo è possibile l'individuazione di organi non<br />

necessari.,alcuni dei quali sono meramente eventuali, mentre altri si rinvengono costantemente,<br />

diversificandosi però per le funzioni od anche per il numero dei titolari. Tali sono organi di tipo<br />

individuale quali i Vicepresidenti del Consiglio, i ministri senza portafoglio, gli Alti Commissari, i<br />

sottosegretari di Stato; ed organi collegiali come i Comitati interministeriali ed i Consigli di gabinetto.<br />

Poiché nessuno degli organi è disciplinato o comunque previsto dalla Costituzione si è posto il problema<br />

complessivo se la prassi o la legislazione ordinaria che li hanno istituiti non debbano considerarsi<br />

costituzionalmente illegittime. Ma la risposta è fondamentalmente negativa: non si può pensare infatti che<br />

le scarne disposizioni degli articoli 92 e 95 Cost. abbiano inteso dettare una disciplina compiuta e<br />

tassativa dell'organizzazione del Governo. Bisogna ritenere invece che anche in questo campo la<br />

Costituzione non esclude di essere integrata, sia da leggi ordinarie sia da convenzioni fra gli organi<br />

costituzionali interessati. D'altra parte la creazione di organi governativi eventuali ancorché non<br />

costituzionalmente prescritti può essere ricondotta nel potere di auto-organizzazione proprio del Governo.<br />

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